Novità in tema di competenza per valore e funzionale, rito e PCT nel periodo 28/2/2023-30/6/2023
La riforma Cartabia, novellando l'art. 7 c.p.c., ha anzitutto elevato la competenza per valore del Giudice di Pace, che a decorrere dal 28 febbraio 2023 per i procedimenti instaurati successivamente a tale data è passata da 5.000 a 10.000 euro per le liti relative a beni mobili e da 20.000 a 25.000 euro per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti. Non è invece mutata la competenza per materia.
Quanto al procedimento, la riforma come noto ha introdotto negli art. 316 ss. c.p.c. modifiche procedurali modellate sulla base del procedimento semplificato di cui agli art. 281 decies ss. c.p.c.
Per quanto riguarda il PCT, la riforma, pur mantenendo in buona parte la precedente disciplina, l'ha però organizzata ed ordinata con chiarezza, inserendo nelle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile il Titolo V ter rubricato “Disposizioni relative alla giustizia digitale”, composto tra l'altro:
- da un Capo I (“Degli atti e dei provvedimenti”) che comprende l'art. 196 quater in cui è sancita come da rubrica la “obbligatorietà del deposito di atti e provvedimenti”;
- da un Capo II che comprende l'art. 196 octies in cui si attribuisce a difensori e consulenti tecnici d'ufficio come da rubrica il “potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni o notificazioni di cancelleria”.
L'art. 196 quater prevede l'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti processuali e documenti, nel testo originario “nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione”, limitazione soppressa dal D.L. “PNRR 3” n. 13/2023 ss.mm.ii., che ha anche esteso l'obbligo a provvedimenti e verbali. Con riferimento al Giudice di Pace, solo per tale norma e per tutto il Capo I, l'art. 35 c. 3 D.lgs. 149/2022 aveva differito l'applicazione al 30 giugno 2023.
L'art. 196 octies, senza limitazione o riferimento ad alcuni Uffici Giudiziari, equipara all'originale le copie informatiche, anche per scansione, di atti e provvedimenti “presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche” anche se prive di firma digitale e conformità del cancelliere. Inoltre, attribuisce ad avvocati e CTU un esteso potere certificatorio: possono infatti estrarne duplicati e copie cartacee o informatiche e procedere alle attestazioni di conformità per i corrispondenti atti “contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche”. La norma, non menzionata nel predetto differimento al 30 giugno, è quindi in vigore per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 anche per i Giudici di Pace, ai sensi dell'art. 35 cit. c. 1.
Dall'1 marzo 2023, pertanto, gli avvocati hanno potuto estrarre duplicati o copie attestate conformi di quanto presente nei fascicoli telematici o allegato alle comunicazioni e notifiche PEC dei Giudici di Pace, ma fino hanno continuato a depositare in cartaceo, non essendo possibile il deposito telematico se non nelle sedi sperimentali ma senza valore legale, fino alla data del 30 giugno 203, dalla quale anche per i Giudici di Pace sono diventati obbligatori i depositi telematici a valore legale.