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Sulle conseguenze della trascrizione del pignoramento dopo il deposito dell’istanza di vendita

Sulle conseguenze della trascrizione del pignoramento dopo il deposito dell’istanza di vendita
Autore: Avv. Alessandro Amato

L’art. 555 c.p.c. prevede che: “il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto”. Pertanto, notifica del pignoramento e trascrizione costituirebbero elementi costitutivi del pignoramento, quale fattispecie a formazione progressiva e non quale mera condizione di efficacia del vincolo rispetto ai terzi.

In ragione di ciò, il Tribunale di Cosenza sul presupposto che la trascrizione era avvenuta dopo la proposizione dell’istanza di vendita ha rigettato il reclamo proposto dalla creditrice procedente nei confronti del provvedimento con cui il G.E. aveva estinto il procedimento esecutivo. Secondo il Tribunale di Cosenza, anche qualora non si voglia condividere la sussistenza di un termine perentorio per il deposito della nota di trascrizione, sarebbe da ritenersi chiaro che il creditore procedente non potrebbe presentare istanza di vendita in assenza della trascrizione, “postulando l’atto successivo la completezza e l’avvenuto perfezionamento dell’atto procedurale precedente”.

Si segnalano, però, orientamenti differenti: “Non sussiste alcuna disposizione di Legge che onera il creditore procedente di procedere al deposito dell’istanza di vendita solo in seguito alla trascrizione del pignoramento a pena di improcedibilità dell’esecuzione, infatti l’art. 557, comma 3 c.p.c. pone come unico onere a carico del creditore procedente, a pena di estinzione, il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del precetto e del pignoramento entro 15 giorni dalla consegna del pignoramento e non ricollega invece alcuna conseguenza giuridica al mancato deposito tempestivo della nota di trascrizione. Va considerato peraltro che ai sensi dell’art. 497 c.p.c. l’istanza di vendita va depositata entro 45 giorni dal pignoramento e che tradizionalmente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che detto termine decorra dalla notificazione del pignoramento” (Tribunale di Tivoli, ordinanza 1/04/2021). Non vi sarebbe quindi alcuna disposizione di Legge per cui il creditore procedente dovrebbe necessariamente provvedere al deposito dell’istanza di vendita in seguito alla trascrizione del pignoramento a pena di improcedibilità dell’esecuzione. L’art. 557, comma 3, c.p.c., infatti pone, a pena di estinzione, come unico onere a carico del creditore procedente, il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del precetto e del pignoramento entro 15 giorni dalla consegna del pignoramento, ma non ricollega alcuna conseguenza giuridica al mancato deposito tempestivo della nota di trascrizione.

Ancora, il Tribunale di Napoli Nord (ordinanza del 6/12/2018, est. Auletta) ha precisato che il termine di 15 giorni si applicherebbe solo all’ipotesi in cui la trascrizione sia stata effettuata dall’Ufficiale Giudiziario e non alla diversa ipotesi in cui tale adempimento sia stato espletato dal creditore procedente, per cui non è previsto alcun termine.

Il Tribunale di Bari ha inoltre previsto che: “Nel caso in cui alla trascrizione del pignoramento abbia provveduto direttamente il creditore procedente, quest’ultimo dovrà depositare la nota di trascrizione “non appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”, senza dover rispettare il termine di quindici giorni di cui all’art. 557 II co., c.p.c., previsto per il deposito telematico delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento. In ogni caso la copia conforme della nota di trascrizione dovrà essere depositata entro il termine per la presentazione dell’istanza di vendita ovvero non oltre l’udienza fissata per la vendita. Nel caso in cui alla trascrizione del pignoramento abbia provveduto il creditore procedente, la sanzione dell’inefficacia del pignoramento è dettata esclusivamente con riguardo all’omesso o tardivo deposito dei soli atti menzionati dal terzo comma dell’art. 557, c.p.c. (deposito del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto) e non per il deposito della nota di trascrizione, non avendone il creditore procedente la disponibilità (Tribunale di Bari, Giudice Laura Fazio, ordinanza, 1/07/2019).

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