Un recente approfondimento pubblicato da Cassa Forense illustra come regolarizzare le pendenze con la Cassa
ottenendo una riduzione delle sanzioni. Lo studio si fonda sulle disposizioni
del Regolamento per la disciplina delle sanzioni di Cassa Forense, che prevede,
in caso di ritardo o inadempimento dell’obbligo contributivo da parte di un
iscritto, sanzioni pecuniarie modulate in base all’entità del ritardo e
dell’inadempimento, totale o parziale, con l’aggiunta di interessi nella misura
annua del 2,75%. Grazie al ricorso agli istituti
premiali, sempre previsti dal Regolamento, le sanzioni in parola possono
risultare assai più contenute di quelle previste.
Sanzione
piena e termini di tolleranza
La misura della sanzione “piena”, ossia per il caso in cui la
contribuzione dovuta sia evasa, è pari al 24%
dei contributi dovuti e non versati, mentre è ridotta al 12% qualora risulti già versato almeno il 25% del dovuto. Essa,
però, sarà applicata da Cassa Forense soltanto in caso di accertamento e
contestazione dell'inadempimento all'interessato, sempre che siano decorsi
i seguenti termini di “tolleranza”:
- nel caso in cui il pagamento integrale sia eseguito entro otto giorni dalla scadenza, nessuna sanzione sarà applicata;
- nel caso in cui il pagamento integrale sia eseguito dal nono al trentesimo giorno
successivo alla scadenza, è applicata una sanzione
pari al 4% dei contributi dovuti e versati in ritardo;
- nel caso in cui il pagamento integrale sia eseguito dal trentunesimo al centocinquantesimo giorno
dalla scadenza, è applicata una sanzione
pari al 6%;
- nel caso in cui il pagamento integrale sia eseguito oltre il cento cinquantunesimo giorno
ma prima che all'iscritto sia pervenuto il formale accertamento e la
contestazione dell’inadempimento, è applicata una sanzione pari al 10% della contribuzione dovuta e versata
in ritardo.
Regolarizzazione
e ulteriori riduzioni
La sanzione piena e le sanzioni ridotte sono suscettibili di
ulteriori riduzioni.
In ogni caso, sempre in forza del Regolamento per la disciplina
delle sanzioni, è data la possibilità all'iscritto, sia in caso d'inadempimento
parziale che totale, così come anche nel caso di ritardo nel versamento, di evitare l’accertamento azionando
l’istituto della c.d. “regolarizzazione”
spontanea, che consente un
dimezzamento (ulteriore in caso di inadempimento parziale) delle sanzioni
medesime.
Esempio: su una
contribuzione dovuta di euro 4.000,00, l’iscritto che sia rimasto totalmente
inadempiente, prima di ricevere l’accertamento da parte della Cassa, potrà
attivare la procedura di regolarizzazione spontanea, “ottenendo” così
l’applicazione di una sanzione pari al 12%
della contribuzione dovuta (in luogo della sanzione del 24%, dovuta in caso di
omesso pagamento ove non si attivi l’apposita procedura di regolarizzazione).
Laddove invece lo stesso iscritto, tenuto a una contribuzione di euro 4.000,00,
avesse pagato prima dell’accertamento della Cassa almeno euro 1.000,00 (somma
pari ad un quarto della contribuzione dovuta nell'esempio dato), la “sua”
sanzione sarebbe del 12% anziché del 24%, da dimezzarsi ulteriormente al 6% in
caso di regolarizzazione spontanea.
In caso di accertamento,
a esso l’iscritto può “aderire” pagando una sanzione ridotta (di un terzo
rispetto a quella “edittale”) e rispettando il (nuovo) termine di pagamento
assegnato in sede di accertamento. Anche la sanzione massima del 24%, dovuta in
caso d'inadempimento, sarà di conseguenza ridotta. Va da sé che in caso
d'inadempimento soltanto parziale, risultando già versato almeno il 25% del
dovuto (nell’esempio fatto l’iscritto che abbia pagato almeno 1.000,00 euro),
la sanzione “piena” sarebbe già ridotta al 12% (art. 6), ed ulteriormente
ridotta di un terzo in caso di adesione all’accertamento (la sanzione sarà
invece dimezzata in caso di regolarizzazione spontanea).
Pagamento
rateale del dovuto
Sia l’adesione all’accertamento che la regolarizzazione
spontanea consentono il pagamento del dovuto (con le sanzioni ridotte),
anche in via rateale, fino a tre
annualità per importi superiori a 1.000,00
euro o fino a cinque annualità
per importi superiori a 10.000 euro,
con aggravio dei soli interessi, a condizione che venga eseguito il versamento
di un acconto pari almeno al 20% del dovuto e che l’iscritto non abbia in corso
un analogo piano di rateazione. In caso di mancato
adempimento anche di una singola scadenza, l’iscritto decadrà dal beneficio
della rateizzazione e della riduzione delle sanzioni.