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Proroga dei versamenti per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA

Proroga dei versamenti per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA
La Legge n. 58/2019, di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), ha disposto la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 30 settembre 2019, per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Solo per quest’anno, il termine del 30 settembre si applica in deroga alle scadenze ordinarie. I soggetti interessati dalla proroga sono:
  • coloro che “esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale
e che
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro)”.
La proroga si estende anche ai:
  • soci di società e associazioni “trasparenti” interessate dall’applicazione degli ISA, vale a dire:
    • i soci di società di persone;
    • i collaboratori di imprese familiari;
    • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
    • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
    • i soci di società di capitali “trasparenti”.
  • soggetti che per il 2018 hanno adottato il regime dei minimi o forfettari;
  • soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
  • soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella del limite dei ricavi;
  • soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale, se la società controllate ha i requisiti per l’applicazione della proroga.
La proroga non si applica a:
  • persone fisiche “private” (indipendentemente che presentino il Modello 730 o il Modello Redditi) che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tra¬mite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
  • soggetti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
  • soggetti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap-pro¬vati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
  • imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
I versamenti, scadono nel periodo compreso tra il 30/06/2019 e il 30/09/2019, interessati dalla proroga al 30 settembre 2019 sono i seguenti:
  • imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, vale a dire, saldo 2018 e I acconto 2019 di:
    • IRPEF
    • IRES
    • Addizionali Reginali e Comunali,
    • Cedolare secca sulle locazioni;
    • imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli im¬pren¬ditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
    • imposta so¬¬¬sti¬tutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli im¬pren-ditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190 / 2014;
    • le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
    • imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o at¬ti¬vità finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE),
    • i contributi dovuti da artigiani, commer¬cianti e professionisti iscritti alle relative Ge¬stio¬ni separate dell’INPS, compresi quelli dei soci di srl artigiane o commercianti, anche se non trasparenti,
    • i contributi dovuti dai geometri alla relativa Cassa di previdenza e assistenza (Cassa Geometri);
    • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
  • saldo 2018 e I acconto 2019 risultanti dalla dichiarazione IRAP;
  • saldo IVA 2018 risultante dalla dichiarazione IVA 2019, non versato entro il termine ordinario del 18/03/2019;
  • il diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese il cui versamento è previsto entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
La proroga in oggetto non preclude la possibilità di rateizzare gli importi a debito, limitando però la possibilità di optare per un numero massimo di tre rate con le seguenti scadenze:
  • per i soggetti titolari di partita IVA, il 30/09, il 16/10 e il 18/11 (poiché il 16/11 è un sabato);
  • per i soggetti non titolari di partita IVA, il 30/9, il 31/10 e il 2/12 (poiché il 30/11 è un sabato).
Non rientrano invece nella proroga in esame i versamenti riguardanti l’intero ammontare / I rata dell’imposta sostitutiva del 10% o dell’11% dovuta per l’affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all’1/1/2019, al di fuori dell’ambito d’impresa, la cui scadenza è quindi confermata al 1/07/2019 (in quanto il 30/06 è una domenica). Tale scadenza è anche confermata per il versamento della II seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all’1.1.2018 e della III terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all’1.1.2017.
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