OPEN Dot Com - Soluzioni per Commercialisti, Avvocati e Professionisti

PTT: come funziona il Processo Tributario Telematico

Normativa, deposito atti e accesso al processo telematico

A cura di: Avvocato Silvio Rivetti

Da quando è obbligatorio il Processo Tributario Telematico? Come già il processo civile e amministrativo, anche il processo tributario è divenuto telematico, per i suoi gradi di merito. Dal 1° luglio 2019, infatti, la notifica degli atti introduttivi del giudizio tributario di primo e secondo grado deve avvenire mediante PEC; mentre la costituzione in giudizio e il deposito dei documenti richiedono il rispetto delle modalità del processo tributario telematico, PTT. È richiesta la previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, SIGIT.

Il processo telematico è facoltativo solo per il contribuente che si difende da solo, senza assistenza tecnica: il che è possibile solo nelle controversie di valore fino a 3.000 euro.

Come si accede al Processo Tributario Telematico?

Tutti gli adempimenti processuali devono essere eseguiti telematicamente accedendo al SIGIT disponibile all’indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it.

Il portale SIGIT è composto di una Area pubblica, con informazioni generali sui servizi, sulle modalità per la registrazione e con un manuale di istruzioni; e di una Area riservata, cui si accede previa registrazione, da utilizzarsi in concreto per gli adempimenti processuali. Il portale collega tutti i protagonisti del processo: contribuenti, difensori tecnici, Enti impositori, giudici tributari, segreterie giudiziarie.

Per registrarsi al sistema PTT e ottenere user ID e password per la login al SIGIT, occorre seguire l’apposita procedura, a cui si può accedere seguendo le indicazioni contenute nel campo “Istruzioni operative al PTT”; il quale rinvia al campo “Servizi” e quindi: "Processo Tributario Telematico-(PTT)-SIGIT" - "Registrazione al PTT" - "Registrati al servizio" (o, in alternativa, "Registrati al servizio tramite SPID", Sistema Pubblico Identità Digitale).

Guarda il video

Occorre inserire innanzitutto i propri dati anagrafici e quindi quanto richiesto nelle pagine seguenti, “Documenti”, “Domande”, “Privacy”, “Validazione”. Al rilascio dell’apposto modulo per la registrazione, da parte del sistema, deve seguire la conversione dello stesso in formato PDF/A-1a o PDFA-1b con apposizione di firma digitale. Ad esso vanno allegati copia del documento d’identità e del documento di iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza (ad esempio il tesserino dall’Ordine degli Avvocati), scansionati, convertiti nei formati PDF come detto sopra, e firmati digitalmente.

Segue il rilascio della password utile per la login al SIGIT.

La normativa

Le norme di riferimento del Processo Tributario Telematico sono:
  • il DL n. 98/2011, il cui articolo 39 comma 8 rinvia ai regolamenti di attuazione (e che ha introdotto l’uso della PEC per le comunicazioni delle segreterie giudiziali);
  • il DM n. 163/2013, di attuazione del citato articolo 39 comma 8, che disciplina gli strumenti informatici e telematici del PTT;
  • il DM 4.8.2015, di attuazione del citato articolo 39 comma 8, che disciplina le specifiche tecniche del PTT;
  • il D.lgs. n. 82/2005, il Codice dell’Amministrazione Digitale, CAD;
  • il DPR n. 68/2005, che dispone in tema di impiego della PEC;
  • il DPCM 13.11.2014, in tema di regole tecniche riguardanti la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione dei documenti informatici;
  • il DM 28.11.2017, sulle dimensioni massime di ogni singolo documento informatico depositato;
  • Il DM 4.8.2015, sulle modalità operative dei principali adempimenti telematici da eseguirsi nel PTT;
  • Il DL 119/2018, il cui articolo 16 ha reso obbligatorio il Processo Tributario Telematico;
  • Le norme dedicate nel D.lgs. 546/1992 (artt. 16- bis comma 3 e 25-bis).

Alle norme sopra menzionate si aggiungono i Provvedimenti direttoriali del 4 agosto 2015 e, più recente, del 21 aprile 2023. Quest’ultimo è entrato in vigore il 15 maggio 2023 e reca una serie di importanti innovazioni tecniche per l’uso degli strumenti informatici del PTT.

Quanto alla prassi amministrativa, vedasi la Circolare del MEF n. 2/DF/2016.

Devi gestire una verifica fiscale dell’Agenzia delle Entrate?
Ti mettiamo a disposizione il software online per la gestione dell’accertamento tributario e dell’eventuale successivo contenzioso tributario con specifiche funzioni orientate al Processo Tributario Telematico (PTT).
A chi è rivolto? Commercialisti, Avvocati, Studi legali

Strumenti necessari per il PTT

A differenza del Processo Civile Telematico, per utilizzare il PTT non è richiesto un software specifico. Gli strumenti necessari per operare con il PTT sono:
  • un software di scrittura, per la redazione degli atti;
  • un software per creare file in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
  • una casella PEC;
  • la firma digitale.

La trasformazione degli atti in formato pdf

Tutti gli atti processuali da inserire nel sistema SIGIT/PTT (ricorsi, ricorsi in appello, controdeduzioni, memorie), sia nativi digitali sia originariamente cartacei e convertiti in formato digitale, devono essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b (secondo quanto disposto dal DM 4.8.2015).

Il documento informatico si presenta come un file con estensione .pdf.

Si noti in particolare che il formato informatico PDF/A-1a permette la completa aderenza del documento ai requisiti ISO 19005-1; il formato PDF/A-1b, invece, la minima aderenza ai requisiti suddetti. In particolare, il formato PDF/A-1a garantisce che il documento potrà essere aperto e visualizzato (ed eventualmente riprodotto) sempre allo stesso modo, pur avvalendosi di software e hardware diversi.

Digitando https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/web/guest/conversione-file-e-firma-digitale-dei-documenti , al il link “Guida conversione file” si può convertire i file nel formato PDF/A richiesto.

La firma digitale

La firma digitale opera in forza di un sistema a chiavi crittografiche correlate tra loro, che garantisce in capo al documento sottoscritto l’identità digitale del sottoscrittore (autenticità), l’assenza di modifiche dopo la sua sottoscrizione (integrità) e la sua piena validità legale (articolo 1 comma 1 lettera f) DM 23.12.2013).

Il documento informatico così sottoscritto presenta la stessa efficacia probatoria della scrittura privata ex art. 2702 cc. (ad probationem o ad substantiam).

Il PTT esige l’apposizione della firma digitale su tutti gli atti processuali principali (ricorso, controdeduzioni, ricorso in appello, memorie, nota di deposito documenti). Non è più obbligatoria la firma digitale sui documenti allegati (dal 15 maggio 2023).

I formati di firma digitale ammessi nel Processo Tributario Telematico sono il formato CAdES (file con estensione .p7m) e il formato PAdES (file con estensione .pdf).

La firma CAdES aggiunge al file l’estensione .p7m che indica la presenza di una “busta crittografica”, al cui interno si trovano il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica. La modalità CAdES permette di firmare ogni tipo di file (testi, fogli di calcolo, immagini), visualizzabili solo dopo una serie di passaggi e con software appositi (ad esempio Arubasign). Gli atti firmati digitalmente presentano la dicitura “Nome file.pdf.p7m”.

La modalità PadES firma solo i Pdf, non aggiunge estensioni. Il file si può leggere con Acrobat Reader.Il sistema di posta elettronica certificata, PEC, consente di inviare e-mail aventi valore legale pari alla raccomandata con ricevuta di ritorno (secondo la disciplina del DPR 68/2005), fornendo il rilascio di due ricevute per fornire agli utenti la certezza dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) delle comunicazioni al destinatario, con valore legale.

La prima ricevuta, di Accettazione, è generata dal gestore della casella PEC del soggetto mittente e attesta il momento di “presa in carico” e la spedizione del messaggio. È questo il momento di perfezionamento della notifica, per il soggetto notificante, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione/decadenza.

La seconda ricevuta, di Consegna, è generata da parte del gestore della casella PEC del soggetto destinatario. Essa conferma l’avvenuta consegna del messaggio nella casella di posta del soggetto destinatario. È questo il momento del perfezionamento della notifica in capo al destinatario.

Le ricevute attestano le date di spedizione e consegna in luogo della relata di notifica.

Per il soggetto che esegue l’operazione di notifica nel PTT (notificante), la notifica a mezzo PEC è tempestiva se entro le ore 23:59 dell’ultimo giorno di scadenza dei termini è generata la ricevuta di Accettazione del messaggio.

La disponibilità di un recapito PEC è obbligatoria per: società e imprese individuali (si tratta dell’indirizzo di cui al Registro delle imprese, pubblicato nel registro INI-PEC: www.inipec.gov.it), professionisti iscritti in Albi o Elenchi istituiti per legge (si tratta dell’indirizzo indicato nel REGINDE e pubblicato nel registro INI-PEC), P.A (in particolare rilevano qui gli enti impositori. Rileva l’indirizzo pubblicato nell’IPA (www.indicepa.gov.it). Quanto ai privati, ogni cittadino può indicare un indirizzo PEC come suo domicilio digitale.

Gli enti impositori e di riscossione possono notificare gli atti fiscali tramite PEC (art. 60 DPR 600/1973).

La notifica a mezzo PEC può avere esito negativo per motivi riconducibili al destinatario (si pensi alla PEC satura). In questo caso la parte notificante può provvedere ad un secondo invio, decorsi almeno 7 giorni. Se neppure questo va a buon fine, l’ente provvede al deposito telematico dell’atto nel sito internet di InfoCamere e ne pubblica l’avviso, entro due giorni dal deposito, sul sito stesso, per quindici giorni (e dà notizia della notificazione al destinatario, con lettera raccomandata). Decorsi i quindici giorni di deposito virtuale sopra menzionati, la notifica si ha per perfezionata. In alternativa, può ricorrersi a meccanismi di notifica ordinari (consegna diretta, notifica a mezzo raccomandata A/R o a mezzo ufficiale giudiziario); con l’accortezza di documentare in giudizio l’impedimento.

Ogni parte del processo tributario è chiamata a eleggere domicilio: e nel PTT ciò avviene mediante l’indicazione del proprio indirizzo PEC di riferimento nel primo atto difensivo depositato. Tale indirizzo deve coincidere con quello registrato nei pubblici registri ed elenchi. In caso contrario l’elezione di domicilio è mancante. Le comunicazioni di cancelleria sono allora eseguite via deposito presso la segreteria della Corte di Giustizia tributaria adita. Eventuali variazioni dell’indirizzo PEC devono essere comunicate tempestivamente.

La concreta operatività nell’ambito del Processo Tributario Telematico presuppone l’esecuzione di una serie di adempimenti e la padronanza di alcuni accorgimenti: principalmente in tema di procura, di gestione degli atti processuali e dei documenti da depositare, di attestazione della conformità.

La procura

La parte ricorrente, se non si difende personalmente (utilizzando il PTT, se dispone di firma digitale e indirizzo PEC; oppure operando con le tradizionali modalità cartacee), deve conferire procura speciale al difensore tecnico abilitato. Una volta autenticata, essa può essere firmata digitalmente.

Se il contribuente non è munito di firma digitale, allora la procura alle liti dovrà essere conferita mediante atto separato e distinto dall’atto processuale, sottoscritto con firma autografa autenticata dal difensore. Tale procura deve essere scansionata e firmata digitalmente dal difensore; quindi allegata all’atto processuale del ricorso in primo grado o dell’appello, come documento a sé stante.

Se il contribuente dispone invece di firma digitale, potrà firmare digitalmente la procura al difensore (testo in .pdf), da controfirmare da parte del difensore per l’autentica (selezionare l’opzione relativa alla controfirma).

È bene che la procura sia predisposta su un atto separato rispetto al ricorso, e non apposta a margine di quest’ultimo: e questo perché, ai fini della notifica e della costituzione in giudizio, è più corretto creare un documento nativo digitale autonomo, firmato digitalmente e depositato separatamente come allegato.

Come si fa il deposito degli atti nel Processo Tributario Telematico?

Gli atti processuali principali e i documenti allegati, per essere notificati e depositati telematicamente nel Processo Tributario Telematico, devono necessariamente essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b (art. 10 del DM 4.8.2015).
Gli atti firmati digitalmente presenteranno quindi la dicitura “Nome file.pdf.p7m” (con firma CAdES).
Il sistema esige il caricamento separato dell’atto processuale principale rispetto ai documenti allegati.

Per i documenti che devono essere depositati come allegati, è richiesto che essi siano convertiti in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b e privi di elementi attivi (macro e campi variabili). La firma digitale per i documenti non è più obbligatoria, dal 15 maggio 2023.

La dimensione massima consentita di ogni documento è di 10 MB e ogni invio telematico può trasmettere massimo di 50 file: per cui la dimensione massima consentita è di 50MB. Il superamento delle dimensioni indicate è segnalato dal sistema.

Il sistema accetta anche il formato EML (Electronic mail), il che consente ora di non generare più l’anomalia (peraltro non bloccante) quanto ai file delle ricevute di accettazione e consegna della PEC del ricorso e dell’appello.

Il sistema, implementato, riscontra ora subito le anomalie relative alla dimensione, integrità, estensione dei file nonché alla validità della firma, segnalandolo immediatamente all’operatore. Il controllo immediato riguarda anche la presenza di eventuali virus.

L’attestazione di conformità

L’articolo 25-bis Dlgs 546/92 regola il potere di certificazione e attestazione di conformità della copia degli atti depositati (atti processuali, provvedimenti giudiziali e documenti) rispetto agli atti detenuti, ai sensi del Dlgs 82/2005. La norma si rivolge al difensore tecnico del contribuente (che opera come pubblico ufficiale) e al funzionario che difende l’Ente impositore o l’Agente della Riscossione.

Con il processo tributario telematico, la parte processuale, firmando digitalmente la copia dell’atto di ricorso o di appello notificato via PEC, attesta anche la conformità dell’atto notificato con quello depositato.

Non si applica nel PTT, che presuppone la notifica via PEC, la norma di cui all’art. 22 comma 3 Dlgs 546/92, per cui è inammissibile il ricorso, in caso di sua consegna e spedizione a mezzo di servizio postale, se l’atto così notificato non è conforme a quello depositato.

Nel PTT è sempre utile inserire - in calce all’atto processuale o in un file separato in formato PDF/A firmato digitalmente dal difensore, la dichiarazione di conformità, con formula di rito come per esempio:

“Ai sensi dell’art. 22 co. 3 D.Lgs 546/92, si attesta che l’atto di ricorso (o di appello) che si deposita nella segreteria della Corte di Giustizia tributaria adita è conforme a quello notificato via PEC alla controparte nei cui confronti il ricorso (o l’appello) è proposto”

Si noti che, per l’articolo 25-bis comma 2 del Dlgs 546/92, gli atti e i provvedimenti presenti nel fascicolo informatico (o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche della segreteria) equivalgono all’originale; anche se la segreteria non abbia apposto l’attestazione di conformità all’originale. Si noti anche che, per il successivo comma 3, la copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale dell’atto. Infine, per il comma 4, l’estrazione di copie autentiche ai sensi dell’art. 25-bis non richiede il pagamento di diritti di copia.

Le funzionalità del PTT sul portale SIGIT

Attraverso il SIGIT è possibile depositare gli atti processuali introduttivi e i relativi allegati, depositare atti ulteriori come memorie e altri documenti, consultare il fascicolo informatico, richiedere l’udienza a distanza.

Sempre dal portale telematico si gestiscono le operazioni particolari del PTT, come gli eventi interruttivi della sospensione e interruzione del giudizio, la riassunzione nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, la notifica della sentenza alla controparte.

È inoltre possibile per la parte processuale non ancora costituita in giudizio di richiedere, via portale, l’accesso temporaneo al fascicolo della controparte.

Le operazioni di deposito del ricorso, dell’appello e delle controdeduzioni, con gli allegati

Dalla prima sezione della schermata a partire da sinistra, denominata “Deposito telematico” si seleziona “Invio NIR - Ricorso - Altri atti”.

Si accede così all’area in cui è possibile depositare atti e documenti presso le Corti di Giustizia di I grado (che si selezionano sul lato sinistro) e di II grado (che si selezionano sul lato destro).

Si seleziona, dalla posizione “Tipologia di deposito”, il ricorso o l’appello (cui seguono, in caso di ricorso o appello, le specifiche segnalate dal sistema), le controdeduzioni, gli altri atti processuali (le memorie) e la nota di deposito dei documenti (frutto, questa, dell’implementazione del sistema).

Terminato l’inserimento dei dati richiesti, schermata dopo schermata (si ricordi che è possibile indicare più indirizzi PEC, relativamente a ciascuno dei difensori nominati), si carica l’atto processuale principale firmato digitalmente e i documenti, separatamente, previa elencazione degli stessi. Anch’essi sono firmati digitalmente (si noti che non è più richiesto indicare da subito il numero degli allegati, nella schermata “Dati generali” ).

All’atto del caricamento di ogni atto o documento il sistema informatico, se non individua errori “bloccanti”, determina il buon fine del deposito.

Una volta completate le lavorazioni richieste in ogni schermata del sistema, e una volta effettuate le operazioni di validazione e invio, il sistema informatico genera immediatamente una ricevuta di Nota di iscrizione a ruolo, NIR, in versione Pdf.

Il sistema invia poi un’ulteriore ricevuta di conferma del buon esito, all’indirizzo PEC del depositante, con attribuzione del numero di Registro Generale, RGA, della causa e con iscrizione a ruolo della stessa.

Il deposito delle memorie e di eventuali altri documenti

Il PTT non modifica i termini per il deposito dei documenti e per il deposito delle memorie illustrative (e di replica, in caso di decisione in camera di consiglio), ai sensi articolo 32 del Dlgs 546/92.

Si ricorda che i documenti possono essere depositati fino a 20 giorni liberi prima dell’udienza di trattazione e le memorie illustrative fino a 10 giorni liberi prima; le memorie di replica fino a 5 giorni liberi prima della data di trattazione in camera di consiglio.

Si procede selezionando, nella prima schermata “Nuova compilazione” la Corte di Giustizia tributaria competente e la tipologia di deposito, con l’opzione “Altri atti e documenti”. Tra i dati da inserire, si noti che l’inserimento del numero di RG della causa non è obbligatorio, operando la funzione di abbinamento automatico, cliccando sull’apposito tasto “Ricerca abbinamento” .

La memoria o la nota di deposito documenti vanno firmate digitalmente, per poter essere depositate; i documenti allegati, oggi, invece non più.

Il sistema informatico rilascia subito una ricevuta di accettazione dell’operazione, visualizzabile a video e disponibile nell’Area riservata del depositante, e poi invia ulteriore ricevuta di conferma all’indirizzo PEC del medesimo. Alla presa in carico dell’operazione, attestata immediatamente dalla ricevuta Nir, generata in Pdf dal sistema all’esito dell’operazione, segue la conferma del buon esito, via PEC.

Il fascicolo informatico

Il fascicolo informatico è costituito dai file degli atti processuali e dei documenti, depositati tramite il Processo Tributario Telematico dalle parti processuali. Il fascicolo informatico comprende anche le ricevute di PEC, i messaggi di sistema, le comunicazioni della segreteria, i verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice.

Le parti possono consultare il fascicolo informatico dei loro contenziosi per mezzo del servizio “Telecontenzioso”, potendo estrarre copia degli atti e stamparli.

L’udienza a distanza

È possibile partecipare alle udienze di trattazione mediante collegamento audio-video a distanza, a partire dal 16 novembre 2020 (Decreto del Direttore Generale delle Finanze 11/11/2020, pubbl. G.U. n. 285 del 16/11/2020). Deve essere garantita la contestuale, reciproca visibilità e udibilità delle persone coinvolte (art. 16 comma 4 del DL 119/2018).

Occorre che almeno una parte ne formuli richiesta, in ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza, da depositarsi almeno 20 giorni liberi prima dell’udienza di trattazione. Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1° settembre 2023, in I e II grado, l’udienza di trattazione a distanza potrà tenersi solo se entrambe le parti ne fanno richiesta (come disposto nella legge di riforma del contenzioso tributario, L. n. 130/2022); mentre sarà obbligatoria per le udienze di sospensione (rito cautelare) e per le cause affidate al giudice monocratico (che giudica delle liti dal valore, dal 1° luglio 2023, di Euro 5.000 e non più Euro 3.000), a meno che una delle parti non richieda la celebrazione in presenza, per comprovate ragioni.

La sospensione e l’interruzione del processo tributario telematico

Nel PTT si gestiscono anche gli arresti temporanei del processo: la sospensione e l’interruzione.

La sospensione del processo ricorre in caso di presentazione di querela di falso, o se dev’essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio (articolo 39 Dlgs 546/92).

L’interruzione del processo si verifica invece per effetto del venir meno, per morte o per altre cause, della perdita della capacità di stare in giudizio della parte processuale; ovvero in conseguenza del decesso, della sospensione o della radiazione dall’albo del difensore (articolo 40 del Dlgs 546/92):

Dal momento della cessazione della causa di sospensione, o dal momento della dichiarazione dell’interruzione del processo, le parti dispongono del termine di 6 mesi per riassumere il processo (articolo 43 Dlgs del 546/92). La parte che ha interesse a riassumere deve farne apposita istanza, in formato Pdf-A e sottoscritta digitalmente, al presidente di sezione della Corte innanzi a cui il processo è da riassumere.

L’istanza è un sollecito al giudice e non alla parte: perciò non se ne richiederebbe la notifica alla controparte. Per cautela, può essere notificata e poi depositata nel rispetto del termine semestrale di cui sopra.

Per il deposito, dall’Area personale si seleziona, nella schermata iniziale, dal riquadro “Deposito telematico”, l’opzione “Invio NIR - Ricorso - Altri atti” . Si indica, per la “Tipologia di deposito”, l’opzione “Altri documenti” . Si completano le schermate come di consueto, cui seguono la validazione e l’invio.

La riassunzione nel giudizio di rinvio

Nel processo tributario, se la Cassazione rinvia la causa in primo o secondo grado, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione dell’intero processo (articolo 63 del Dlgs 546/92).

Analogo meccanismo è previsto, ad esempio, per la riassunzione innanzi al giudice territorialmente competente.

La fase è delicata e l’interesse alla riassunzione è tutto in capo al contribuente: perché, in caso di mancata riassunzione o riassunzione tardiva, tutto il procedimento si estingue; e l’atto impugnato diventa definitivo.

Il ricorso in riassunzione deve essere notificato via PEC alla controparte, e va corredato della copia autentica della sentenza di Cassazione disponente il rinvio.

È previsto infatti, a pena di inammissibilità, che la parte richieda il rilascio di una copia autentica della sentenza della Corte di Cassazione, a seguito del pagamento dei diritti di copia. Tale copia, rilasciata in forma cartacea, dovrà quindi essere convertita in formato PDF e firmata digitalmente dal difensore tecnico, e poi depositata in allegato con l’atto di riassunzione.

Se il difensore deve acquisire una nuova procura, è bene che sia su atto separato, sottoscritto digitalmente, allegato all’atto di riassunzione nella PEC di notifica, e depositato all’atto della costituzione in giudizio.

Come da regola ordinaria, la parte riassumente deve costituirsi in giudizio nel termine dei 30 giorni successivi alla notifica dell’atto di riassunzione. Occorre selezionare nella schermata “Deposito telematico” , l’opzione “Invio NIR - Ricorso - Altri atti”. Nella prima schermata va selezionata la Corte di Giustizia competente, di I o II grado.

Nella “Tipologia di deposito” si seleziona l’opzione “Ricorsi ed altri procedimenti giurisdizionali” .

Nel quadro seguente, “Tipologia procedimento”, si deve selezionare l’opzione “Ricorso in riassunzione”. Si completano le schermate come di consueto, cui seguono la validazione e l’invio; e le conferme del sistema (ricevuta Nir, PEC, attribuzione del numero di RGA).

La notifica della sentenza

La notifica della sentenza permette il decorrere del termine breve per l’appello di 60 giorni dalla notifica stessa, ai sensi dell’articolo 51 del Dlgs 546/92; in luogo del termine lungo di cui all’articolo 327 cpc, di 6 mesi dal deposito della sentenza.

Si notifica via PEC la copia della sentenza, come estratta dal fascicolo telematico. Essa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal difensore, che ne attesta così la conformità all’originale.

Nell’oggetto della PEC occorre espressamente indicare: notifica di sentenza ai sensi dell’articolo 38 del Dlgs 546/92. Nel testo della PEC occorre indicare il riferimento normativo: notifica ai sensi dell’articolo 16-bis comma 3 del Dlgs 546/92.

Resta sempre possibile la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario (con invio dell’atto da notificare all’indirizzo PEC del competente Ufficio UNEP, come indicato nel registro IPA).

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza, è necessario depositare in PTT la copia autentica della sentenza notificata, la copia del messaggio PEC per la notifica della sentenza, le ricevute di consegna e accettazione della PEC a sistema, selezionando dalla schermata iniziale per il deposito l’opzione “Altri atti e documenti” e “Sentenza notificata” .

Si completano le schermate come di consueto, cui seguono la validazione e l’invio.
Il sistema fornisce ricevuta dell’avvenuto deposito.

La richiesta di accesso temporaneo al fascicolo

La parte processuale che non si è non ancora costituita può chiedere di avere accesso al fascicolo di causa, per prendere visione degli atti e documenti depositati da controparte e orientare le sue difese.

La relativa istanza si propone così: nella schermata iniziale, nel riquadro “Deposito telematico”, si seleziona l’opzione “Richiesta accesso temporaneo” . Nella schermata successiva si compila il riquadro relativo al “Deposito” selezionando la Corte d Giustizia competente. Per la “Tipologia di deposito” , è data la funzione per “Accesso temporaneo al fascicolo del ricorso” .

Nella schermata successiva, occorre inserire i dati richiesti e indicare l’allegazione dell’istanza di accesso, della procura e del documento del difensore (il tutto, sottoscritto digitalmente). Dopo aver dato il comando “Salva” sarà possibile allegare materialmente nel sistema l’istanza, la procura e il documento del difensore.

L’operazione si conclude con la validazione e l’invio.
Il fascicolo è reso disponibile in breve tempo.

La riforma del contenzioso tributario

A seguito delle modifiche apportate al Dlgs 546/92 da parte della legge di riforma del contenzioso tributario, L. n. 130/2022, il portale del Processo Tributario Telematico è stato implementato per permettere di depositare gli atti e i documenti afferenti alla nuova conciliazione proposta dal giudice e alla nuova prova testimoniale.

La conciliazione

Il giudice può, nelle controversie ricadenti nell’ambito di applicazione della mediazione tributaria ex articolo 17-bis del Dlgs 546/92, proporre alle parti una proposta conciliativa (ai sensi del nuovo articolo 48-bis.1 del Dlgs 546/92). Al riguardo, il SIGIT consente ora di inserire le seguenti nuove disponibilità: conciliazione proposta dal giudice, adesione e non adesione; conciliazione proposta dalla parte, adesione e non adesione.

La prova testimoniale

Il nuovo articolo 7 comma 4 del Dlgs 546/92 prevede che la Corte di Giustizia Tributaria possa ammettere la prova testimoniale scritta, assunta ai sensi dell’articolo 257-bis cpc, se lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti sul punto.

Il SIGIT è stato implementato per consentire il deposito sia della richiesta di ammissione della prova testimoniale scritta, sia del modello recante la deposizione del teste.

Tregua fiscale: le norme di definizione agevolata delle controversie fiscali

La definizione agevolata delle controversie tributarie di cui alla L. n. 197/2022, articolo 1 commi da 198 a 205 (come modificata dal Dl n. 34/2023), presuppone l’adempimento procedurale del deposito in giudizio della domanda di definizione, da parte del contribuente che ha introdotto il giudizio o vi è subentrato o ne ha la legittimazione (ai sensi del comma 186); nonché dell’eventuale richiesta di sospensione del giudizio, con dichiarazione di volersi avvalere della procedura di definizione (ai sensi del comma 197). Il SIGIT è stato implementato per consentire l’esecuzione di tali adempimenti. In caso di richiesta di sospensione, si ricorda che il contribuente è tenuto a depositare entro il 10 ottobre 2023 copia della domanda di definizione e copia del versamento dell’intero importo dovuto, o della prima rata.

Le nuove regole tecniche in vigore dal 15 maggio 2023

Il decreto direttoriale 21 aprile 2023 detta nuove regole tecniche per il PTT, in vigore dal 15 maggio 2023.

La principale novità apportata è quella per cui la firma digitale non è più obbligatoria, ma solo facoltativa, per i documenti allegati. Resta fermo che tutti i files, tanto degli atti processuali quanto dei documenti allegati, sia che siano firmati digitalmente sia che non lo siano, devono pur sempre essere configurati in versione PDF/A-1a o PDF/A-1b. Il nuovo portale PTT propone ora più dettagliate opzioni per indicare il tipo di documento oggetto di deposito (potendosi sempre usare la voce “Altri documenti” , con specifica del contenuto).

Il deposito dei documenti va effettuato avvalendosi di un’apposita nota di deposito, che oggi è generata direttamente dal sistema (richiedendosi solo l’integrazione di una succinta spiegazione/motivazione).

Non è più richiesto, nella compilazione della prima schermata ove si indica il prossimo caricamento di documenti, il dettaglio del numero dei documenti da caricare.

Altra innovazione rilevante: il sistema informatico ora comunica immediatamente all’operatore il buon esito dell’operazione di caricamento dei singoli files degli atti processuali e dei documenti nel portale telematico, con subitaneo riscontro della validità dell’operazione ai fini del deposito in PTT. Il sistema adesso verifica subito – e non più solo all’esito delle operazioni - la dimensione dei files (restano in vigore i limiti già noti, per cui sono caricabili al massimo 50 files, ognuno dei quali di massimo 10 MB, per massimo totale di 50 MB di dimensione), la validità del formato digitale di questi e la validità delle firme apposte. L’eventuale alert di anomalia di mancata acquisizione del file permette di ricercare subito il rimedio, senza dover attendere la fine delle operazioni.

A seguito della trasmissione dei file, il sistema comunica via PEC all’indirizzo comunicato dall’operatore destinatario il buon esito dell’operazione, il buon esito pur con anomalie non bloccanti, l’esito negativo a causa di anomalie bloccanti.

Il provvedimento direttoriale detta la puntuale definizione di CADES, di PADES e di EML, quale file che contiene un messaggio e-mail composto di data, mittente e destinatario, oggetto, corpo del messaggio ed eventuali allegati.

Quanto agli standard informatici degli atti da depositare, che devono essere privi di elementi attivi e di collegamenti ipertestuali, viene precisato che sono ammessi i formati PDF/A-1a e PDF/A-1b, nonchè EML recanti files allegati nei detti formati.

Il software PTT di OPEN Dot Com

Come essere sicuri di svolgere al meglio tutte le fasi del Processo Tributario Telematico? Sicuramente con un software online come PTT di OPEN Dot Com (disponibile al prezzo di 45,00 €) che ti aiuta a partire: dalla fase del precontenzioso (accertamento con adesione, reclamo - mediazione) sino alla fase giudiziale in tutti i gradi di merito.

In particolare il software di OPEN Dot Com consente all'utente di registrarsi al SIGIT, di raccogliere e trasformare atti e documenti in PDF/A, di sottoscriverli digitalmente e di procedere in maniera guidata al deposito sul SIGIT, senza perdere passaggi fondamentali. Il software è dotato di uno scadenziario e munito di alert che ti avvisano delle scadenze e dei relativi incombenti (termine per iscrivere a ruolo, termine per la costituzione, udienza, deposito memorie ecc). è uno strumento fondamentale per monitorare costantemente - anche attraverso un rapido sguardo alla dashboard - i propri ricorsi evitando decadenze, preclusioni o errori tecnici che possono inficiare negativamente l'esito della controversia.

Formazione professionale continua relativa al processo tributario telematico:
Nessun risultato.