Le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 4835/2023, premettono anzitutto che le questioni sollevate nell’ordinanza interlocutoria della seconda sezione civile coinvolgono principi di acquisizione e disposizione delle prove, di tutela del contraddittorio, di difesa e di giusto processo, perciò per darvi risposta non si può differenziare a seconda che i documenti siano stati prodotti con modalità telematiche o cartacee né occorre ritenere abrogata tacitamente la distinzione codicistica tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte, del resto confermata anche dopo la Riforma Cartabia [e pure nello schema di decreto legislativo del c.d. Correttivo civile, attualmente in corso di esame: n.d.a.], o superare le sentenze del 2005 o 2013, quanto piuttosto ampliarne gli effetti per far leva sul valore della giustizia della decisione.
In particolare, soccorre il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, tanto nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo di cui alla sentenza 28498/2005 che l’aveva elaborato quanto in quello qui in esame dell’appello: una volta prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario, un documento è da ritenersi “conosciuto” e perciò definitivamente acquisito alla causa, la sua valenza probatoria è indipendente dalle successive scelte processuali della parte che lo abbia inizialmente prodotto, non si esaurisce quindi in singoli gradi o fasi ed in quelli successivi non va nuovamente provato dalla parte che ne invochi il riesame, quanto semplicemente allegato, cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all’interno di un atto difensivo.
Le Sezioni Unite confermano che, combinando gli effetti dell’acquisizione probatoria dei documenti prodotti e dei limiti devolutivi dell’impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346 c.p.c., restano validi i principi più volte enunciati nella giurisprudenza di Cassazione secondo cui il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni.
Quanto in particolare al documento cartaceo già prodotto in primo grado, può essere sottoposto all’attenzione del giudice di appello, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), in differenti modi alternativi previsti dalla legge.
Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite nella sentenza in esame hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.
Il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
Affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.
Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo.
Sezioni Unite
Per tali motivi, le Sezioni Unite hanno cassato la sentenza impugnata perché non ha considerato che i fatti storici dimostrati dai documenti prodotti in primo grado ed acquisiti come fonti di conoscenza erano stati apprezzati nella pronuncia appellata, la cui presunzione di legittimità non può dirsi superata dalla mancata allegazione del fascicolo delle parti appellate che li conteneva, e non ha adempiuto al proprio dovere di ricomporre altrimenti il contenuto della rappresentazione dei fatti già stabilmente acquisita al processo, sulla base di quanto comunque risulti da provvedimenti o atti del processo.