Nonostante la norma sulle tempistiche di conservazione
del Modello 730 e dei documenti collegati abbia subito l’ultima modifica nel 2013 (art. 1 comma 617 lett. d) della L. 147/2013), ad ogni fine campagna, il quesito su tempistiche e modalità di conservazione della documentazione si ripropone.
In sintesi i CAF e i professionisti abilitati devono conservare:
- copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione;
- le schede modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
La conservazione della documentazione richiesta dalla
Risoluzione AE 57/2014 può essere effettuata sia in formato cartaceo che elettronico. Si ricorda che deve essere salvaguardato il principio che la copia conservata dal CAF o dal professionista abilitato, l’originale in possesso del contribuente e ciò che viene trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate, siano perfettamente coincidenti.
Si precisa che per i periodi d’imposta dal 2016, l’AdE potrà notificare l’avviso di accertamento per:
- l’irregolare dichiarazione dei redditi (ciò che succede, ad esempio, quando i dati o i conteggi non sono corretti) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente;
- l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
OPEN Dot Com ha realizzato la soluzione DoC&GO, il software online, completo di app, che oltre a digitalizzare la raccolta dati e documenti del contribuente per il Modello 730, consente una conservazione digitale della documentazione, per più anni.