Con la pubblicazione della Legge n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", è stata confermata l’agevolazione ai fini delle imposte indirette per favorire l'acquisto della "prima casa" da parte di soggetti che:
- non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno del rogito;
- hanno un ISEE non superiore a € 40.000 annui.
Si ricorda che per poter acquistare un immobile con i requisiti prima casa occorre che siano verificate le seguenti condizioni:
- l’immobile acquistato sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, oppure che l’immobile acquistato sia ubicato nel territorio del comune ove l’acquirente intenda stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dalla data dell’atto di acquisto;
- che l’acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è ubicato l’immobile acquistato;
- che l’acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa.
Ritornando all’agevolazione prevista dalla Legge di conversione, i “giovani acquirenti”
sono esonerati dal pagamento:
- dell'imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale.
L'agevolazione si applica agli acquisti della proprietà di "prime case", ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
In caso di acquisto della "prima casa"
soggetto ad IVA, agli acquirenti è riconosciuto un
credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, che può essere utilizzato:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.
Il credito d’imposta non può essere richiesto a rimborso.
Altra agevolazione prevista per gli acquirenti con le caratteristiche sopra individuate, è
l’esenzione dal pagamento dell’imposta sostitutiva per i
finanziamenti erogati per l'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
Il beneficio è temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26.05.2021 (data di entrata in vigore del D.L. "Sostegni-bis") e il 30.06.2022.