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Le attestazioni di conformità di atti e provvedimenti

Io sottoscritto Avv. ... Attesto che...

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Sono state rilevate le seguenti anomalie:

A cura di Avvocato Matias Conoscente

Originariamente previste sin dagli albori del Processo Civile Telematico, le attestazioni di conformità sono state profondamente revisionate dalla cd. 'Riforma Cartabia' a mezzo del D.Lgs. 149/2022 e del D.M. Giustizia n. 217/2023, integrando tale disciplina nel Codice di Procedure Civile, ove è attualmente contenuta nelle relative Disposizioni Attuative dall'art. 196-octies all'art. 196-undecies.

Nello specifico, tali norme prevedono e conferiscono ai difensori, ai consulenti tecnici ed agli altri operatori del processo:
  • il potere di autentica, di certificazione, di conformità delle copie degli atti, dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria (art. 196-octies);
  • il potere di certificazione di copie di atti e di provvedimenti formati e detenuti su supporto analogico (cartaceo) (art. 196-novies);
  • il potere di autentica relativo agli atti che vengono trasmessi all'ufficiale giudiziario (U.N.E.P.) in modalità telematica (art. 196-decies).

L'art. 196-undecies dettaglia infine le modalità di attestazione, attribuendo ai soggetti attestatori la qualifica di pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.

Come attestare

Le concrete modalità di attestazione possono variare a seconda della tipologia del documento o dell'atto in questione.

Attestazione di conformità di una copia informatica

Quando la conformità si riferisce alla copia informatica, l'attestazione stessa può essere apposta nel medesimo documento informatico, utilizzando all'uopo gli strumenti previsti dagli applicativi gratuiti di uso più comune.

Alternativamente, tale attestazione può essere contenuta su documento informatico separato, prodotto quindi autonomamente dal soggetto attestatore a partire da un file di videoscrittura contenente la seguente formula, ove sono altresì indicati gli estremi del procedimento giudiziario di riferimento:

Io sottoscritto Avv. Nome Cognome

ATTESTO

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che l'atto e/o provvedimento
è copia conforme estratta dal fascicolo informatico di cancelleria
relativo al procedimento n. R.G. numero/anno del Tribunale Ordinario di Luogo.

Luogo, li data

Una volta così redatto, esso dovrà necessariamente essere convertito in formato .pdf e digitalmente sottoscritto dall'attestatore.

Si noti che, quando si esegue un deposito telematico mediante i cd. software redattori, solitamente detti applicativi permettono all'utente di selezionare i singoli files da attestare, producendo automaticamente la relativa attestazione in conformità alle indicazioni previste dall'art. 27 delle Specifiche Tecniche delli 17.08.2024, che verrà anch'essa incapsulata nella busta telematica da spedire.

Immagine rappresentativa di attestazione di conformità di una copia informatica

Fac-simile attestazione di conformità di una copia informatica

Download esempio

Quando invece le copie informatiche da attestare sono oggetto di notificazione a mezzo posta elettronica certificata (cd. notifica a mezzo pec), la suddetta attestazione di conformità viene direttamente inclusa nella relazione di notificazione, come previsto dal comma 3 dell'art. 196-undecies disp. att. cpc.

Nel residuale caso in cui la copia informatica da attestare venga prodotta non telematicamente, perché ad esempio depositata su supporto digitale quale chiavetta USB, CD o DVD, l'attestazione di conformità dovrà altresì includere:
  • l'impronta informatica del file, ovvero quella determinata sequenza di lettere e cifre che lo identificano in modo univoco, generata utilizzando la funzione di hash secondo gli algoritmi SHA256 e MD5;
  • il riferimento temporale, tramite apposita marcatura temporale capace di conferire data certa.

Attestazione di conformità di una copia cartacea

Quando invece l'attestazione riguarda la conformità di una copia analogica, essa può essere materialmente inclusa in calce o a margine dell'atto cartaceo, ovvero stesa su un foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima, e quindi spillato, avendo però cura, in quest'ultimo caso, di descrivere nel testo il documento da attestare e di riportare gli estremi del procedimento giudiziario di riferimento.

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Immagine rappresentativa di attestazione di conformità di una copia cartacea

Fac-simile attestazione di conformità di una copia cartacea

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Le attestazioni nel processo civile esecutivo

A seguito dell'intervenuta abrogazione, da parte della riforma Cartabia, della necessità della cd. spedizione in forma esecutiva, per promuovere l'esecuzione forzata è attualmente necessario che il titolo esecutivo sia rilasciato in copia attestata conforme all'originale, come sancito dall'art. 475 del Codice di Procedura Civile.

Qualora debbasi pertanto eseguire una sentenza, sarà pertanto sufficiente procurarsi una copia informatica della stessa estraendola dal relativo fascicolo telematico di cancelleria, e produrre la relativa attestazione nelle modalità poc'anzi descritte.

Analogamente ed in osservanza a quanto previsto dall'art. 518, co. 6 del Codice di Procedura Civile, all'atto dell'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive, il difensore del creditore dovrà allegare alla busta telematica le copie conformi del titolo, del precetto e del processo verbale di pignoramento munite della relativa attestazione.

Il video contiene la registrazione di un webinar dedicato alle attestazioni di conformità, realizzato grazie alle domande poste dagli utenti alle quali risponde l’Avvocato Conoscente. Sull’argomento "attestazioni di conformità", l’Avvocato ha simulato un caso pratico quindi un ricorso per decreto ingiuntivo, proprio analizzando questa procedura riuscirà a dare riscontro a quasi tutti i quesiti pervenuti.
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Si propongono di seguito dei semplici schemi di riferimento a seconda delle casistiche più ricorrenti nella prassi.

Quando si attesta la conformità di una copia informatica da notificare a mezzo PEC:
  1. selezionare ed estrarre il file dal fascicolo telematico di cancelleria, scaricandone la relativa 'copia informatica';
  2. redigere l'attestazione di conformità nel testo del file contenente la relazione di notificazione;
  3. apporre la propria firma digitale sul file contenente la relazione di notificazione e su quello della copia informatica;
  4. caricare in allegato al messaggio di notificazione il file contenente la relazione di notificazione e quello della copia informatica.
Quando si attesta la conformità di una copia informatica da notificare in modalità analogica:
  1. selezionare ed estrarre il file dal fascicolo telematico di cancelleria, scaricandone la relativa 'copia informatica';
  2. trasformare il file su supporto analogico stampandolo in formato A4;
  3. redigere l'attestazione di conformità
    1. in calce o a margine del documento stampato, oppure
    2. su foglio separato ad esso materialmente congiunto;
  4. sottoscrivere di proprio pugno detta attestazione.
Quando si attesta la conformità di una copia informatica da depositare telematicamente:
  1. selezionare ed estrarre il file dal fascicolo telematico di cancelleria, scaricandone la relativa 'copia informatica';
  2. importare detto filenella busta telematica da depositare, includendolo fra i documenti allegati;
  3. selezionare detto file tramite il proprio applicativo redattore per produrre automaticamente la relativa attestazione;
  4. apporre la propria firma digitale sul file della copia informatica e – se richiesto dal programma – su quello contenente la relativa attestazione.
Quando si attesta la conformità di una copia informatica da depositare su supporto digitale (USB, CD o DVD):
  1. selezionare ed estrarre il file dal fascicolo telematico di cancelleria, scaricandone la relativa 'copia informatica';
  2. redigere l'attestazione di conformità:
    1. apponendola direttamente sul file tramite l'apposita funzione di Adobe Acrobat Reader, oppure
    2. videoscrivendola su file separato;
  3. inserire nell'attestazione l'impronta HASH del file e la marcatura temporale;
  4. apporre la propria firma digitale sul file della copia informatica e – se presente – su quello contenente l'attestazione di conformità, previamente convertito in formato .PDF;
  5. copiare entrambi i files sul supporto digitale.
Quando si attesta la conformità di un documento analogico da notificare a mezzo PEC:
  1. trasformare l'originale cartaceo su supporto informatico scansionandolo in formato .PDF;
  2. redigere l'attestazione di conformità nel testo del file contenente la relazione di notificazione;
  3. apporre la propria firma digitale sul file contenente la relazione di notificazione e su quello conforme all'originale cartaceo;
  4. caricare in allegato al messaggio di notificazione il file contenente la relazione di notificazione e quello conforme all'originale cartaceo.
Quando si attesta la conformità di un documento analogico da depositare telematicamente:
  1. trasformare l'originale cartaceo su supporto informatico scansionandolo in formato .pdf;
  2. importare detto file nella busta telematica da depositare, includendolo fra i documenti allegati;
  3. selezionare detto file tramite il proprio applicativo redattore per produrre automaticamente la relativa attestazione;
  4. apporre la propria firma digitale sul file conforme all'originale cartaceo e – se richiesto dal programma – su quello contenente la relativa attestazione.
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