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CTU Tribunale: chi è, cosa fa e come iscriversi

Il Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale nell'ambito dei procedimenti civili e penali

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Nell'ambito dei procedimenti di diritto sia civile sia penale, il Consulente Tecnico d'Ufficio è un consulente del Tribunale, un ausiliario del Giudice. È quindi un soggetto della cui competenza ed esperienza il Giudice si avvale nell'esercizio della funzione giurisdizionale per incarichi specifici.
Il Giudice nomina il consulente scegliendolo tra coloro che sono iscritti nell'apposito Albo dei consulenti del Tribunale.

Ciascun Ordine o Collegio professionale determina i requisiti in presenza dei quali è possibile procedere all'iscrizione negli Albi dei consulenti a cui possono anche iscriversi soggetti in possesso di specifiche competenze tecnico/scientifiche e non appartenenti a nessun albo professionale.

È frequente che tra i Tribunali e gli Ordini professionali vengano elaborati dei protocolli di intesa che guidano l'attività dei CTU soprattutto negli aspetti procedurali.

Cosa fa il consulente tecnico d'ufficio?

Il consulente viene nominato dal Giudice ogni volta che, per decidere il merito di una controversia, sia necessario acquisire informazioni su materie di particolare complessità che richiedano specifiche competenze tecniche.

Il Giudice, in fase di nomina, formula dei quesiti ai quali il CTU è tenuto a rispondere, senza esorbitare da quanto richiesto, senza proporre opinioni personali e sempre motivando le proprie valutazioni da un punto di vista strettamente tecnico.

Il CTU:
  • ha l'obbligo di accettare l'incarico salvo che ricorrano gravi impedimenti, per lo più incidenti sulla imparzialità della sua valutazione;
  • nell'esperire l'incarico il CTU si deve attenere alla documentazione ritualmente prodotta in atti;
  • risponde ai quesiti posti dal Giudice redigendo una relazione peritale che viene acquisita agli atti del procedimento.

Il Giudice, nel decidere il merito della controversia, non è vincolato alle conclusioni della perizia: in base al principio Iudex peritus peritorum ha la facoltà di discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il CTU, motivando adeguatamente la propria decisione.

CTU e CTP

Se il consulente tecnico d'ufficio è un soggetto che interviene nel procedimento in supporto al Giudice, il CTP (Consulente Tecnico di Parte) può essere nominato dalle parti quando si tratti di affrontare aspetti del procedimento che richiedono specifiche competenze tecnico/scientifiche.

L'affidamento di un incarico ad un CTP è facoltà delle parti e il rapporto è regolato esclusivamente dal diritto privato; il CTP, dal momento che supporta la parte che lo ha nominato non è evidentemente vincolato alla imparzialità.

Il CTP può muovere rileiti alla relazione del CTU e quest'ultimo è tenuto a darne conto al Giudice.

Come si diventa CTU?

È necessario essere iscritti in appositi registri presso i Tribunali.
Si è ammessi alla iscrizione nei registri dopo una procedura di accertamento dei requisiti morali e delle competenze professionali, come l'iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale da un determinato numero di anni. Ciascun Ordine/Collegio determina i requisiti necessari per poter procedere all'iscrizione nell'albo dei CTU.

Possono essere nominati anche professionisti non iscritti ad alcun Ordine o Collegio professionale e anche non censiti nei registri del Tribunale se in possesso di specifiche competenze e sempre con adeguata motivazione da parte del Giudice.

Immagine rappresentativa del software CTU
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Il CTU nel PCT

Nell'ambito dei procedimenti in cui è nominato, anche il CTU si deve attenere a quanto previsto dal D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 e dalle relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 16 aprile 2014.

Pertanto, anche il CTU:
  • deve essere dotato di un indirizzo pec;
  • l'indirizzo pec deve essere censito in Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici);
  • deve essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico;
  • disporre di un apposito software per la creazione della busta telematica, secondo le specifiche tecniche ministeriali.

Di norma, riceve l'incarico mediante apposita comunicazione a mezzo pec, all'indirizzi censito in Reginde; deposita l'accettazione dell'incarico mediante invio di busta telematica e, soltanto una volta che la Cancelleria ha processato il deposito, ottiene piena visibilità del fascicolo.

Ogni documento che debba confluire nel fascicolo deve essere depositato telematicamente, così come ogni istanza al Giudice (richiesta di chiarimento, istanze di proroga dei termini, relazioni peritali, richiesta di liquidazione compensi, ecc...).

Si rammenta poi che, nell'ambito del Processo Civile Telematico, nei confronti del sitema informatico della Giustizia, per quanto attiene ai c.d. "soggetti abilitati esterni" esiste soltanto una macro-ripartizione professionale: si distingue infatti soltanto tra "Avvocati" e "CTU - Ausiliari del Giudice" in senso ampio; sarà poi all'interno di ciascun procedimento che il Giudice definirà più dettagliatamente il ruolo: CTU in senso stretto, Delegato, Curatore, Commissario, ecc..

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