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Il whistleblowing nel settore privato

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Che cosa si intende per whistleblowing?

Nell’accezione comune, il termine whistleblowing (a volte scritto erroneamente whisteblowing o wistleblowing) è identificativo di una pratica anonima di segnalazione interna, esterna, pubblica, di illeciti o di irregolarità, rilevati da un soggetto operativo nell’ambito della Pubblica Amministrazione o di un’impresa privata, anche se in realtà l’anonimato è un incentivo alla segnalazione e non un prerequisito qualificante della pratica.

Un report pubblicato nel 2022 da Transparency International Italia indica come le segnalazioni di condotte illecite - SCI fino al 2021, riguardino essenzialmente il settore pubblico, essendo quelle in ambito privato solo pari al 4%.

Pur essendo pregiudiziale per la sostenibilità dell’impresa privata, evitare i rischi di comportamenti illeciti non solo negli ambiti regolamentati dal diritto nazionale o europeo, ma anche in quelli regolamentati dal codice di condotta interno, è evidente che finora le tante imprese non obbligate (vedi paragrafo successivo) hanno ritenuto di non istituzionalizzare canali interni di comunicazione atti a tutelare i dipendenti segnalatori (whistleblower), i quali sono condizionati dal timore di ritorsioni sino al licenziamento.

Alcuni degli illeciti rilevanti ai fini del whistleblowing, che un’ indagine europea riporta come presenti in diversa misura nel 40% delle imprese (FAZ.net) e che potrebbero essere oggetto di segnalazione sono, oltre alla corruzione e alla corruttibilità attiva e passiva:
  • lo spionaggio industriale;
  • l’utilizzo improprio di dati aziendali;
  • la falsificazione di resoconti finanziari;
  • il furto;
  • l’appropriazione indebita di beni aziendali;
  • la mala gestione;
  • il mobbing;
  • la discriminazione;
  • le molestie sessuali.

Con il D.L. 24/2023 del 10 marzo 2023, che prevede l’entrata in vigore dal 30/03/2023 delle norme attuative della direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 relativa alla tutela dei soggetti che segnalano violazioni inerenti i diritti dell'Unione Europea e/o le disposizioni normative nazionali (GU Serie Generale n.63 del 15-03-2023), la legislazione italiana ha riletto la disciplina vigente abrogandola.

La legge vigente (179/2017) imponeva alle imprese del settore privato , obbligate al rispetto del Modello Organizzativo e Gestionale ex D.L. 231/2001, quindi mediamente quelle di maggiori dimensioni, anche l’obbligo di istituire canali di comunicazione degli illeciti normativi rilevanti e di garantire ai segnalatori la protezione da ritorsioni o discriminazioni.

Con il nuovo Decreto, si amplia il perimetro dei segnalatori e degli illeciti passibili di segnalazione agli ambiti contabili, amministrativi, penali e civili, mentre sono confermati tra questi anche gli illeciti relativi all’applicazione del D.L. 231/2021; inoltre, si ampliano anche le tutele dei segnalatori e si definiscono le sanzioni.

Video tutorial su come effettuare una segnalazione whistleblowing

Quando è obbligatorio il whistleblowing?

È obbligatorio a partire dal 15 luglio 2023 per tutte le aziende che:
  • hanno adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.L. 231/2001;
  • hanno nominato un Organismo di Vigilanza;
  • operano nel settore finanziario in attività specifiche (filiere alimentari, tutela ambientale, sicurezza dei trasporti);
  • hanno impiegato, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, una media di almeno 250 lavoratori nell'anno precedente.

Dal 17 dicembre 2023, si aggiungeranno le aziende che, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, hanno impiegato una media di almeno 50 lavoratori nell'anno precedente.

Guarda il video

Cosa prevede il whistleblowing?

Le aziende obbligate dovranno dotarsi di canali interni di segnalazione delle condotte illecite, di cui dovranno fornire un’informativa esaustiva e chiara circa la procedura di whistleblowing, rendendola pubblica sia al personale interno che all’esterno, attraverso il sito internet.

Il Decreto prevede anche un canale esterno di segnalazione, di competenza dell’ ANAC, da utilizzare quando il soggetto segnalante rientra in situazioni specifiche quali: essere a conoscenza del mancato seguito alla propria segnalazione interna, correre rischi fondati di essere oggetto di ritorsione, ritenere che la violazione possa essere motivo di pericolo per l’interesse pubblico e infine operare in un’ azienda che non l’obbligo di attivazione del canale di segnalazione o che lo ha attivato, ma non rispetta i requisiti normativi;

Anche relativamente al canale ANAC, l’impresa è tenuta a pubblicare specifica informativa, come nel caso del canale esterno.

Infine, il Decreto prevede anche il ricorso alla diffusione pubblica, attraverso media che possono raggiungere una pluralità di soggetti, qualora, avendo utilizzato il canale interno e/o esterno per la segnalazione, il segnalante ritenga di poter essere oggetto di ritorsione o di non riuscire ad essere efficace o quando la violazione possa essere motivo di pericolo per l’interesse pubblico.

Immagine rappresentativa del whistleblowing
Whistleblowing
Servizio online (disponibile a partire da 800,00 €) per la segnalazione delle condotte illecite come da D.Lgs n. 24/2023.
I soggetti del settore privato che possono segnalare violazioni utilizzando i canali previsti dal Decreto e godendo delle tutele sono: lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, lavoratori o collaboratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti e volontari, azionisti e amministratori, ma con delle distinzioni, ovvero:
  • coloro che operano in organizzazioni con una media di lavoratori superiore a 50 nell’ultimo anno o che, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati, appartengono al perimetro applicativo previsto dalla Direttiva UE 2019/1937, possono segnalare illeciti che derivano da violazioni sia di norme di diritto dell’Unione Europea, sia del diritto interno nei settori indicati dal Decreto.
  • coloro che operano in organizzazioni che non impiegano una media di lavoratori superiore a 50 nell’ultimo anno, ma adottano un Modello di Organizzazione e Gestione ex D.L. 231/2001, possono segnalare illeciti che derivano da violazioni del diritto interno nei settori indicati dal Decreto.
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Tutela del segnalante

Come detto, i soggetti del settore privato che possono segnalare violazioni utilizzando i canali previsti dal Decreto e godendo delle tutele sono:lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, lavoratori o collaboratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti e volontari, azionisti e amministratori.

Il principio ispiratore del D.L. 24/2023 è la riservatezza sull’identità del segnalatore, salvo consenso espresso di quest’ultimo; la conoscenza dell’identità rimane riservata agli autorizzati a trattare i dati e a chi di competenza per la ricezione e la gestione delle segnalazioni.

La tutela della riservatezza, cui ha diritto il segnalatore, è comunque più o meno ampia in funzione del procedimento che la segnalazione può attivare, in sede penale o civile o disciplinare.

Il segnalatore fruisce poi di tutele rispetto a ritorsioni e/o discriminazioni da parte del segnalato, anche in sede processuale; il segnalato deve dimostrare che le condotte ritorsive e/o discriminanti non sono state messe in atto in relazione alla segnalazione. Relativamente a questo aspetto il Decreto è più restrittivo rispetto a quello europeo, imponendo di fatto l’inversione dell’onere probatorio.

Inoltre, qualora vi siano delle motivazioni ritenute valide ai fini della denuncia di violazione, il segnalante non è ritenuto responsabile se rivela, utilizzando i canali indicati dal Decreto, informazioni inerenti a dati personali o al diritto d’autore.

Sanzioni

Qualora le organizzazioni obbligate:
  • ad attivare canali di segnalazione che consentano ai soggetti che possono effettuarle di operare in modalità riservata e sicura oltre che efficace
  • a tutelare il segnalante sia ai fini della riservatezza che delle libertà di segnalazione, escludendo comportamenti ritorsivi e discriminatori

violino le disposizioni introdotte dal Decreto, possono incorrere in pesanti sanzioni, per importi fino a 50.000 euro. Dette sanzioni sono comminate dall’ ANAC.

Anche il segnalatore dovrà rispondere dell’eventuale utilizzo doloso del whistleblowing per calunnie o diffamazione.