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Attenzione al criterio di verifica della prevalenza nella comunicazione all’Anagrafe Tributaria (D.Lgs 142/2018)

Blog Comunicazione rapporti finanziari
Pubblicato il 3 ago 2020
Attenzione al criterio di verifica della prevalenza nella comunicazione all’Anagrafe Tributaria (D.Lgs 142/2018)
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 142/2018, il criterio di verifica della prevalenza ai fini della comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei soggetti obbligati è stato modificato.
Tale prevalenza, che precedentemente doveva essere verificata sulla base dei dati dei bilanci approvati relativi ai due ultimi esercizi chiusi ed era condizionata al soddisfacimento di un requisito patrimoniale ed uno economico, in base al nuovo contesto normativo deve essere invece verificata anno per anno e sulla base del solo requisito patrimoniale.
Per le società di partecipazione non finanziaria (“holding industriali”), così come definite dal citato decreto legislativo, l’attività in via prevalente di assunzione di partecipazioni sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti differenti dagli intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
Tale requisito per le società di partecipazione finanziaria (“holding bancarie” e “holding finanziarie”) deve essere verificato sull’ammontare complessivo delle partecipazioni in intermediari finanziari.
Si consiglia di prestare particolare attenzione al criterio di verifica della prevalenza ai fini degli obblighi relativi alle comunicazioni mensili all'Anagrafe Tributaria e gli obblighi di risposta alle richieste di informazione inviate dall'Amministrazione finanziaria (Entrate, Dogane, Monopoli, Guardia di Finanza).
Il software Comunicazione rapporti finanziari consente di generare il file telematico da inviare all'Anagrafe Tributaria per la comunicazione mensile ed annuale dei dati relativi a rapporti, deleghe e operazioni extra-conto.

Qualora, a seguito dell’approvazione dei bilanci 2019, non avessi ancora eseguito la comunicazione all’Anagrafe Tributaria dovuta per i tuoi clienti, valuta la possibilità di un’espansione del numero di anagrafiche.

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