Nel "Decreto Rilancio" (D.L. 34/2020),
è stata introdotta a regime
l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta
al 5% sulle cessioni relative ad alcuni strumenti sanitari quali, ad
esempio, ventilatori polmonari, caschi per ventilazione, sistemi di
aspirazione, umidificatori, mascherine
chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3,
articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione,
calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici, termometri, detergenti disinfettanti per mani, ..
Per
agevolare il contrasto al Covid-19 nel un
periodo dal 19.05.2020 al 31.12.202 è prevista l’esenzione completa dell’Iva
per le cessioni dei beni sopra indicati.
Siccome la stessa
relazione accompagnatoria specifica che riconosciuta l'applicazione di una aliquota IVA
pari a zero, ciò determina che gli acquisti danno diritto alla
detrazione dell'imposta sugli acquisti ai sensi dell'art. 19, DPR n.
633/72.
Per l'applicazione
dell'esenzione assume particolare rilevanza individuare il momento di
effettuazione, ai fini IVA, dell'operazione e, quindi, in presenza di beni
mobili occorre fare riferimento alla data
di consegna o spedizione.
Per le
fatture differite occorrerà fare riferimento alla data riportata sui documenti di consegna dei beni.
Quindi,
per le consegne effettuate fino al 18.05.2020 dovrà essere applicato il regime
Iva previgente, mente l’esenzione dovrà
essere applicata solo a quelle effettuate dal 19.05.2020.
Per le
operazioni non assoggettate ad IVA di importo superiore a 77,47 euro va assolta
l'imposta di bollo di 2 euro.
I
commercianti al minuto che utilizzano i registratori di cassa dovranno
provvedere all’aggiornamento del proprio registratore e abilitare la gestione
della nuova tipologia di operazione.