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Comunicazione e approvazione del bilancio d'esercizio 2024

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Sono state rilevate le seguenti anomalie:

Il processo di approvazione del bilancio d’esercizio rappresenta uno dei momenti più rilevanti nella vita societaria, in quanto sintetizza l’attività gestionale dell’anno e consente ai soci di esercitare un controllo consapevole sull’operato degli amministratori. Il presente documento offre un quadro completo e aggiornato delle principali fasi che scandiscono l’iter 2025 di approvazione del bilancio 2024, dalle comunicazioni agli organi di controllo al deposito presso la sede sociale, dalle modalità di convocazione dell’assemblea alle formalità legate alla validità delle delibere.

Sono inoltre analizzati casi particolari, come l’assemblea deserta o la possibilità di svolgimento da remoto, e vengono fornite indicazioni utili sulle tempistiche e le sanzioni in caso di inadempimenti. Uno strumento operativo pensato per professionisti, amministratori e consulenti che desiderano gestire correttamente ogni passaggio con rigore e tempestività.

Novità 2025

Lo scorso anno sono state introdotte importanti novità per i bilanci dell'esercizio in corso, che impattano su semplificazioni, principi contabili, fiscalità e sostenibilità. Ecco un riepilogo dei principali cambiamenti:
  • Aumento delle soglie per il bilancio abbreviato:
    • Totale attivo: da 4,4 a 5,5 milioni €;
    • Ricavi: da 8,8 a 11 milioni €;
    • Dipendenti: confermata soglia a 50;
  • Aumento delle soglie per la qualifica di microimpresa:
    • Totale attivo: da 175.000 a 220.000 €;
    • Ricavi: da 350.000 a 440.000 €;
    • Dipendenti: confermata soglia a 5;
  • Introduzione del nuovo principio contabile OIC 34 “Ricavi”: approccio basato sull’analisi dei contratti e delle unità elementari;
  • Aggiornamento degli OIC 16 e 31: possibilità di capitalizzare e ammortizzare i costi di smantellamento e ripristino dei cespiti;
  • Abolizione del “doppio binario” fiscale per le differenze di cambio:
    • Tutte le differenze, anche pregresse, sono ora fiscalmente rilevanti;
    • Non è più necessaria la rilevazione delle imposte differite;
  • Conferma della possibilità di approvazione del bilancio in modalità telematica;
  • Estensione dell’obbligo di rendicontazione ESG a un numero maggiore di imprese a partire dal 2025.
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Comunicazione del bilancio ai Sindaci e ai Revisori con successivo deposito presso la sede sociale

Terminata la redazione del progetto di bilancio di esercizio, il documento deve essere approvato dagli amministratori della società. Anche se non è normativamente individuato un termine preciso per l'approvazione di questo documento, occorre considerare che il progetto approvato dagli amministratori deve essere messo a disposizione del collegio sindacale e dell'organo di revisione (ove presenti) almeno 30 giorni prima dell'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea dei soci.

Se lo statuto sociale non prevede una presenza superiore, le deliberazioni dell'organo amministrativo sono valide quando vi partecipa almeno la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Dopo che il set documentale approvato dagli amministratori (compresa la relazione sulla gestione) è stato tempestivamente messo a disposizione del collegio sindacale e degli incaricati della revisione legale dei conti, questi ultimi devono predisporre l'apposita relazione almeno 15 giorni prima della data in cui l'assemblea dei soci discuta l'approvazione del bilancio 2024 e deve essere messa a disposizione dei soci presso la sede sociale, affinchè questi possano prenderne visione.

Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per la comunicazione del progetto di bilancio al collegio sindacale e organo di revisione genera un vizio della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio se il ritardo ha determinato il mancato deposito della relazione del collegio sindacale.

Nelle società in cui non sono presenti gli organi di controllo, si procede immediatamente al deposito dei documenti presso la sede sociale entro i 15 giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea dei soci.

Il mancato o tardivo deposito presso la sede della società può determinare l'annullabilità della delibera assembleare.

Approvazione del bilancio da parte dei soci

La convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2024 deve avvenire con modalità differenti a seconda del tipo di società:
  • per le società a responsabilità limitata, se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata da spedire ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea e sono previsti termini più rapidi in caso di urgenza;
  • per le società per azioni non quotate la convocazione viene effettuata mediante una lettera di convocazione inviata ai soci otto giorni prima dell'assemblea oppure tramite fax, mail, o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;
  • per le società per azioni quotate sul mercato, è necessario procedere alla pubblicazione della convocazione in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto, almeno quindici giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea.

L'assemblea convocata deve avere all'ordine del giorno l'approvazione del progetto di bilancio predisposto dall'organo amministrativo e abitualmente si tiene presso la sede sociale. È validamente costituita in prima convocazione se gli intervenuti detengono almeno la metà delle partecipazioni al capitale della società, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la percentuale dei presenti e può deliberare qualunque sia la percentuale di capitale intervenuta.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Immagine rappresentativa di un verbale di assemblea, alla prima convocazione, per l'approvazione del bilancio

Esempio di un verbale di assemblea, alla prima convocazione, per l'approvazione del bilancio

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Caso particolare: anche in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando sono comunque presenti tutti i soci o i loro rappresentanti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione e i membri del collegio sindacale.

I soci nel corso dell'assemblea hanno diritto di ottenere le informazioni relative al bilancio oggetto di valutazione e terminata la discussione assembleare, si procede all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio. Non è oggetto di approvazione la relazione sulla gestione.

Se correttamente convocata, l'assemblea decide di non approvare il bilancio, a seconda delle motivazioni che hanno generato la mancata approvazione del bilancio, vi possono essere conseguenze per la società e amministratori.

I soci assenti o dissenzienti possono richiedere l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio. I casi più frequenti che generano l'annullabilità della delibera sono legati alle irregolarità del procedimento di convocazione, nello svolgimento della riunione e nella modalità di voto, oppure perchè si è in presenza di vizi relativi al deposito della documentazione presso la sede della società.

Si ha la cosiddetta nullità della delibera di approvazione del bilancio quando nello stesso sono presenti violazioni dei principi di verità, chiarezza e precisione, prudenza, difetti di informazione.

Ai sensi dell'art. 2379 commi 1 e 2 del Codice Civile, nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto, la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dalla sua iscrizione o deposito al Registro Imprese o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea.

Immagine rappresentativa di un verbale di assemblea, alla seconda convocazione, per l'approvazione del bilancio

Esempio di un verbale di assemblea, alla seconda convocazione, per l'approvazione del bilancio

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Scadenza dell'approvazione del bilancio

Quando deve essere approvato il bilancio?
Il bilancio di esercizio 2024 deve essere approvato, secondo quanto stabilito dall'articolo 2364 comma 2 del Codice Civile, entro:
  • 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (termine ordinario) quindi entro il 30 aprile 2025;
  • 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (termine straordinario) ovvero entro il 30 giugno 2025.
La possibilità di approvare il bilancio nei 180 giorni è possibile solo in alcune ipotesi particolari, specificamente previste dal Codice Civile:
  • società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
  • presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società. In quest'ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dallo statuto della società.
Nel corso degli anni la dottrina ha individuato alcune motivazioni valide per posticipare a 180 giorni l'approvazione del bilancio di esercizio:
  • adozione del sistema di tassazione consolidata;
  • presenza di operazioni straordinarie;
  • dimissioni degli amministratori;
  • modifiche alla struttura organizzativa societaria;
  • adozione di nuovi principi contabili (esempio applicazione degli IAS);
  • esistenza di un’organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata;
  • modifica del sistema informatico;
  • presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto;
  • creazione (o esistenza) di patrimoni destinati a specifici affari ex art. 2447-bis ss. c.c.;
  • cause di forza maggiore: calamità naturali (incendi, alluvioni, terremoti,  ...), furto, decesso o grave malattia dell’amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio;
  • necessità di disporre dell’approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente (per le imprese edili);
  • società di modeste dimensioni che conferiscono la propria produzione a cooperative o consorzi: in questi casi i costi o ristorni per i contributi alla gestione sono determinabili solo successivamente l’approvazione del bilancio da parte di questi enti (per le società operanti nel settore dell'agricoltura).

Servizi relativi al bilancio

Immagine rappresentativa del bilancio d'esercizio
Bilancio XBRL, relazioni e verbali
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Deposito bilanci
Software bilancio di sostenibilità
Bilancio di sostenibilità
Analisi di bilancio
Analisi di bilancio
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Webinar sul bilancio

Assemblea a distanza o da remoto per approvare il bilancio

Come accaduto nel periodo post pandemia, anche quest’anno si ha la proroga di una misura emergenziale relativa alle assemblee che approvano i bilanci delle società.

L’articolo 106 del Decreto Legge 18/2020, infatti, aveva cessato il suo vigore, dopo numerose proroghe, il 31 luglio 2023.
Recentemente, il D.L. 215/2023, in fase di conversione, aveva previsto la possibilità per le società per le quali lo statuto non prevedesse ancora l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione, di effettuare l’assemblea a distanza solo fino al 30 aprile 2024. Il D.D.L. Capitali prevede invece la proroga della disposizione fino a fine anno.

La forma utilizzata in assemblea (in presenza o a distanza) va riportata nella convocazione dell’assemblea stessa, nonché va ribadita nel verbale della riunione.

Il software online Bilancio XBRL, relazioni e verbali, che permette di redigere il bilancio in formato XBRL e di ottenere le bozze dei verbali di Cda e assemblea, nonché la bozza per la convocazione, è stata aggiornata in tal senso.
Per la convocazione in Gazzetta Ufficiale è possibile utilizzare il servizio Inserzioni Online in Gazzetta Ufficiale.

Assemblea deserta

Si tratta di assemblee correttamente convocate che non si sono potute svolgere per mancanza di quorum costitutivo.

Autorevole dottrina ritiene che il mancato svolgimento della prima assemblea possa essere provato in ogni modo, anche in assenza della verbalizzazione dell’assemblea deserta, essendo sufficiente che il presidente dell’assemblea in seconda convocazione verbalizzi la mancata costituzione della prima. Tuttavia, si segnala che nella prassi viene generalmente redatto un verbale in cui si indicano i soci e/o gli amministratori e/o organi di controllo presenti e quelli non intervenuti, in modo da documentare quanto accaduto.

Nelle Srl non è previsto un termine perentorio, a carico dell'organo amministrativo, per la riconvocazione e fissazione della nuova assemblea di approvazione del bilancio, dopo che la prima assemblea è andata deserta, in quanto l’articolo 2369 comma 2 del Codice Civile (riconvocazione entro trenta giorni dalla data della prima) riguarda esclusivamente le Spa e non le Srl.

Infine, occorre porre attenzione che la presenza di numerose assemblee andate deserte non determini l'inattività dell'organo assembleare: tale situazione potrebbe generare una causa di scioglimento della società per continuata inattività ex art. 2484, comma 1, n. 3 del Codice Civile a causa del protratto disinteresse dei soci, che si manifesta con il persistente assenteismo.

Immagine rappresentativa di un verbale di assemblea, andata deserta, per l'approvazione del bilancio

Esempio di un verbale di assemblea, andata deserta, per l'approvazione del bilancio

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Sanzioni

Se l’approvazione del bilancio avviene in ritardo a causa di ritardata convocazione, ai sensi dell’articolo 2631 del Codice Civile, amministratori e sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.

Nel caso in cui, invece, il progetto di bilancio di esercizio sia stato regolarmente approvato dall’organo amministrativo e messo a disposizione dei soci nei tempi stabiliti, e l’assemblea sia stata regolarmente convocata, la responsabilità del ritardo cade su quest’ultima.