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Il rimborso 730: come e quando ottenerlo

CAF Do.C., controllata da OPEN Dot Com , svolge attività di assistenza fiscale con autorizzazione del Ministero delle Finanze ed è iscritta al n. 44 dell’elenco dei CAF dipendenti dell'Agenzia delle Entrate.
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Sono state rilevate le seguenti anomalie:

Il modello 730 nasce con lo scopo di fornire assistenza fiscale ai contribuenti e ridurre gli adempimenti connessi al versamento e al rimborso delle imposte. Infatti il calcolo delle stesse viene effettuato dal soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF, professionista o sostituto d’imposta) il quale rilascerà al contribuente il modello 730-3 ovvero un prospetto contenente i calcoli effettuati ed il risultato finale della liquidazione che potrà evidenziare un importo a debito o un importo a credito.

A questo punto gli adempimenti a carico del contribuente si differenziano in caso di presenza o meno del sostituto nel modello 730. Avremo quindi due procedure diverse:
  • modello 730 con sostituto d’imposta;
  • modello 730 senza sostituto d’imposta.

730 con o senza sostituto d’imposta

Come avviene il rimborso 730 con sostituto d’imposta?

Se dal modello 730 emergono imposte a debito non devono essere versate dal contribuente ma queste verranno trattenute dalla busta paga o cedolino pensionistico.

Se, invece, dal modello 730 emerge un credito questo, a scelta del contribuente potrà essere utilizzato per pagare altre imposte in compensazione oppure chiesto a rimborso.

L’utilizzo del credito in compensazione per pagare imposte “esterne” al modello 730 può avvenire, previa compilazione del Quadro I, utilizzando il modello F24.

È evidente quindi che, fatta salva la decisione di utilizzare il credito in compensazione, il contribuente non è tenuto ad alcun adempimento relativo al pagamento o al rimborso delle imposte risultanti dal modello 730.

Un caso particolare: lavoratori con contratto a tempo determinato

In presenza di un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all’anno possono presentare il modello 730 se il loro rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 se il contratto dura almeno dal mese settembre a giugno dell’anno successivo.

Come avviene il rimborso 730 senza sostituto d’imposta?

L’assenza di un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli modifica gli adempimenti posti a carico del contribuente. Pertanto, se dal 730 senza sostituto dovesse emergere un debito, questo andrà pagato utilizzando il modello F24, mentre se dal risultato della liquidazione dovesse emergere un credito questo verrà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Il rimborso 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate viene erogato successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Attenzione: si rammenta che per ricevere il rimborso occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate gli estremi del proprio conto corrente (IBAN).

Le operazioni di conguaglio e quindi i rimborsi delle imposte spettanti tramite accredito o il versamento delle imposte dovute tramite addebito in busta paga vengono di norma effettuati sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione ovvero il modello 730/4.

Per i pensionati le già menzionate operazioni vengono effettuate a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati relativi alla liquidazione (modello 730/4).

Quando viene pagato il rimborso 730?
Il rimborso 730 viene erogato direttamente dal sostituto a partire dalla busta paga di luglio per i dipendenti e con i cedolini di agosto per i pensionati.

Attenzione: la data di ricevimento da parte del datore di lavoro o ente pensionistico del prospetto di liquidazione non è la data di presentazione del modello 730 al CAF, professionista o sostituto.

Conguaglio a debito (incapienza del conguaglio)

Nel caso di conguaglio a debito (e quindi somme da versare da parte del contribuente) potrebbe capitare che la retribuzione/pensione mensile non sia sufficiente a trattenere l’intero importo.

In tal caso la parte residua verrà trattenuta dalle retribuzioni/pensioni che verranno erogate nei mesi successivi e così via fino al mese di dicembre.

Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni/pensioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al dipendente/pensionato, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti. In questo caso il contribuente dovrà presentare un modello F24 e versare autonomamente gli importi indicati nella comunicazione.

Esempio di busta paga con
conguaglio 730 a debito
Immagine rappresentativa di busta paga con conguaglio 730 a debito

Conguaglio a credito

Nel caso opposto e cioè di conguaglio a credito potrebbe capitare che il rimborso 730 venga erogato al dipendente con rate mensili.

Questo capita perché l’Irpef da trattenere nel mese è inferiore alla somma da rimborsare.

Anche in questo caso si procede con rimborsi mensili tenendo conto che le operazioni hanno termine con il mese di dicembre.

Un eventuale credito residuo a fine anno non andrà perso ma sarà esposto nella Certificazione Unica e potrà essere riportato nella dichiarazione relativa all’anno successivo.

Esempio di busta paga
con rimborso 730 a credito
Immagine rappresentativa di busta paga con conguaglio 730 a credito
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Se ad effettuare i conguagli è un datore di lavoro, per informazioni in merito allo stato di avanzamento delle operazioni di conguaglio è necessario prendere contatto con il datore e richiedere informazioni direttamente a lui.

Più articolato è, invece, ricevere informazioni sullo stato dei conguagli nel caso in cui il sostituto sia l’Inps.

In questo caso occorre collegarsi all’istituto tramite il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” disponibile su https://www.inps.it, e accedendo con le credenziali rilasciate dall’Istituto o con le identità digitali (SPID, CIE e CNS).

Sul sito è possibile prendere visione:
  • della avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate e i relativi importi;
  • della conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
  • dell’eventuale diniego del conguaglio, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
  • dell’importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

Si parla di diniego del conguaglio 730 qualora un sostituto d’imposta rifiuti un rimborso in busta paga. In questo caso deve, entro 5 giorni dal ricevimento del 730/4, comunicarlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione di diniego

È risaputo che, tra i vantaggi del modello 730, vi è quello del veloce rimborso da parte del sostituto d’imposta.

Il sostituto d’imposta effettua i conguagli, a credito o a debito che siano, in seguito alla ricezione del modello 730/4 da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ma cosa succede se il sostituto d’imposta indicato nel modello 730 non è quello giusto? Quest’ultimo invierà una comunicazione di diniego del conguaglio 730.

Ovviamente il sostituto non può arbitrariamente rifiutarsi di effettuare i conguagli quindi il diniego nella pratica si verifica in due casi:
  • mancanza assoluta di un rapporto di lavoro. In pratica, quando viene indicato un sostituto d’imposta errato che, non avendo il contribuente alle sue dipendenze non può effettuare i conguagli;
  • il rapporto di lavoro esisteva ma è cessato prima che il sostituto potesse effettuare le operazioni di conguaglio. Il diniego può avvenire in caso in cui il rapporto di lavoro sia stato chiuso prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730. Tale data è, come precisato nella circolare n. 4/2018, il 1° aprile.

In entrambi i casi il sostituto d’imposta che riceve un 730-4, ha 5 giorni di tempo per comunicare all’Agenzia delle Entrate il diniego del conguaglio.

Cosa fare in caso di diniego del conguaglio 730?

Nel caso di conguaglio a credito sarà sufficiente ripresentare, entro il 10 novembre, una dichiarazione integrativa di tipo 2 ed indicare il sostituto d’imposta corretto.

In caso di debito invece il contribuente potrà procedere in autonomia al versamento delle imposte con modello F24.

Come avviene il rimborso del 730 nel caso in cui sia senza il sostituto d'imposta?

Se dalla dichiarazione presentata emerge un credito questo sarà rimborsato direttamente dall'Agenzia delle Entrate secondo le seguenti modalità alternative.
  • Rimborso diretto sul conto corrente.
    Se il dichiarante ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo c/c bancario o postale (codice IBAN), il rimborso verrà accreditato direttamente sul conto indicato entro 6 mesi.
  • Rimborso in assenza di coordinate IBAN.
    In caso di mancata comunicazione delle coordinate IBAN, il pagamento dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A. e recapitati, con raccomandata, presso il domicilio fiscale del beneficiario.

Come avviene il conguaglio nel caso in cui il debito risultante dal 730 sia superiore alle retribuzioni corrisposte al contribuente?

In caso di conguaglio a debito, se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intero importo delle imposte dovute dal contribuente per insufficienza delle retribuzioni, il Sostituto d'imposta deve comunicare allo stesso l'ammontare dei debiti residui, entro il 31 dicembre, utilizzando le stesse voci contenute nel Modello 730-4. Tali debiti residui dovranno essere versati direttamente dal contribuente, nel successivo mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche maggiorando le somme da versare dello 0,4% mensile a titolo di interesse considerando anche il mese di gennaio.

In un 730 congiunto che presenteremo a settembre, vi è il dichiarante che è a credito per circa 500 € ed il coniuge che è a debito per circa 200 €. C'è regolarmente il sostituto d'imposta. Visto che la trattenuta sarà postuma rispetto alla scadenza per il versamento di Irpef ed addizionali, è necessario fare il ravvedimento?

Se il conguaglio viene effettuato da un sostituto d'imposta non occorre predisporre nessun ravvedimento. Sarà il sostituto a compensare i debiti ed i crediti della congiunta e ad effettuare il rimborso 730 con accredito in busta paga del netto.
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