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Il deposito telematico degli atti giudiziari

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Sono state rilevate le seguenti anomalie:

Il deposito degli atti giudiziari nel Processo Civile Telematico (PCT) è un'attività che riguarda l'invio e la ricezione di atti e documenti legali attraverso mezzi elettronici, evitando la tradizionale modalità cartacea.
Questa procedura è stata introdotta per rendere più efficiente e rapida la gestione dei procedimenti informatici, e s’inserisce nel più ampio progetto di riforma della cosiddetta giustizia digitale. Per una migliore fruizione del contenuto di questa guida si riepilogano di seguito alcuni concetti chiave del PCT declinati sul deposito degli atti giudiziari.

Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST): il deposito degli atti avviene per il tramite dell'infrastruttura ministeriale appositamente predisposta per il PCT, consistente in una piattaforma informatica per la gestione elettronica degli atti giudiziari e dei flussi di scambio delle relative trasmissioni.
Documenti informatici: tutti gli atti ed i documenti oggetto di deposito telematico sono considerati ‘documenti informatici’ come definiti dal D.P.C.M. delli 13.11.2014.
Documenti ammessi: possono essere depositati elettronicamente tutti gli atti e i documenti che compongono il fascicolo processuale, compresi quelli destinati al giudice, alle parti e agli altri soggetti interessati.
Firma digitale: gli atti trasmessi devono essere sottoscritti digitalmente attraverso la firma elettronica qualificata, garantendo l'autenticità e l'integrità del documento.
Formati accettati: gli atti ed i documenti devono essere presentati in formati elettronici specifici, conformi agli standard stabiliti dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia.
Registrazione telematica: ogni deposito viene registrato e conservato nel relativo fascicolo telematico, che ne certifica la ricezione e ne consente il monitoraggio.

L'informatizzazione del processo civile mira a semplificare le procedure, ridurre i tempi di gestione dei processi e migliorare l'accesso alle informazioni da parte degli operatori giuridici.
Tuttavia, è importante che gli utenti coinvolti nel processo si conformino alle normative e alle specifiche tecniche stabilite per garantire l'efficacia di questo sistema e che non si commettano errori nel deposito.


Il deposito telematico di atti dev’essere quindi effettuato in accordo con le normative specificate nel Decreto Ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011 e nei provvedimenti del 16 aprile 2014 e del 7 agosto 2024.

Il deposito avviene materialmente tramite il sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC). Il professionista dev’essere quindi preventivamente censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE) e possedere una casella PEC iscritta al suddetto registro, che non dev’essere quella riservata per le comunicazioni tra cittadino e pubblica amministrazione (CEC-PAC).

è altresì richiesto l'uso di un certificato di firma digitale su token crittografico (smart card o chiavetta USB), insieme all'impiego di un software redattore, come Consolle Avvocato, conforme alle specifiche tecniche indicate dalla DGSIA per la creazione della busta telematica.

Immagine rappresentativa del deposito telematico degli atti

Per eseguire correttamente la procedura relativa ai depositi telematici, si rimanda ancora una volta alla consultazione delle norme del Decreto Ministeriale n. 44/2011 e le specifiche tecniche DGSIA attualmente vigenti.

L'atto, redatto in formato PDF nativo o in formato PDF/A, e tutti gli allegati devono essere inseriti in una busta telematica, così confezionata per il tramite di un apposito software redattore come Consolle Avvocato, che aiuterà altresì l'utente alla corretta compilazione dei campi eventualmente richiesti a seconda del tipo specifico di deposito (ad es. ricorso, memoria, nota spese, ecc.. ).

L'atto principale del deposito sarà solitamente affiancato da una serie di allegati principalmente inerenti le produzioni documentali, che, una volta digitalizzate, dovranno possedere le seguenti estensioni:

Estensioni in vigore

Estensioni per il deposito telematico di atti e documenti
Tipologia di documenti Estensioni dei files
Documenti .pdf, .pdf/a e .rtf
Immagini raster .gif, .jpeg, .jpg e .tiff
Video .avi, .mp4, .m4v, .mov, .mpg e .mpeg
Suono .aif, .aiff, .flac, .mp3, .raw e .wav
Testo .txt
Ipertesto .xml
Posta elettronica .eml e .msg
Compressi .arj, .rar. e .zip

Secondo la bozza pubblicata in data 4 gennaio 2024, l’elenco dei formati ammessi verrà modificato ed ampliato secondo la precedente tabella. Si noti che queste ultime due tipologie potranno essere consentite solo se contenenti files nei formati indicati alle righe precedenti. Per quanto riguarda i documenti in formato PDF e PDF/A, essi dovranno essere impaginati secondo lo standard A4, cioè con dimensioni di 21.00 x 29.70 cm.

Prima della chiusura della busta dovrà essere apposta la firma digitale del professionista mittente sull'atto oggetto di deposito e sugli altri files per cui è obbligatoria e/o opportuna la sottoscrizione. Una volta che l'inserimento dei files nella busta telematica è stato completato, essa andrà sigillata tramite la formazione di un apposito file in formato .ENC, ed inviata come allegato a un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo telematico dell'ufficio giudiziario destinatario.

Le informazioni fondamentali dell'atto sono incluse in una struttura dati specifica (file XML solitamente generato in automatico dal programma di redazione in base alle informazioni immesse dall'utente), anch'essa sottoscritta digitalmente ed inserita nella busta telematica. Il deposito sarà validamente accettato solo se il mittente della PEC è regolarmente censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

Dopo l'invio della PEC, il mittente riceverà le consuete ricevute di accettazione (RA) e di avvenuta consegna (RdAC). Come previsto dall’art. 17 c.11 del provvedimento del 7 agosto 2024 il momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione (RA) da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante determina il momento dell’avvenuto deposito dell’atto.

Inoltre, ogni deposito telematico produrrà altresì la ricezione di ulteriori due ricevute:
  • l'Esito dei Controlli Automatici, riguardante le verifiche formali del messaggio e della busta telematica;
  • l'Accettazione Deposito, a seguito del materiale intervento di recepimento dell'atto da parte della cancelleria o della segreteria dell'Ufficio Giudiziario destinatario.

Un’importante novità introdotta dal provvedimento del 7 agosto 2024 consiste nell’accettazione automatica delle buste telematiche contenenti alcune tipologie di atti espressamente individuate, grazie ad un automatismo che non richiede intervento manuale da parte del Cancelliere. Elenco completo degli atti soggetti ad accettazione automatica.

Ad operazione conclusa, la cancelleria provvederà altresì a comunicare l'avvenuto deposito alle altre parti costituite, nel rispetto delle regole di contraddittorio fissate dal codice di procedura civile.

Immagine rappresentativa del Software PCT
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Per ciascun ufficio giudiziario le tipologie di atto depositabili telematicamente con valore legale sono quelle individuate nei decreti emessi ai sensi dell'art. 35 co. 1 del D.M. 44/2011.

La cosiddetta ‘riforma Cartabia’ ha reso obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti e documenti in tutte le fasi del processo civile.

Nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è stato infatti inserito l'art. 196-quater, che stabilisce l'obbligo del deposito telematico per i procedimenti dinanzi ai Tribunali, alle Corti di Appello, alla Corte di Cassazione ed al Giudice di Pace. Inoltre, l'articolo prevede che il capo di ciascun Ufficio Giudiziario debba comunicare sul sito istituzionale l'eventuale malfunzionamento del sistema telematico e l'autorizzazione al deposito cartaceo, ormai divenuta modalità residuale ed ammissibile solo in caso di temporanea impossibilità di trasmissione informatica per causa non imputabile al mittente. Tale comunicazione dovrà essere replicata al ripristino del sistema.

A partire dal 30 giugno 2023, l'obbligo del deposito telematico è stato quindi esteso anche ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace, come previsto dall'art. 35, co. 3 D. Lgs. 140/2022, che stabilisce l'applicazione delle disposizioni del capo I del titolo V-ter disp. att. cpc., introdotto dal decreto, ai procedimenti in corso davanti al Giudice di Pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche.
Sono quindi da depositarsi in via telematica sia gli atti introduttivi che quelli endoprocessuali, avendo cura di selezionare l'apposito registro ‘Giudice di Pace’.

Si ricorda che, per effetto della già menzionata ‘riforma Cartabia’, per il deposito telematico dell'atto introduttivo davanti al Giudice di Pace, è essenziale selezionare la voce "ricorso generico" anzichè "citazione", a differenza di quanto richiesto davanti al Tribunale Ordinario.
Per il resto, la procedura è analoga a quella da seguirsi per i depositi telematici avanti gli altri uffici giudiziari.

Il deposito telematico nel PCT costituisce altresì la modalità obbligatoria d'introduzione, nell'ambito dei procedimenti giudiziari civili, delle cosiddette prove digitali, ovverosia i contenuti di origine informatica che, attraverso un processo di acquisizione forense, costituiscono fonti di prova ai sensi delle vigenti norme procedurali.

La soluzione Digital forensics di OPEN Dot Com consente di estrarre e conferire valore legale a qualsiasi pagina web disponibile su internet ed accessibile da dispositivi fissi (PC e Mac) o mobili (smartphone e tablet), nonchè a qualsiasi contenuto digitale ivi presente sotto forma di files testuali o multimediali, ad esempio: profili degli utenti presenti sui social networks e corrispondenza inviata e ricevuta via e-mail.

Una volta ottenute tramite Digital forensics le prove digitali, il deposito di tali files potrà avvenire secondo i già richiamati metodi del processo telematico.
Solamente se le dimensioni di tali files non ne consentissero la spedizione in allegato alla busta telematica, perchè esulanti dal limite massimo, ovvero risultassero in formati non ammessi dalle Specifiche Tecniche, allora tali prove dovranno essere introdotte suppletivamente mediante apposito supporto informatico (ad es.: cd, dvd o chiavetta pendrive USB), preferibilmente cifrato o comunque protetto in modo da evitare l'alterazione di quanto contenuto.

Consolle Avvocato permette all'utente di effettuare depositi telematici sia dalla pagina di consultazione dei registri di cancelleria Live, sia da quella di gestione dei fascicoli. In entrambi i casi, ciascun deposito sarà sin dall'origine associato al fascicolo del procedimento in seno al quale viene effettuato, permettendo così l'importazione automatica dei dati ivi presenti (ad es. ruolo, ufficio giudiziario e n. R.G.).

All'utente viene presentata una procedura guidata con finestre a compilazione consecutiva, a partire dalla qualifica dell'atto che s’intende depositare, introduttivo (ad es. citazione, ricorso, comparsa) o endoprocessuale (ad es. memoria, nota di precisazione conclusioni, nota spese) che sia.

Logo del Ministero di Giustizia
OPEN Dot Com tramite il proprio Punto di Accesso è accreditata dal Ministero della Giustizia per l’inserimento nel circuito del PCT.

Le schermate successive varieranno a seconda del tipo di atto scelto, fino a giungere all'inserimento del file corrispondente all'atto principale e di tutti gli allegati obbligatori o facoltativi.

Tramite l'interazione del relativo dispositivo col programma, si procederà successivamente alle operazioni di firma digitale ed alla verifica di conformità dell'atto principale ed i dati strutturali riportati nel relativo file .XML, per verificare la rispondenza dell'atto processuale col fascicolo processuale di riferimento. Ad avvenuta sottoscrizione, la busta così confezionata sarà pronta per il deposito con un semplice click di conferma.

Consolle Avvocato permette altresì la creazione di buste complementari qualora l'insieme dei files contenuti esuberi il limite per ciascun deposito, attualmente fissato in 60 MB.

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Disclaimer: i suggerimenti contenuti in questa pagina non potranno generare responsabilità alcuna nei confronti dell'autore, restando l'utente tenuto a provvedere in proprio alla verifica della correttezza formale e sostanziale di quanto ivi indicato. In particolare, s’invita il lettore a verificare sempre che la normativa in vigore non abbia subito modifiche.

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