In assenza di P.Iva il soggetto di fatto non emette una fattura ma ricevuta pertanto non sussiste l’obbligo di trasmissione della stessa in formato digitale.
I soggetti che possono effettuare una vendita anche in assenza di P.Iva sono:
- chi svolge un’attività occasionale;
- chi vende “una tantum” (beni usati o piccole produzioni artigianali);
- associazioni senza P.Iva.
In questi casi verrà emessa una ricevuta per prestazione occasionale e quindi non si sarà soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica.