Il CTU nel PCT
Nell'ambito dei procedimenti in cui è nominato, anche il CTU si deve attenere a quanto previsto dal D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 e dalle relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 16 aprile 2014.
Pertanto, anche il CTU:
- deve essere dotato di un indirizzo pec;
- l'indirizzo pec deve essere censito in Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici);
- deve essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico;
- disporre di un apposito software per la creazione della busta telematica, secondo le specifiche tecniche ministeriali.
Di norma, riceve l'incarico mediante apposita comunicazione a mezzo pec, all'indirizzi censito in Reginde; deposita l'accettazione dell'incarico mediante invio di busta telematica e, soltanto una volta che la Cancelleria ha processato il deposito, ottiene piena visibilità del fascicolo.
Ogni documento che debba confluire nel fascicolo deve essere depositato telematicamente, così come ogni istanza al Giudice (richiesta di chiarimento, istanze di proroga dei termini, relazioni peritali, richiesta di liquidazione compensi, ecc...).
Si rammenta poi che, nell'ambito del Processo Civile Telematico, nei confronti del sitema informatico della Giustizia, per quanto attiene ai c.d. "soggetti abilitati esterni" esiste soltanto una macro-ripartizione professionale: si distingue infatti soltanto tra "Avvocati" e "CTU - Ausiliari del Giudice" in senso ampio; sarà poi all'interno di ciascun procedimento che il Giudice definirà più dettagliatamente il ruolo: CTU in senso stretto, Delegato, Curatore, Commissario, ecc..