A partire dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali finalizzati
a ridurre la spese per la fornitura di energia elettrica, di gas e per il
servizio di acquedotto, delle famiglie a basso reddito e numerose, saranno
riconosciuti automaticamente ai nuclei familiari che ne hanno diritto. A
stabilirlo è il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.
In pratica, gli interessati non dovranno più
presentare apposita domanda presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente aggiornare
la Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE per ottenere i benefici.
Le condizioni di disagio
economico che danno diritto allo sconto sulle bollette delle utenze, non
cambiano.
Possono accedere ai bonus per disagio economico tutti
i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, gas o
idrica, appartenenti ad un nucleo familiare:
- con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
- con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e
indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- titolare di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza.
I titolari del Reddito di Cittadinanza, in base alla Legge
n. 26 del 28 marzo 2019, hanno diritto ad accedere all’agevolazione anche se la
soglia ISEE è superiore a 8.265 euro.
Non verrà invece applicato in automatico il bonus
per disagio fisico. Nulla cambia per la modalità di accesso a tale bonus:
i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano
apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a
farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.
Preme ricordare che il bonus per disagio fisico viene
concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente (non è necessario
presentare la dichiarazione ISEE) ed è cumulabile con quello per disagio
economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di
ammissibilità.