A cura di Avvocato Matias Conoscente
Originariamente previste sin dagli albori del Processo Civile Telematico, le attestazioni di conformità sono state profondamente revisionate dalla cd. 'Riforma Cartabia' a mezzo del D.Lgs. 149/2022 e del D.M. Giustizia n. 217/2023, integrando tale disciplina nel Codice di Procedure Civile, ove è attualmente contenuta nelle relative Disposizioni Attuative dall'art. 196-octies all'art. 196-undecies.
Nello specifico, tali norme prevedono e conferiscono ai difensori,
ai consulenti tecnici ed agli altri operatori del processo:
- il potere di autentica, di certificazione, di conformità delle copie degli atti, dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria (art. 196-octies);
- il potere di certificazione di copie di atti e di provvedimenti formati e detenuti su supporto analogico (cartaceo) (art. 196-novies);
- il potere di autentica relativo agli atti che vengono trasmessi all'ufficiale giudiziario (U.N.E.P.) in modalità telematica (art. 196-decies).
L'art. 196-undecies dettaglia infine le modalità di attestazione, attribuendo ai soggetti attestatori la qualifica di pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.
Come attestare
Le concrete modalità di attestazione possono variare a seconda della tipologia del documento o dell'atto in questione.
Attestazione di conformità di una copia informatica
Quando la conformità si riferisce alla copia informatica, l'attestazione stessa può essere apposta nel medesimo documento informatico, utilizzando all'uopo gli strumenti previsti dagli applicativi gratuiti di uso più comune.
Alternativamente, tale attestazione può essere contenuta su documento informatico separato, prodotto quindi autonomamente dal soggetto attestatore a partire da un file di videoscrittura contenente la seguente formula, ove sono altresì indicati gli estremi del procedimento giudiziario di riferimento:
Io sottoscritto Avv. Nome Cognome
ATTESTO
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che l'atto e/o provvedimento
è copia conforme estratta dal fascicolo informatico di cancelleria
relativo al procedimento n. R.G. numero/anno del Tribunale Ordinario di Luogo.
Luogo, li data
Una volta così redatto, esso dovrà necessariamente essere convertito in formato .pdf e digitalmente sottoscritto dall'attestatore.
Si noti che, quando si esegue un deposito telematico mediante i cd. software redattori, solitamente detti applicativi permettono all'utente di selezionare i singoli files da attestare, producendo automaticamente la relativa attestazione in conformità alle indicazioni previste dall'art. 27 delle Specifiche Tecniche delli 17.08.2024, che verrà anch'essa incapsulata nella busta telematica da spedire.
Fac-simile attestazione di conformità di una copia informatica
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Quando invece le copie informatiche da attestare sono oggetto di notificazione a mezzo posta elettronica certificata (cd. notifica a mezzo pec), la suddetta attestazione di conformità viene direttamente inclusa nella relazione di notificazione, come previsto dal comma 3 dell'art. 196-undecies disp. att. cpc.
Nel residuale caso in cui la
copia informatica da attestare venga prodotta non telematicamente, perché ad esempio
depositata su supporto digitale quale chiavetta USB, CD o DVD, l'attestazione di conformità dovrà altresì includere:
- l'impronta informatica del file, ovvero quella determinata sequenza di lettere e cifre che lo identificano in modo univoco, generata utilizzando la funzione di hash secondo gli algoritmi SHA256 e MD5;
- il riferimento temporale, tramite apposita marcatura temporale capace di conferire data certa.
Attestazione di conformità di una copia cartacea
Quando invece l'attestazione riguarda la conformità di una copia analogica, essa può essere materialmente inclusa in calce o a margine dell'atto cartaceo, ovvero stesa su un foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima, e quindi spillato, avendo però cura, in quest'ultimo caso, di descrivere nel testo il documento da attestare e di riportare gli estremi del procedimento giudiziario di riferimento.
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Fac-simile attestazione di conformità di una copia cartacea
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Le attestazioni nel processo civile esecutivo
A seguito dell'intervenuta abrogazione, da parte della riforma Cartabia, della necessità della cd. spedizione in forma esecutiva, per promuovere l'esecuzione forzata è attualmente necessario che il titolo esecutivo sia rilasciato in copia attestata conforme all'originale, come sancito dall'art. 475 del Codice di Procedura Civile.
Qualora debbasi pertanto eseguire una sentenza, sarà pertanto sufficiente procurarsi una copia informatica della stessa estraendola dal relativo fascicolo telematico di cancelleria, e produrre la relativa attestazione nelle modalità poc'anzi descritte.
Analogamente ed in osservanza a quanto previsto dall'art. 518, co. 6 del Codice di Procedura Civile, all'atto dell'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive, il difensore del creditore dovrà allegare alla busta telematica le copie conformi del titolo, del precetto e del processo verbale di pignoramento munite della relativa attestazione.
Il video contiene la registrazione di un webinar dedicato alle attestazioni di conformità, realizzato grazie alle domande poste dagli utenti alle quali risponde l’Avvocato Conoscente.
Sull’argomento "attestazioni di conformità", l’Avvocato ha simulato un caso pratico quindi un ricorso per decreto ingiuntivo, proprio analizzando questa procedura riuscirà a dare riscontro a quasi tutti i quesiti pervenuti.