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ISEE: le nuove forme di famiglia

Blog ISEE
Pubblicato il 4 ott 2024
ISEE: le nuove forme di famiglia

Il cambiamento della famiglia tradizionale e l’introduzione delle unioni civili hanno avuto un impatto anche nella definizione del nucleo familiare ISEE e di conseguenza nel calcolo dell’indicatore.   

Le famiglie allargate, monoparentali o omogenitoriali, che sono sempre più frequenti, vengono ora trattate in base alle regole sul nucleo familiare ISEE, senza preclusioni rispetto alla famiglia tradizionale.

Negli ultimi anni infatti, la normativa ISEE è stato oggetto di modifiche per meglio rispecchiare i cambiamenti della società e delle forme di famiglia. In seguito alla legge Cirinà, la dichiarazione ISEE tiene conto dell’unione civile allo stesso modo del matrimonio. Non ci sono più distinzioni che escludono tali famiglie dal calcolo congiunto dell'ISEE.

Le modifiche introdotte non sono di poco conto, c’è da considerare che l’inclusione o esclusione di componenti come i conviventi di fatto, i partner uniti civilmente o altri familiari può cambiare in modo significativo l'accesso a determinati bonus e prestazioni sociali agevolate.

Il nucleo familiare ISEE delle coppie unite civilmente

Nella generalità dei casi il nucleo ISEE coincide con la famiglia anagrafica, definita come l’insieme delle persone presenti nello stesso stato di famiglia (art. 3 DPCM 159/2013 e s.m.).

La famiglia ISEE pertanto, nei casi più comuni, è formata dalle persone che risultano nello stato di famiglia di colui che presenta la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U).

Tuttavia, non sempre il nucleo familiare ISEE coincide con la famiglia anagrafica, ci sono infatti circostanze particolari, che possono modificare questa definizione, come le separazioni, la presenza di figli non conviventi con i genitori o di coniugi o coppie unite civilmente che risiedono in case diverse.

In seguito alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le regole dei coniugi si applicano anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

In questa situazione, la prima regola da tenere a mente è che il partner unito civilmente che non compare nello stesso stato di famiglia del dichiarante, rientra comunque nel suo nucleo familiare ai fini dell'ISEE, fino a quando non viene formalizzato lo scioglimento dell’unione.

Nonostante le istruzioni ISEE non trattino il caso specifico, è da ritenere che come per la separazione legale o il divorzio, anche lo scioglimento dell’unione civile, se gli ex uniti civilmente continuano a convivere, non escluda l'appartenenza allo stesso nucleo familiare ISEE (Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019).

Così ad esempio, il nucleo familiare ai fini ISEE di Marco e Matteo, che dopo aver sciolto l’unione civile, risultano ancora conviventi nella stessa abitazione, include entrambi gli ex uniti, poiché vivono nella stessa casa e non vi sono provvedimenti giudiziali che sanciscano la formazione di due nuclei familiari separati.

In questo esempio, Marco (dichiarante) e Matteo (ex unito civilmente, convivente nella stessa abitazione) fanno parte dello stesso nucleo familiare ISEE, poiché nonostante lo scioglimento dell’unione, continuano a risiedere sotto lo stesso tetto.

Se gli uniti civilmente hanno residenze diverse, devono concordare insieme lo stato di famiglia di riferimento da indicare nel quadro B della D.S.U. Il nucleo ISEE sarà pertanto formato dalle persone indicate nello stato di famiglia di uno dei due uniti, alle quali verrà aggiunta l’altra parte dell’unione residente altrove. Se gli uniti civilmente non decidono in accordo lo stato di famiglia da adottare, si utilizzerà l'ultima residenza comune o quella dell’unito che risiede in quel luogo da più tempo. Se l’unito civilmente è residente all’estero e iscritto all'AIRE, lo stato di famiglia di riferimento sarà quello dell'altro partner residente in Italia. Si evidenzia che qualora la condizione dell’iscrizione all’AIRE non sia soddisfatta, la parte dell’unione residente all’estero, non sarà attratta nel nucleo ISEE dell’altra parte. Se l’unito civilmente risiede in un istituto di cura, in una caserma o in un istituto di detenzione, lo stato di famiglia da usare sarà quello dell’altro partner.

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