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La crisi d’impresa

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: normativa e software per il superamento della crisi aziendale

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Dal 15 luglio 2022 la Legge Fallimentare, in vigore dal 16 marzo 1942, è stata sostituita dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, salvo che per le procedure concorsuali ancora pendenti, avviate prima del 15 luglio. L’obiettivo del nuovo CCII è semplificare le norme vigenti, fornendo garanzie sulla certezza del diritto. L’iter del nuovo CCII, complice anche l’emergenza Covid, è caratterizzato da rinvii e correttivi, di cui gli ultimi in ordine di tempo sono stati approvati il 15 giugno 2022.

Cosa di intende per crisi d'impresa?

Si può dire che un’impresa è in stato di crisi quando non è più in grado di perseguire gli “scopi” per cui è stata creata, a causa di perdite economiche, sia in termini di redditività che di valore, che si ripercuotono sui flussi finanziari operativi, attuali e prospettici. In altri termini, l’impresa non può più garantire la propria continuità e rischia lo stato di insolvenza.

Allo stato di insolvenza, che è crisi, l’impresa arriva attraverso un percorso che può durare anni, durante i quali si manifestano delle situazioni che ne identificano dapprima il declino e poi, in assenza di interventi, crisi vera e propria. Questo percorso è rappresentato dall’immagine seguente, che sintetizza il percorso della crisi aziendale (Guatri 1995).

Schema della crisi d'impresa

Dal momento che lo stato di insolvenza denuncia la crisi conclamata, il management aziendale è tenuto ad analizzare con continuità le performances economico-finanziarie dell’impresa, utilizzando i report contabili ed extra-contabili che, prendendo a prestito il glossario delle Linee Guida LOM dell'EBA, rappresentano le situazioni: storica e attuale (backward looking) e prospettica (forward looking).

L’obiettivo del monitoraggio analitico è una fotografia reale della capacità dell’impresa di produrre liquidità immediatamente disponibile nel breve e nel medio termine (12 mesi), adeguata alla copertura delle uscite per l’esercizio delle attività, gli investimenti e i finanziamenti, per porre eventualmente in essere i correttivi necessari.

Le possibili cause

In questa sede ci riferiamo alle possibili cause di crisi aziendale prevalentemente a gestione familiare.
Volendo gerarchizzare le cause, tra endogene ed esogene, la PMI, per sua natura, è sicuramente molto più esposta agli effetti di quelle esogene, che si traducono nella diminuzione della domanda e nella perdita di competitività sul mercato.

La congiuntura attuale, che vede la concomitanza dei danni del covid e dei cambiamenti climatici, della crisi energetica, dell’aumento dei costi delle materie prime, dell’aumento dell’inflazione e della instabilità sociale, fa emergere in maniera dirompente le debolezze e le inefficienze della PMI.

Le debolezze e le inefficienze sono spiegate dalle cause endogene, che attengono alle scelte del management aziendale, ovvero dell’imprenditore, che tende ad essere conservativo, sull’onda dei successi del passato, a sopravvalutare il suo prodotto, sottovalutare i problemi economico-finanziari e fidare nella sua abilità commerciale e relazionale. Le conseguenze sono: errori di strategia di posizionamento, assenza di innovazione del prodotto, scarsa adozione della tecnologia per rendere efficiente la gestione delle attività aziendali, mancanza di strategia finanziaria e/o di governance efficace, ridotta possibilità di accedere ai finanziamenti per assenza di un business plan sostenibile.

Qualche dato sul numero di procedimenti e sulle imprese a rischio

Osservatorio sui tribunali fallimentari della fintech Cherry srl (140 sezioni)
Di seguito una sintesi dei più significativi:
  • 5.299 nuovi procedimenti di fallimento nel periodo gennaio-settembre 2022;
  • -20% sul periodo omologo 2021;
  • -7% delle pratiche pendenti (64.000 al 30 settembre 2022), sull’anno 2021;
  • 1.360 nuovi procedimenti aperti nel periodo gennaio-settembre 2022;

La riduzione tendenziale dei fallimenti (-20,6%) è confermato dall’informativa ISTAT del 15 novembre 2022.

Osservatorio Rischio Imprese di "Cerved 2019-2022" del 5/10/2022 (618 mila società di capitale in Italia nel triennio 2019-2022)
  • c.a. 100.000 a rischio di chiusura nel 2022;
  • +2%, rispetto al 2021, dal 14,4% al 16,1;
  • 107 miliardi di euro (+11 miliardi rispetto al 2021) di debito complessivo;
  • 200.000 aziende “vulnerabili” (dal 29,3% al 32,6% tra 2019 e 2022);
  • 195 miliardi di euro (+28 miliardi rispetto al 2019) i debiti finanziari.
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Il codice della crisi: la storia del nuovo CCII

Normativa
Legge Delega 155/2017

"Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"

Entro 12 mesi il Governo deve riscrivere la Legge Fallimentare, in vigore dal 16 marzo 1942, e riformare procedure concorsuali, composizione delle crisi da sovraindebitamento, privilegi e delle garanzie, tenendo presentii risultati dei lavori della Commissione Rordorf.

“Liquidazione giudiziale” sostituisce il termine “fallimento”.

D.Lgs. 14/2019

“Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (CCII)

Il legislatore riforma le procedure concorsuali, comprese quelle di sovraindebitamento con contestuale abrogazione della L. 3/2012.

L’ entrata in vigore di sistemi di allerta e altre disposizioni era prevista a 30 giorni dalla pubblicazione del CCII in Gazzetta Ufficiale e dal 1° settembre 2019 per tutte le altre norme.

Entrata in vigore differita a 18 mesi dalla pubblicazione in G.U.: 15 agosto 2020.

DL 23/2020- “Decreto Liquidità”

A seguito dell’emergenza covid, l’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (CCII) è differita al 1° settembre 2021.

Il legislatore anticipa però la riforma della L. 3/2012, con la L. 176 del 18 dicembre 2020.

D. Lgs. 118/2021 convertito in L. 147/2021

Il D. Lgs. 118/2021, convertito in L. 146/2021, in vigore dal 24 ottobre 2021, oltre ad alcune modifiche al CCII e alla Legge Fallimentare, introduce l’istituto della composizione negoziata delle crisi.

Il legislatore integra la composizione negoziata delle crisi d’impresa con l’introduzione degli specifici articoli 30-ter-30-sexies (composizione assistita della crisi)

L’entrata in vigore del CCI è differita al 16 maggio 2022, salvo che per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, in vigore dal 31 dicembre 2023.

D.Lgs A.G. 374/2022

Il legislatore recepisce la direttiva Insolvency (UE 2019/1023), attraverso l’introduzione di modifiche o correttivi al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019, definendone l’entrata in vigore il 16 maggio 2022. Data poi differita al 15 luglio 2022.

Obblighi, adempimenti e responsabilità del nuovo CCII

Dal momento che la finalità del nuovo CCII è intercettare la crisi, attivando “...gli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (art. 3 CCII) prima che l’azienda entri nello stato di insolvenza, il legislatore obbliga ad istituire (o rafforzare) i sistemi di controllo interni, ovvero gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, che devono consentire:
  • l’identificazione di eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico - finanziario
  • la verifica della sostenibilità dei debiti a breve-medio termine (12 mesi), in funzione delle uscite per l’esercizio delle attività, gli investimenti e i finanziamenti che generano esposizione, ad esempio:
    • da almeno trenta giorni e pari a oltre le metà dell’ammontare, per le retribuzioni
    • da almeno novanta giorni e di ammontare superiore a quello non scaduto verso fornitori
    • da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualche forma, purché pari ad almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari

La responsabilità del rispetto degli obblighi sopra descritti è in capo agli amministratori dell’impresa.

In particolare, l’imprenditore singolo è tenuto ad adottare misure idonee ad intercettare preventivamente lo stato di crisi, mettendo in atto interventi opportuni per la composizione. Le società di capitali e di persone sono tenute, attraverso l’Organo amministrativo delegato, a implementare gli adeguati assetti organizzativi, prevedere gli andamenti aziendali, valutare l’equilibrio patrimoniale, economico e finanziario e la sostenibilità dei debiti

In questo caso il Consiglio di Amministrazione ha la funzione di valutare l’adeguatezza degli assetti organizzativi predisposti dall’organo delegato, sulla base delle informazioni ricevute.

Gli amministratori che non si sono attivati per affrontare la crisi, perché non si sono dotati di adeguati assetti organizzativi per intercettarla, potrebbero dover far fronte ai debiti dell’impresa con il proprio patrimonio.

L’Organo di controllo, collegio sindacale o revisore legale, ha la responsabilità di monitorare l’adeguatezza degli assetti.

Composizione negoziata della crisi

La Composizione negoziata della crisi è lo strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso prevenire lo stato di insolvenza, ovvero la crisi aziendale, con il ricorso alle procedure della Legge Fallimentare. Si tratta di un percorso stragiudiziale che mira a risanare le imprese, che, pur essendo in condizione di pre-crisi, hanno le potenzialità per rimanere attive, anche in virtù di operazioni di cessione totale o di rami d’azienda.

Le principali caratteristiche dello strumento della Composizione, attengo alla fruibilità allargata a tutte le categorie di imprenditori, alla relativa facilità di accesso alla definizione di un accordo con i creditori, alla tutela dell’imprenditore con misure protettive del suo patrimonio o cautelari e possibilità di essere autorizzati al compimento di atti di straordinaria amministrazione, alla possibilità di accedere comunque all’istituto del concordato preventivo.

Misure protettive

Le misure protettive prevedono:
Per i creditori Per l’imprenditore
Divieto di iniziare/proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o di acquistare diritti di prelazione. È consentito effettuare i pagamenti, senza richiedere l’autorizzazione preventiva del tribunale.

Inoltre, non è possibile dichiarare il fallimento o accertare lo stato d’insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi; è fatto divieto ai creditori, interessati dalle misure protettive, di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.

Misure premiali

Le misure premiali prevedono, in particolare: la riduzione in misura legale del tasso di interesse sui debiti tributari, fino a conclusione della composizione negoziata e delle sanzioni tributarie, con possibile rateizzazione in 72 rate, l’assenza di condanne per bancarotta fraudolenta in caso di atti e pagamenti, effettuati nel rispetto del piano di risanamento e la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento previste dalla legge, in caso di riduzione del capitale sociale o di perdite.

Le aziende in difficoltà che hanno fatto ricorso con successo alla composizione negoziata della crisi sono di tutti i settori e le dimensioni. Si tratta in prevalenza aziende piccole e medie che a fine 2022 risultano essere circa 600.

Concordato preventivo

Relativamente al concordato preventivo, rispetto alla previgente normativa muta il fatto che la conservazione dell’azienda viene posta sullo stesso piano della soddisfazione dei creditori e che la continuità diventa elemento fondamentale per tutte le valutazioni.

Il Tribunale, nel caso di concordato in continuità, secondo quanto disposto dall’art 47 CCII, rigetta la domanda qualora la stessa risulti manifestamente non idonea non solo al soddisfacimento dei creditori ma anche e soprattutto alla conservazione degli attivi aziendali

L’articolo 7 del CCII stabilisce che qualora al Tribunale vengano sottoposte più domande debbano essere prese in considerazione, prioritariamente, quelle che prevedono la regolazione della crisi o dell’insolvenza tramite la continuità; inoltre, in caso di parità di trattamento per i creditori tra liquidazione giudiziale e continuità, quest’ultima dovrà comunque risultare la preferita.

La continuità aziendale, viene sancito, che può essere:
  • diretta se si prevede la prosecuzione dell’attività da parte dell’imprenditore in crisi che ha presentato il ricorso,
  • indiretta se il piano prevede che la gestione dell’azienda ovvero la ripresa dell’attività sia affidata ad un soggetto terzo, diverso dal debitore, in forza di un contratto che consenta la prosecuzione dell’attività (usualmente affitto d’azienda prodromico alla successiva cessione).

Molto rilevante è l’assunto che non sia più necessario che nel concordato in continuità aziendale i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale stessa, diretta

Per quanto attiene al concordato liquidatorio la principale novità rispetto alla normativa previgente è rappresentata dal fatto che la proposta deve essere accompagnata dalla messa a disposizione di risorse esterne aggiuntive idonee ad incrementare l’attivo a disposizione dei creditori nella misura del 10%; rimane l’obbligo di assicurare ai creditori chirografari ed ai privilegiati degradati per incapienza il rimborso in misura non inferiore al 20% di quanto loro spettante.

Occorre anche evidenziare che la composizione negoziale prevede, nel caso in cui le trattative non vadano a buon fine, la possibilità di accedere al concordato liquidatorio semplificato, nuova fattispecie di concordato, per il quale non sono richiesti tali stringenti requisiti e per il quale è anche prevista una procedura più snella.

In questa del tutto nuova procedura non viene prevista la fase di ammissione alla procedura, né quella della votazione dei creditori. L’omessa necessità di approvazione della proposta da parte del ceto creditorio viene giustificata sulla base del fatto che se la procedura si è svolta secondo la legge con la vigilanza e la direzione dell’esperto, i creditori dovrebbero essere stati messi nella condizione di valutare quanto proposto dal debitore.

Nel concordato semplificato, al posto del commissario giudiziale, il Tribunale può, se lo ritiene, nominare un ausiliario che lo assista nelle sue valutazioni. Queste semplificazioni, rispetto alla versione “normale” del concordato liquidatorio, sono tuttavia compensate da un più rigido e attento sindacato da parte del Tribunale in sede di omologa; quest’ultimo dovrà valutare la regolarità del procedimento ed entrare nel merito della fattibilità del piano in maniera tale da assicurare che ciascun creditore non subisca pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e riceva una qualsiasi utilità, non necessariamente in denaro.

Con l’art. 284, commi 1-2 CCII viene introdotta la possibilità per due o più imprese facenti parte di un gruppo, di presentare un'unica domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito. In tal caso deve essere predisposto un piano unitario o più piani collegati tra loro

Rimane tuttavia necessario che le proposte di concordato rivolte ai creditori siano distinte; ciò deriva dall’autonomia delle masse delle singole imprese (art. 284, co. 3, CCII) e dalle modalità previste per l’espressione del voto (art. 286, co. 5, CCII).

I creditori

Una parte nuova ed importante del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è quella che disciplina gli obblighi generali dei creditori, i quali assumono il ruolo di attori principali in tutte le fasi della gestione delle crisi, sono tenuti a “comportarsi secondo buona fede e correttezza” nel corso delle trattative e nell'esecuzione degli accordi e delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 4, comma 1, CCII). Gli stessi sono tenuti a “collaborare lealmente” con il debitore e gli organi della procedura e a “rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite” (art. 4, comma 3, CCII).

Emerge, dunque, chiaramente l'intenzione del legislatore di rendere maggiormente responsabili tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione della crisi aziendale, tra di essi anche i creditori

Nello specifico questi ultimi hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite (comma 3).

Permane, anche con l'entrata in vigore dell'art. 4 CCII, la facoltà per il creditore, anche se consapevole dell’incapienza del patrimonio del debitore, di attivarsi legalmente per la tutela del proprio credito, anche se a scapito degli altri creditori e con l’intento di essere il primo a farlo.

Al più tali condotte verranno sottoposte ad azioni revocatorie o evidenzieranno una eventuale responsabilità del terzo creditore che abbia contribuito all'aggravamento del dissesto del debitore, ad esempio attraverso la concessione "abusiva" del credito.

Liquidazione giudiziale altrimenti nota come fallimento

Le novità più rilevanti tra la nuova e la precedente normativa, oltre alla denominazione che introduce la liquidazione giudiziale al posto del termine fallimento, sono volte a velocizzare e semplificare la procedura.

Tra di esse è giusto ricordare:
  • il ruolo del curatore maggiormente centrale ed autonomo, il quale può, senza dover aspettare l’autorizzazione preventiva del comitato dei creditori e quella del tribunale, promuovere le azioni di responsabilità;
  • l’istituzione di un registro per ottemperare ai nuovi obblighi informativi la cui tenuta è affidata al curatore, da aggiornare regolarmente ed accessibile sia al tribunale che al comitato dei creditori;
  • l’anticipazione del periodo sospetto per le azioni di recupero al momento della presentazione dell’istanza di liquidazione giudiziale (non più a partire dall’apertura della procedura);
  • la modifica del ruolo del comitato dei creditori, ritenuto non più necessario per le procedure minori e decisamente semplificato nel contesto della liquidazione giudiziale;
  • l’estensione delle misure volte a consentire al soggetto “fallito” , sempre che risulti meritevole, la possibilità di ripartire.

Agenzia delle Entrate

Per accedere alle procedure previste per il superamento della crisi contenute nel Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza i contribuenti possono richiedere all’Agenzia delle Entrate il Certificato unico dei debiti tributari; detto certificato fornisce un quadro preciso delle pendenze dello stesso contribuente le quali risultino da atti, contestazioni ancora in corso ovvero già definite ma non ancora saldate.

Il ruolo di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro con il nuovo CCII

Della necessità che l’attuale ruolo del commercialista evolva verso la consulenza all’ imprenditore, per la messa a punto dei sistemi di controllo interni, atti ad accertare lo stato di salute dell’impresa, si parla da tempo: sicuramente l’entrata in vigore del nuovo CCII imprimerà un’accelerazione all’evoluzione. Il commercialista dispone infatti di informazioni aziendali, dati e strumenti software, come Analisi di bilancio e Valutazione d’azienda, che lo pongono nella condizione ideale per comprendere le dinamiche aziendali e prevederne l’evoluzione.

Inoltre, la Composizione negoziata della crisi mette in campo esperti terzi ed indipendenti a supporto dell’imprenditore, con il compito di agevolare l’accordo tra debitore e creditori/soggetti interessati al superamento della crisi e di valutare se per l’impresa ha le potenzialità per rimanere attiva, ripristinando le condizioni per garantirne la continuità; la nomina è effettuata da una apposita commissione presso le CCIAA.

Gli esperti sono professionisti, che hanno seguito il percorso formativo di 55 ore, nelle materie indicate dal ministero della Giustizia con decreto 28 settembre 2021 e con un minimo di esperienza. In particolare, possono essere:
  • commercialisti e avvocati, con almeno cinque anni di iscrizione al rispettivo albo professionale e con esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa, oppure iscritti all’albo dei consulenti del lavoro che abbiano collaborato almeno tre volte a concludere accordi di ristrutturazione omologati, accordi sottostanti a piani attestati o concordati con continuità aziendale omologati
  • consulenti del lavoro, iscritti all’albo e chiamati per almeno tre volte a collaborare alla conclusione di accordi di ristrutturazione omologati, o sottesi a piani omologati attestati o concordati con continuità aziendale

Sempre la Composizione negoziata della crisi assegna un ruolo importante al Sindaco, ai fini dell’emersione precoce della crisi.

Il software di OPEN per prevenire la crisi d'impresa

La decisione di OPEN Dot Com di fornire ai professionisti, in primis ai Commercialisti, ma non solo, un software che permettesse di verificare gli adeguati assetti organizzativi, contabili e amministrativi e di valutare la continuità aziendale ha portato alla creazione di “Crisi d’Impresa - verifica della continuità aziendale”.

Un software (disponibile a partire da 22,50 €) che si è evoluto al pari dalle normative in materia di Crisi d’Impresa con l’intento di fornire una soluzione:
  • completa;
  • di facile utilizzo;
  • economica.

Completo perché in studio sappiamo che l’esigenza è quella di fornire al cliente informazioni sufficienti per permettere la scelta migliore nello stabilire una strategia aziendale, sia che si tratti di una piccola impresa che di una PMI.

Di facile utilizzo perché il tempo in studio è sempre poco e tutti professionisti e collaboratori devono poter facilmente utilizzare il software di OPEN Dot Com.

Economico perché lo studio deve essere in grado di fornire consulenza senza dover sostenere costi eccessivi.

Il nostro software viene proposto in due modalità:
  • a tre mesi;
  • a dodici mesi.
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Domande frequenti

Che cosa si intende per risanamento d'impresa?

Il risanamento della situazione finanziaria di una impresa si ottiene attraverso una procedura di ristrutturazione dell’azienda.

Il punto di partenza del piano di risanamento deve essere la comprensione delle cause che hanno prodotto lo stato di crisi.

Il secondo passo è rappresentato dall’esame delle potenzialità dell’azienda onde verificare se sussistano i presupposti per un intervento di salvaguardia e risanamento strutturale. In sostanza l’azienda risulta meritevole se presenta un potenziale di miglioramento che, a seguito delle previste operazioni di ristrutturazione, consenta di prevedere un incremento non irrilevante dei flussi di reddito e di capitale circolante.

Il risanamento mira a restituire l’impresa al tessuto economico al quale appartiene superando gli effetti della crisi, la quale si manifesta solitamente nelle seguenti tre fasi:
  • incubazione;
  • declino;
  • crisi conclamata.

In pratica, la crisi è uno sviluppo ulteriore del declino, talvolta fisiologico, dell’impresa e si appalesa, di solito, con perdite economiche e con ripercussioni sempre più pesanti sul piano dei flussi finanziari.

Nella generalità dei casi si registrano carenze di cassa e, solitamente, viene anche meno la fiducia da parte degli istituti di credito che restringono gli affidamenti e risultano restii a concedere nuove linee o finanziamenti a m/l termine.

Quando si parla di insolvenza per un'impresa?

Per insolvenza si intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che lo stesso non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Gli inadempimenti devono essere gravi e ripetuti, tipo il mancato/ritardato pagamento di salari e stipendi, imposte, contributi ovvero gravi e ingiustificati rinvii nel pagamento di altre tipologie di debiti tra i quali i bancari o quelli nei confronti dei fornitori.

Cosa sono le procedure concorsuali?

Le procedure concorsuali rappresentano gli strumenti messi a disposizione dal legislatore all’impresa in crisi per il superamento di tale fase, quando non risulta più possibile far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento.

Che cosa significa crisi di impresa automatica?

Si considera, secondo quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa, automaticamente in crisi l’impresa che oltre a non essere in grado di far fronte alle proprie obbligazioni nei successivi 12 mesi, presenta:
  • debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies nei confronti di creditori pubblici come INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenti della riscossione.

Qual è il ruolo della camera di commercio nell'ambito della crisi d'impresa?

Il D.L. n. 118, del 24 agosto 2021 ha introdotto l’istituto della composizione negoziale della crisi per aiutare l’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza. Dal 15 luglio 2022 la disciplina della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa è stata inglobata (negli artt. da 12 a 25 quinquies) nel Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La camera di commercio è l’ente al quale l’Imprenditore in crisi, che sia sotto soglia, ai fini dell’assoggettamento alla liquidazione giudiziale, ovvero sopra soglia, può rivolgersi e presentare domanda affinché venga nominato un esperto indipendente il cui compito sarà di agevolare le trattative tra lo stesso imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi.

Chi è il facilitatore della crisi di impresa?

Gli imprenditori commerciali e agricoli in situazione di crisi (non irreversibile) e per i quali sia ragionevolmente ipotizzabile il risanamento dell'impresa, possono fare ricorso alla composizione negoziata.

Tale procedura prevede la nomina da parte di una commissione istituita presso le Camere di Commercio dei capoluoghi regionali di un esperto/facilitatore indipendente che ha il principale compito di intervenire nelle trattative tra l’imprenditore e d i suoi creditori al fine di individuare, ove possibile, una soluzione per la crisi che consenta di riportare l’impresa in equilibrio.

Chi può essere nominato quale esperto:
  • I professionisti iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • I professionisti iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso almeno in 3 casi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  • Coloro che, pur non avendo i requisiti sopra menzionati, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.”

Chiunque ambisca ad essere iscritto nell’albo degli esperti deve avere assolto agli specifici obblighi formativi di 55 ore previsti dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28/09/2021.

Chi nomina il revisore in caso di crisi di impresa?

Il Codice della crisi ha rivisto per le società a responsabilità limitata i limiti per l'obbligo della nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Le società a responsabilità limitata hanno la facoltà di scegliere tra il sindaco unico ed il revisore unico, sebbene vi siano differenze non irrilevanti tra l’organo di controllo e il revisore.

Mentre il collegio sindacale partecipa in maniera attiva alla vita sociale presenziando alle riunioni dell’organo amministrativo ed alle assemblee dei soci ed ha poteri di controllo e di ispezione con la facoltà di effettuare segnalazioni e denunce, il revisore, al quale non possono essere attribuiti compiti e responsabilità di cui all’articolo 2403 c.c., si occuperà solamente della revisione dei conti.

L’articolo 2477 prevede che l'atto costitutivo della Srl possa prevedere, fissandone competenze e poteri, tra i quali anche la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo se del caso collegiale o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un unico membro effettivo.

In sintesi può accadere che:
  • se la nomina risulta prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, la società può optare tra l’organo di controllo ed il revisore e nel caso in cui lo statuto non disponga diversamente, l'organo di controllo è costituito da un unico membro effettivo. All'organo di controllo, in questo caso, può essere affidata anche la revisione legale dei conti;
  • se la nomina, invece, è prevista per allinearsi a quanto previsto dall’articolo 2477 (nuovi limiti previsti dal Codice della Crisi d’impresa) del Codice Civile la società potrà optare tra l’organo di controllo anche monocratico al quale competerà anche il controllo legale dei conti ed il revisore In caso di obbligo alla redazione del bilancio consolidato o in caso di controllo di una società che è obbligata alla revisione legale dei conti il controllo dei conti deve essere affidato ad un revisore e in questo caso ci saranno sia l’organo di controllo che il revisore.

Sempre secondo il Codice della Crisi d’impresa gli organi di controllo hanno anche il compito di verificare costantemente se l’assetto dell’impresa sia adeguato, se si stia mantenendo l’equilibrio economico e finanziario; gli stessi devono inoltre verificare il prevedibile andamento della gestione e in caso di fondati indizi di crisi devono tempestivamente segnalarli all’organo amministrativo.

Come è possibile dimostrare di non essere coinvolto in procedure concorsuali o liquidatorie?

È possibile dimostrarlo attraverso il certificato di vigenza.

Formazione professionale continua relativa alla crisi d'impresa:
Evento del 14 ott 2025
Martedì 14 ottobre 2025, ore 14:30 (durata: 2 ore)

Relatore: Fabio Cigna - Dottore Commercialista

Programma:
  • Riclassificazioni dei prospetti di bilancio
  • Analisi degli indicatori
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