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Il pagamento telematico del contributo unificato e delle altre spese di Giustizia

Obblighi e modalità telematiche dopo la riforma Cartabia

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Sono state rilevate le seguenti anomalie:

A cura di Avvocato Fabrizio Testa

La riforma Cartabia di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 è intervenuta sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevedendo l’obbligo di modalità telematiche del pagamento per le spese di giustizia ordinaria, salve poche eccezioni. Analizziamo singolarmente le singole voci di spesa.

Il pagamento del contributo unificato

Per tutti i procedimenti civili, il novellato art. 192 del Testo Unico spese di giustizia stabilisce al c. 1 che il contributo unificato “è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale,di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”, quindi tramite sistema PagoPA, e al c. 1-bis che “Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento”.

La norma non distingue fra uffici giudiziari e quindi l’obbligo vale dall’ 1 gennaio 2023 per tutta la giurisdizione ordinaria civile: Cassazione, Corti d’Appello, Tribunali e Giudici di Pace. Quanto agli iniziali dubbi su questi ultimi, che vedranno un pieno processo telematico al 30 giugno, li ha sgombrati il Ministero con provvedimento del 30 gennaio 2023.

Occorre quindi eseguire correttamente il pagamento telematico secondo le modalità che saranno indicate infra, perché l’utilizzo di procedure non più consentite non libera, non consente di “riciclare” il contributo altrove e comporta la ripetizione del pagamento, con possibilità peraltro di istanza di rimborso del primo pagamento nel breve termine previsto dalla norma, di cui pure si dirà più avanti.

Anticipazioni forfettarie e notifiche a richiesta di parte

Per la c.d. marca da 27 euro, il novellato art. 30 del Testo Unico spese di giustizia dispone che detta anticipazione forfettizzata dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio va versata con le modalità di cui all'articolo 197, comma 1-bis, che prevede il pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale,di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”, quindi il solito sistema PagoPA, “a decorrere dal 1° giugno 2023 ”.

In realtà l’obbligo di pagamento telematico decorre dall’1/6/2023 solo per i diritti di notifica a richiesta di parte, perché per la marca da 27 era in vigore già prima, in virtù della legge 14/2023 di conversione del D.L. Milleproroghe che ha esteso fino al 31/5/2023 la vigenza a tal fine della disposizione emergenziale dell’art. 221 c. 3 D.M. 34/2020 .

Quanto ai pagamenti telematici tramite PagoPA delle notifiche a richiesta di parte, il cui obbligo come detto è scattato dall’1/6 u.s., al momento non risultano pienamente operativi. Nei pagamenti telematici sul PST la voce c’è da tempo, gli UNEP sono tutti elencati ma nel momento in cui si scrive è selezionabile solo Milano. In questi giorni peraltro è in corso l’acquisizione delle coordinate bancarie degli uffici e la formazione degli operatori sul sistema GSU, con le nuove funzioni PCT che integrano i pagamenti telematici. Il Ministero ha informato che a partire dal 12 giugno 2023 è previsto l’avvio della sperimentazione delle funzionalità telematiche di ricezione/evasione di istanza di notifica da soggetti abilitati interni (uffici giudiziari) e da soggetti abilitati esterni (avvocati, CTU, etc.). Finché non si sarà a regime, si potrà procedere ai pagamenti con le precedenti modalità

Diritti di copia e notifiche a richiesta d’ufficio

Il novellato art. 196 Testo Unico spese di giustizia stabilisce che “<>Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”, il consueto PagoPA.

Con provvedimento del 21/2/2023 e con circolare del 21 marzo 2023 , il Ministero ha chiarito che detta modalità di pagamento telematico dei diritti di copia e di certificato è obbligatoria per il solo processo civile, mentre per quello penale rimane al momento facoltativa per gli uffici giudiziari già abilitati, potendo essere assolto ovunque anche mediante contrassegni Lottomatica.

Contributo di pubblicazione sul PVP e bollo su offerta

In tema di vendita giudiziarie telematiche, i sensi dell’art. 18-bis Testo Unico spese di giustizia, anche il contributo di 100 euro a lotto per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche “è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale,di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"” a mezzo PagoPA , così come il bollo digitale sull’offerta di vendita presentata tramite il PVP.

Marche di notifica ex L. 53/94

L’ art. 10 della L. 53/1994 dispone che agli atti notificati in proprio dagli avvocati a mezzo posta ordinaria (quindi in modalità cartacea e non con PEC) “è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca”, il cui modello e importo sono stabiliti con D.M. 27 maggio 1994 .

Si ritiene che tali diritti vadano assolti con le consuete marche da apporre (ed annullare) sull’atto notificato, che poi sarà esibito o depositato, previa eventuale scansione, perché tali disposizioni non sono state interessate dalla riforma Cartabia, è dubbio che possa essere individuato un Ufficio destinatario ed uno specifico capitolo di spesa e non vi è un apposita voce nel menu “Tipologia” sul PST: non si tratta di “Notifiche NEP”, né di diritti di copia o di cancelleria, mentre l’unica marca da bollo (così la qualifica il DM) al momento selezionabile è il bollo digitale sull’offerta per partecipazione a vendita giudiziaria.

Pagamenti dei curatori fallimentari

In una recente risposta ad un quesito del Tribunale di Torino sul pagamento del contributo unificato e dei diritti di copia a cura del curatore fallimentare che vi procede in caso di sopravvenuta disponibilità di cassa della curatela, il Ministero ha ritenuto che, al momento, il pagamento degli importi caricati sul foglio notizie, ivi compresi quelli relativi al contributo unificato e ai diritti di copia, continui ad essere effettuato dal curatore utilizzando il modello F23 e con le modalità fino ad ora seguite dagli uffici.

Come si è visto, i pagamenti telematici, obbligatori o facoltativi, devono avvenire a mezzo della piattaforma PagoPA, direttamente, con generazione di un avviso oppure tramite integrazione nei Punti d’Accesso e quindi nei software comunemente utilizzati per il deposito telematico, se muniti della relativa funzione.

Pagamento immediato tramite PST in area riservata o pubblica

Questa modalità, al momento ancora possibile ma che sarà a breve abbandonata dal Ministero, prevede il pagamento il pagamento immediato online tramite il Portale dei Servizi Telematici, che può essere eseguito:
  • nell’Area Riservata, eseguendo il login con token USB (la classica chiavetta) o SPID: effettuato l’accesso, si potrà eseguire il pagamento immediato tramite le modalità messe a disposizione dai prestatori di servizi abilitati (bonifico diretto, carta di credito, circuiti MyBank, app Satispay, etc.) e con i passaggi descritti nel vademecum presente sul PST, pagg. 1-7;
  • nell’Area Pubblica, senza bisogno di eseguire il login, quindi anche direttamente da chi è privo di chiavetta di firma digitale o di SPID oltre che dagli stessi avvocati: occorre selezionare tra i Servizi ad accesso libero quello dei “Pagamenti pagoPA - utenti non registrati” e cliccando su “ACCEDI” si potrà effettuare il pagamento senza dover inserire credenziali, secondo i passaggi descritti nel vademecum presente sul PST, pagg. 7-8.

Come anticipato, il Ministero ha informato che dal PST “Secondo le nuove specifiche pagoPA l’unica modalità di pagamento disponibile resterà, a breve, quella tramite generazione di avviso di pagamento. Il c.d. modello 1 (o pagamento online) sarà deprecato”: non si potrà più ricorrere al pagamento immediato qui descritto, dunque, e occorrerà o generare un avviso dal PST oppure utilizzare i servizi di pagamento forniti dai Punti d’Accesso attraverso i software redattori di buste comunemente utilizzati per i depositi telematici.

Generazione dell’avviso dal PST e pagamento successivo

Dall’area pubblica del PST “Pagamenti pagoPA - utenti non registrati”, è (anche, ma a breve solo più) possibile generare un avviso e pagarlo successivamente tramite canali fisici o online: tabaccherie e sportelli bancari o postali (anche con contanti), strumenti di home banking bancari o postali per pagoPA, app IO, Satispay o altri servizi analoghi. In questo caso è necessario solo avere a disposizione il numero univoco di versamento o il QR code corrispondente, che saranno riportati nell’avviso.

Questa modalità può essere utilizzata direttamente dall’avvocato ma può essere anche sfruttata per far versare il contributo unificato e i diritti di cancelleria, con “sistema telematico di pagamento” ammesso dalle norme citate, direttamente anche ai clienti meno tecnologici: l’avvocato infatti potrà generare l’avviso e poi lo farà avere, via mail/whatsapp o in stampa cartacea, al cliente che dovrà semplicemente presentarlo in banca o posta per il pagamento oppure pagarlo con l’ home banking o con apposite app scansionando il QR code.

I passaggi operativi sono descritti nel vademecum presente sul PST.

Pagamento tramite PdA di Consolle Avvocato®

Gli avvocati potranno peraltro, sempre e comunque, avvalersi dei servizi di pagamento telematico loro messi a disposizione dai Punti d’Accesso privati associati ai redattori di buste telematiche, che prevedono in genere addebiti su un conto ricaricabile o su carte e funzioni avanzate, come l’inserimento automatico della ricevuta telematica di pagamento nella busta di deposito.

Si tratta quindi di strumenti agevoli, perché integrati nei software comunemente utilizzati per il PCT, che semplificano e automatizzano le operazioni di pagamento e contestuale o successivo deposito telematico.

Attraverso Consolle Avvocato® è possibile procedere ai pagamenti telematici delle spese di Giustizia o contestualmente al deposito oppure in un momento antecedente al deposito, accedendo alla funzione dedicata.

Logo del Ministero di Giustizia
OPEN Dot Com tramite il proprio Punto di Accesso è accreditata dal Ministero della Giustizia per l’inserimento nel circuito del PCT.
Quali sono i canali e le relative modalità di pagamento disponibili? I canali per procedere al versamento sono 2:
  • il Conto OPEN: è un conto prepagato aperto presso OPEN Dot Com, che non comporta spese di apertura, mantenimento e ricarica; per quanto concerne l’operatività si rimanda alla pagina dedicata;
  • PagoPa by Buffetti Finance: una volta effettuato l’accesso alla piattaforma è necessario procedere al pagamento tramite carta di credito Visa o Mastercard.
In quale momento è consigliabile effettuare il pagamento, prima o contestualmente al deposito?
All'interno del manuale sono illustrate le due modalità:
  • pagamenti contestuali al deposito
  • pagamenti indipendenti dal deposito

Ci permettiamo di suggerire di procedere al pagamento non dal deposito per il semplice fatto che alcune modalità di pagamento impiegano svariati minuti (fino anche a mezz'ora) prima di rendere la ricevuta e non è agevole lasciare il deposito sospeso così a lungo.
Procedendo invece al di fuori del deposito, si potrà concludere l'operazione di pagamento, dedicarsi ad altre funzionalità e successivamente rientrare nella sezione "Pagamenti telematici" per effettuare la ricerca della ricevuta.
Non è possibile procedere a pagamenti di importo superiore a 1500€ con carta di credito: come si può ovviare? Confermiamo che AgID ha chiarito che non è possibile, al momento, pagare con carta di credito importi superiori ai 1.500€: in questo caso il sistema non restituirà alcuna possibilità di scelta del psp evitando così di ottenere ricevute con esito "transazione negata".
Nel caso di pagamenti per importi superiori ai 1500 euro si potrà procedere optando per una delle soluzioni proposte:
  • effettuare il pagamento mediante il Conto OPEN, per il quale non sono previsti limiti di importo, la ricevuta viene rilasciata dal Ministero della Giustizia e resa visibile all’interno di Consolle Avvocato®;
  • effettuare il pagamento mediante bonifico per mezzo di PagoPA;
  • frazionare il pagamento con Carta: con il primo versamento si pagherà la frazione di contributo fino a 1.500€, dando atto in causale che si tratta di pagamento parziale, e gli eventuali diritti di cancelleria per l'iscrizione a ruolo; con la seconda (o successive) si pagherà l'integrazione del contributo fino al totale, dando atto nella causale che si tratta di integrazione.
Tutte le ricevute in formato .xml andranno scaricate ed allegate alla busta del deposito come allegati tipici "Ricevuta telematica di pagamento".
È possibile procedere al pagamento con strumenti intestati a soggetti diversi da colui che effettua il deposito?
Sì, la titolarità dello strumento di pagamento è indipendente da chi effettua il deposito.
E' possibile effettuare anche un pagamento "conto terzi" indicando i dati del cliente.

Per maggiori informazioni si rimanda al manuale.
Che cosa occorre indicare come causale di pagamento?
La causale di pagamento è un campo obbligatorio ma a compilazione libera.
Si suggerisce di indicare informazioni che rendano agevole ricondurre il pagamento al fascicolo corrispondente (es generalità delle parti)
Contributo Unificato e marca si possono pagare con una sola transazione o occorre farne due?
È possibile procedere con una sola transazione per entrambi gli importi.
Nel momento in cui si imposta il pagamento sarà sufficiente selezionare le tipologie di importo per cui si intende procedere
Quale ricevuta deve essere allegata al deposito?

Per dare prova dell'avvenuto pagamento è indispensabile allegare la ricevuta in formato .xml così come scaricata (non deve essere firmata digitalmente)

Attenzione: l’inserimento della ricevuta telematica nella busta telematica è bloccante, solo per gli atti introduttivi, se e solo se al momento della creazione del fascicolo è stata identificata la modalità di pagamento “Telematica”.

Si consiglia di allegare anche la ricevuta in formato .pdf per garantire migliore leggibilità agli uffici di Cancelleria

Quali sono i tempi di elaborazione delle ricevute di pagamento?
Le tempistiche di rilascio della ricevuta dipendono principalmente dalla modalità di pagamento utilizzata.
A titolo di esempio, saranno pressoché immediate le ricevute dei pagamenti effettuati con il Conto OPEN , mentre potrebbe volerci un lasso di tempo maggiore per quelle relative a pagamenti effettuati con altre modalità di pagamento.
I pagamenti telematici sono obbligatori anche per il Giudice di Pace? Nei procedimenti dinanzi al al Giudice di Pace, il pagamento del contributo unificato deve avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del CAD, ovvero può essere pagato in via telematica per mezzo della Consolle Avvocato®.

La normativa citata chiarisce che le uniche modalità di pagamento ammesse sono quelle descritte.

Non possono più essere utilizzati strumenti consueti in passato, come la marca Lottomatica o il modello F23, che non possono più essere accettati, tranne per il caso specifico del curatore fallimentare sopra descritto, dagli uffici giudiziari civili, il cui rifiuto è pertanto legittimo.

Come si è detto, l’art. 192 c. 2 Testo Unico spese di giustizia stabilisce una sanzione severa per il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alle modalità telematiche consentite: tale versamento non libera la parte dai relativi obblighi, che dovrà rinnovarlo in modalità ammessa per non incorrere nel recupero coattivo.

Analoga previsione non si rinviene per il pagamento delle altre spese di giustizia, ma certo non è opportuno rischiare, anche perché le modalità telematiche sono ormai agevoli per gli avvocati e, con la generazione dell’avviso, per i clienti, anche meno tecnologici.

Immagine rappresentativa del Software PCT
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In caso di disguidi o errori sulle modalità di pagamento, a determinate condizioni vi sono rimedi esperibili.

Bonifico per mancato funzionamento del PagoPA

In tema di contributo unificato, un caso è risolto normativamente: l’art. 192 Testo Unico spese di giustizia, al comma 1-sexies, prevede che “Se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma” PagoPA, “il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale , ai sensi deldecreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento e' costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta”.

Riutilizzo di pagamento telematico non bruciato

Un’altra ipotesi comune è quella di aver effettuato un pagamento telematico regolare, poi non utilizzato: come ha chiarito il Ministero con circ. 9/2/2021 , se la ricevuta non è stata “bruciata”, cioè associata ad un determinato procedimento o comunque annullata, dalla cancelleria, rimarrà disponibile e potrà essere utilizzata per altro procedimento nello stesso o in altro ufficio giudiziario, a nulla rilevando eventuali descrizioni in causale, meramente indicative: ciò perché la scelta progettuale del sistema è stata quella di indicare come ente beneficiario il Ministero della Giustizia. Nel caso di avvenuta bruciatura, invece, si potrà

Riutilizzo di pagamento in modalità non ammessa

È il caso tipico dell’acquisto di marche Lottomatica per diritti di copia: non potranno più essere utilizzate negli uffici civili, Giudice di Pace compreso, obbligati al pagamento telematico, ma potranno per il momento essere ancora utilizzate per i diritti di copia nei procedimenti penali, come precisato dal Ministero con circolare 21/3/2023 .

Rimborso di pagamento in modalità non ammessa o non riutilizzabile

In tutte le situazioni in cui si è effettuato un pagamento in modalità non più ammessa e non sanabile o riutilizzabile, occorrerà rinnovare il versamento in modalità ammessa e si potrà presentare istanza di rimborso del primo non corretto.

Nel caso di pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alle modalità consentite, come anticipato, il novellato art. 192 Testo Unico spese di giustizia , al comma 1-bis, prevede che “la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento”. Il Ministero, con provvedimento 17 marzo 2023 , ha mitigato la severità di tale termine decadenziale, ritenendo che “il diritto alla restituzione sorga nel momento in cui la parte validamente assolve all’onere di pagamento del contributo unificato, utilizzando il sistema PagoPA, generandosi solo in questo momento l’obbligazione restitutoria a carico dell’amministrazione finanziaria” e quindi che il termine decorra dal successivo pagamento corretto e non da quello precedente errato.

Il caso descritto è stato così aggiunto dalla riforma Cartabia alle altre ipotesi tipiche in cui è possibile chiedere il rimborso, quali quelle di versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento, duplicazione dei versamenti, versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente, versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo del giudizio.

Il Ministero ha precisato che ai fini del rimborso occorre che tanto la marca Lottomatica quanto la ricevuta telematica siano state “bruciate”, cioè annullate dalla cancelleria per evitarne riutilizzi.

Le modalità per il rimborso prevedono che l'istanza debba essere presentata in cancelleria per la necessaria istruzione della procedura e per l'emissione e l'invio del decreto di liquidazione alla competente Agenzia delle Entrate, secondo quanto dettagliatamente indicato dalle circolari MEF 26 ottobre 2007 n. 33 (con relativo modello di istanza) e DAG 9 febbraio 2021 .

La riforma ha razionalizzato e semplificato le modalità di pagamento delle spese di giustizia, con un chiaro favore per quelle telematiche attraverso la piattaforma PagoPA, già utilizzata per i pagamenti alle altre pubbliche amministrazioni, che consente una più efficace gestione dei versamenti. D’altra parte, un processo davvero telematico richiede pagamenti anch’essi telematici.

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