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La competenza per valore e funzionale del Giudice di Pace

Tutte le novità sulla competenza, sul rito e sul PCT dopo la riforma Cartabia e il Correttivo civile

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A cura di Avvocato Fabrizio Testa

La riforma Cartabia e le successive modifiche sono intervenute sulla disciplina del processo civile avanti al Giudice di Pace, innovando in tema di competenza, di procedura e di adempimenti telematici.

Competenza per valore e funzionale, rito e PCT prima della riforma Cartabia

Come noto, ai sensi dell'art. 7 c.p.c. nel testo precedente alla riforma Cartabia e vigente sino al 28 febbraio 2023, al Giudice di Pace era attribuita la competenza per le cause di cui al comma 1 relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, per quelle di cui al comma 2 relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore a ventimila euro, per quelle indicate al comma 4 qualunque ne sia il valore e per le opposizioni alle sanzioni amministrative, verbali di accertamento o ingiunzioni ad esso attribuite dalla legislazione speciale.

Il procedimento era regolato dagli artt. 311 ss. nei testi vigenti anteriormente alla riforma.

Quanto al PCT, sia il deposito telematico sia il potere certificatorio di difensori ed ausiliari erano regolati dalla medesima norma, l'art. 16-bis del D.L. 179/2012 ss.mm.ii., che:
  • regolava i casi di deposito telematico obbligatorio innanzi al tribunale e alla corte d'appello;
  • non menzionava il Giudice di Pace ma al comma 6 vincolava il deposito telematico obbligatorionegli uffici giudiziari diversi dai tribunali” ad appositi DM, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione;
  • al comma 9-bis equiparava all'originale anche se privi di firma digitale del cancelliere gli atti e provvedimenti “presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo” ed attribuiva ai difensori e ai CTU del giudice il potere di estrarre duplicati o copie attestate conformi da quegli atti e provvedimenti.

La normativa emergenziale di cui all'art. 221 del D.L. 34/2020 ss.mm.ii. aveva poi reso obbligatori i depositi telematici di tutti gli atti “negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico”, tra i quali non erano pacificamente ricompresi i Giudici di Pace, e facoltativi quelli in Cassazione.

Quanto al valore legale delle comunicazioni e delle notifiche a mezzo PEC delle cancellerie, era regolato dall'art. 16 del D.L. 179/12, che al comma 10 per “gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello [che già lo avevano] nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo”, quindi anche per i Giudici di Pace, lo vincolava nuovamente ad appositi DM, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione, che negli ultimi anni sono stati gradualmente emanati.

A fronte di un'astratta possibilità certificatoria, il caotico quadro normativo - in particolare il riferimento ai procedimenti “indicati nel presente articolo” di cui al citato art. 16-bis c. 9-bis, in cui non era menzionato il Giudice di Pace e la disciplina delle comunicazioni e delle notifiche a mezzo PEC contenuta in altra norma (art. 16) - avevano indotto alla cautela in merito ad un'effettiva possibilità di attestazione.

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Novità in tema di competenza per valore e funzionale, rito e PCT nel periodo 28/2/2023-30/6/2023

La riforma Cartabia, novellando l'art. 7 c.p.c., ha anzitutto elevato la competenza per valore del Giudice di Pace, che a decorrere dal 28 febbraio 2023 per i procedimenti instaurati successivamente a tale data è passata da 5.000 a 10.000 euro per le liti relative a beni mobili e da 20.000 a 25.000 euro per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti. Non è invece mutata la competenza per materia.

Quanto al procedimento, la riforma come noto ha introdotto negli art. 316 ss. c.p.c. modifiche procedurali modellate sulla base del procedimento semplificato di cui agli art. 281 decies ss. c.p.c.

Per quanto riguarda il PCT, la riforma, pur mantenendo in buona parte la precedente disciplina, l'ha però organizzata ed ordinata con chiarezza, inserendo nelle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile il Titolo V ter rubricato “Disposizioni relative alla giustizia digitale”, composto tra l'altro:

  • da un Capo I (“Degli atti e dei provvedimenti”) che comprende l'art. 196 quater in cui è sancita come da rubrica la “obbligatorietà del deposito di atti e provvedimenti”;
  • da un Capo II che comprende l'art. 196 octies in cui si attribuisce a difensori e consulenti tecnici d'ufficio come da rubrica il “potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni o notificazioni di cancelleria”.

L'art. 196 quater prevede l'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti processuali e documenti, nel testo originario “nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione”, limitazione soppressa dal D.L. “PNRR 3” n. 13/2023 ss.mm.ii., che ha anche esteso l'obbligo a provvedimenti e verbali. Con riferimento al Giudice di Pace, solo per tale norma e per tutto il Capo I, l'art. 35 c. 3 D.lgs. 149/2022 aveva differito l'applicazione al 30 giugno 2023.

L'art. 196 octies, senza limitazione o riferimento ad alcuni Uffici Giudiziari, equipara all'originale le copie informatiche, anche per scansione, di atti e provvedimenti “presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche” anche se prive di firma digitale e conformità del cancelliere. Inoltre, attribuisce ad avvocati e CTU un esteso potere certificatorio: possono infatti estrarne duplicati e copie cartacee o informatiche e procedere alle attestazioni di conformità per i corrispondenti atti “contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche”. La norma, non menzionata nel predetto differimento al 30 giugno, è quindi in vigore per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 anche per i Giudici di Pace, ai sensi dell'art. 35 cit. c. 1.

Dall'1 marzo 2023, pertanto, gli avvocati hanno potuto estrarre duplicati o copie attestate conformi di quanto presente nei fascicoli telematici o allegato alle comunicazioni e notifiche PEC dei Giudici di Pace, ma fino hanno continuato a depositare in cartaceo, non essendo possibile il deposito telematico se non nelle sedi sperimentali ma senza valore legale, fino alla data del 30 giugno 203, dalla quale anche per i Giudici di Pace sono diventati obbligatori i depositi telematici a valore legale.

Disciplina in tema di competenza per valore e funzionale, rito e PCT dopo la riforma Cartabia e il Correttivo civile

A seguito delle modifiche normative predette, dunque, la disciplina del Giudice di Pace è stata innovata come indicato di seguito.

Per quanto riguarda la competenza, a decorrere dal 28 febbraio 2023 per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, quella per materia è invariata mentre per valore, ai sensi del nuovo testo dell'art. 7 c.p.c., il giudice di pace è ora competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice (c. 1) e per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi venticinquemila euro (c. 2).
N.B. La riforma organica della magistratura onoraria (D.lgs. 116/2017), se sul punto confermata, prevede inoltre che, a decorrere dal 31/10/2025, la competenza per valore del Giudice di Pace aumenterà ancora ad € 30.000 per le cause relative a beni mobili e ad € 50.000 per quelle di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, mentre quella funzionale sarà estesa alle ulteriori materie previste dall'art. 27 del predetto D.lgs.
Per quanto riguarda il procedimento, a decorrere dal 28 febbraio 2023 per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, si applicano le novità introdotte negli artt. 316 ss. c.p.c. dalla riforma Cartabia e dal c.d. Correttivo civile.
Per quanto riguarda il PCT, dal 30 giugno 2023 anche per i Giudici di Pace si applicano pienamente le disposizioni in materia di giustizia digitale previste per Tribunali e Corti d'Appello, quindi l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti di cui agli artt. 196 quater ss. d.att. c.p.c. e i poteri di certificazione di conformità delle copie di cui agli artt. 196 octies ss. d.att. c.p.c.

Di conseguenza, quanto agli aspetti operativi, il ricorso introduttivo deve essere depositato telematicamente, poi notificato con il decreto di fissazione udienza e la relata (senza necessità di allegare anche copia della procura, già depositata in atti) se possibile alla PEC del destinatario estratta da uno dei pubblici elenchi (compreso l'INAD) utilizzando i duplicati informatici o le copie attestate conformi, oppure - in caso di impossibilità per causa imputabile al destinatario - tramite pubblicazione nell'area web del PST, infine - negli altri casi - in proprio con notifica postale cartacea o telematica (quest'ultima introdotta dall'1/5 con L. 56/2024 di conversione del D.L. 19/2024, che all'art. 25-bis ha aggiunto il nuovo comma 2-bis all'art. 3 della L. 53/94) o tramite ufficiale giudiziario.

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