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Correttivo Cartabia: tutte le novità telematiche e guida alle notifiche nell’Area web PST

Correttivo Cartabia: tutte le novità telematiche e guida alle notifiche nell’Area web PST

Autore: Avv. Fabrizio Testa

Il 26 novembre scorso è entrato in vigore il c.d. Correttivo Cartabia di cui al D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che si compone di 8 articoli in cui introduce modifiche al codice civile (art. 1) e alle relative disposizioni per l’attuazione e transitorie (art. 2), al codice di procedura civile (art. 3) e alle relative disposizioni per l’attuazione e transitorie (art. 4), al codice penale (art. 5), a leggi speciali (art. 6), con alcune disposizioni transitorie (art. 7) e con la consueta clausola di invarianza finanziaria (art. 8).

Nel provvedimento sono contenute diverse norme in materia di digitalizzazione e di processi telematici, oggetto del presente esame.

Sommario:

Disposizioni transitorie, civili, penali e speciali

L’art. 7 prevede che le disposizioni del decreto si applicano ai procedimenti introdotti, ai titoli esecutivi messi in esecuzione e agli atti di intervento depositati successivamente al 28 febbraio 2023, ove non diversamente previsto nel medesimo art. 7 o altrove. Stabilisce inoltre che le specifiche tecniche in conformità alle quali sarà tenuto con modalità informatiche l’elenco dei mediatori familiari di cui all’art. 12-bis d.att. c.p.c. siano adottate entro sei mesi, sentito il Garante Privacy.

Le revisioni ai codici civile e penale non attengono all’ambito della digitalizzazione oggetto del presente contributo.

Gli interventi sulle leggi speciali riguardano rettifiche alla legge 53/1994 e al T.U. Spese Giustizia di cui si dirà infra, l’abrogazione dell’art. 82 R.D. 37/1934 che conteneva l’obsoleto obbligo di domiciliazione per il procuratore extra foro e alcune modifiche a leggi in materia di divorzio, ordinamento giudiziario, famiglia, minori, assicurazioni ed altri istituti, che non impattano sul tema del processo telematico oggetto della presente disamina.

Adeguamento di norme “analogiche” al processo civile telematico

Il Correttivo Cartabia corregge una pluralità di norme ancora correlate ad un processo cartaceo.

Vengono così cancellati tutti i riferimenti al deposito “presso la/nella/in cancelleria”, al “biglietto di cancelleria” e a provvedimenti del giudice o visti del cancelliere “in calce” o “sull’originale” di atti (nel c.p.c. artt. 52, 101, 133, 134, 135, 136, 170, 178, 186-quater, 192, 195, 200, 201, 263, 275, 275-bis, 279, 281-sexies, 292, 293, 299, 321, 351, 371bis, 373, 384, 399, 415, 416, 420, 420-bis, 426, 434, 436, 445-bis, 480, 486, 492, 524, 582, 645, 654, 660, 664, 669-bis, 669-nonies, 738, 789, 791-bis, 792, 825, 840-undecies; nelle d.att. c.p.c. artt. 3, 21, 45, 56, 70, 77, 123, 156 d.att. c.p.c., nella L. 53/94 art. 9).

Permane la notificapresso la cancelleria, ma si è persa l’occasione per precisarne la modalità telematica: con deposito nel fascicolo informatico (che sarebbe la soluzione più logica in un contesto di processo telematico) o a mezzo PEC ad una casella della cancelleria (come previsto in alcuni protocolli locali, ma che non convince, per l’assenza dai pubblici registri di tali caselle)?

Il fascicolo d’ufficio ormai è un fascicolo informatico: viene quindi riformulata in tal senso la norma sulla sua formazione (art. 168 c.p.c.) e precisato che il ritiro si riferisce a quello cartaceo eventualmente depositato dalla parte (art. 169 c.p.c.), con adeguamento (artt. 71, 74, 75, 76, 77 d.att. c.p.c.) o abrogazione (artt. 72 e 73 d.att. c.p.c.) delle relative disposizioni di attuazione del c.p.c.

Oltre all’originale o alle copie, viene introdotto nelle norme ove mancava il riferimento al concetto tipicamente digitale del duplicato informatico (c.p.c. artt. 149-bis, 475, 479, 488).

Si aggiunge la modalità della firma digitale, già prevista in altre disposizioni, anche per la testimonianza scritta (art. 257-bis c.p.c.) e per la sentenza (art. 119 d.att. c.p.c.).

Viene eliminato ogni riferimento al fax - strumento ormai obsoleto sostituito in ambito processuale dalle comunicazioni a mezzo portali, PEC o domicilio digitale speciale - cancellando l’obbligo di indicarlo negli atti (artt. 125 c.p.c.), il conseguente aumento della metà del contributo unificato in caso di sua mancata indicazione (art. 13 T.U. Spese Giustizia DPR 115/2002) e la possibilità di utilizzarlo per inviare l’intimazione testi (art. 250 c.p.c.)

Viene cancellato l’arcaico adempimento della nota di iscrizione a ruolo ed ogni relativo riferimento nelle norme (c.p.c. artt. 165, 168, 492-bis; d.att. c.p.c. artt. 71, 72, 159-bis, 196-novies): era redatta automaticamente dai software in uso agli avvocati ma era comunque inutile nel processo telematico, perché i relativi dati vengono inseriti direttamente nei sistemi ministeriali grazie alla precompilazione della busta telematica. Di conseguenza, i nuovi artt. 71 e 159-bis d.att. c.p.c. prevedono ora che la parte che per prima si costituisce in giudizio o lo iscrive a ruolo indica negli schemi informatici i dati richiesti dalla normativa.

A fronte dell’obbligo generalizzato di deposito telematico di cui all’art. 196-quater, il deposito cartaceo rimane assolutamente eccezionale e residuale: nella norma in esame viene meglio precisato al c. 1 che “Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione” e al c. 4 che “Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità”.

Viene inoltre ritoccata la disposizione (art. 250 c.p.c.) relativa alle modalità per l’intimazione ai testimoni, come detto eliminando il fax e sostituendolo con l’invio a mezzo PEC (per un refuso tali parole sono state omesse dal legislatore, ma si intuiscono) all’indirizzo risultante da pubblici elenchi: in tal caso, il difensore deposita nel fascicolo informatico copia dell’atto inviato e della ricevuta di avvenuta consegna.

Il Correttivo Cartabia, infine, adegua al processo telematico l’art. 634 c. 2 c.p.c. relativo alla prova scritta nel procedimento monitorio, da un lato correggendo il riferimento agli estratti autentici delle scritture contabili - non più “bollate e vidimate” ma semplicemente “tenute, anche con strumenti informatici, con l’osservanza delle norme stabilite dalla legge” - e dall’altro precisando espressamente che “Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate”, che potranno quindi essere prodotte in duplicato informatico senza necessità di estratto autentico, come peraltro da tempo confermato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria.

Integrazione di istituti telematici esistenti

Un altro gruppo di norme modifica, integra o estende istituti del processo telematico già introdotti nella legislazione.

Agli artt. 127-ter e 128 c.p.c., in tema di trattazione scritta, si prevede che anche l’udienza di discussione possa essere sostituita dal deposito di note scritte, ma se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l’udienza pubblica. La trattazione scritta, peraltro, non può mai sostituire una udienza quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.

All’art. 196-duodecies d.att. c.p.c., in tema di udienza da remoto, si stabilisce ora che, in presenza di gravi motivi e su istanza dei difensori formulata anche all'udienza, il giudice può autorizzare il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dei loro difensori, i quali devono però attestare che le parti sono state rese edotte della necessità di rispettare le previsioni della norma in esame e che sono in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell'udienza.

Introduzione di nuovi adempimenti telematici

Si prevede un obbligo pressoché generalizzato di indicare negli atti introduttivi l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o il domicilio digitale speciale, aggiungendo tale precisazione anche nelle norme in cui mancava: c.p.c. art. 163 e 414 (PEC del convenuto), 165, 170 c. 3, 319, 417, 480, 638 (attore/ricorrente/parte personalmente), 170 c. 4 e 330 (parti e procuratori), 492 (debitore-pignoramento), 582 (aggiudicatario), 660 (facoltà per il locatore), 753 (ricorrente per apposizione dei sigilli), 769 e 770 (istante per inventario e opponenti), 840-undecies (ricorrente in opposizione), 174 d.att. c.p.c. (offerente), 179-ter (aspirante delegato alle vendite),

La PEC è ormai nota e comunemente utilizzata. Quanto invece al domicilio digitale speciale, già presente nell’art. 149-bis c.p.c., è quello eletto ai sensi dell’articolo 3-bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8 che - dopo aver previsto al c. 1 l’obbligo di domicilio digitale in pubblici registri per professionisti ed imprese, al c. 1-bis la facoltà per chiunque altro e al c. 1-ter il rinvio alle Linee Guida AGID per le modalità di elezione - aggiunge al c. 4-quinquies che “È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate”.

Si tratta, quindi, di un domicilio speciale di cui all’articolo 47 del Codice civile (che per l’elezione prevede la forma scritta), diverso da quello generale di cui all’art. 3-bis, comma 1-ter. Sul punto, le Linee Guida AGID sull’INAD al momento si limitano a stabilire che “Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di eleggere al di fuori dell’INAD un domicilio speciale per determinati atti o affari, ai sensi dell’articolo 47 c.c.”. Con le modifiche del Correttivo Cartabia, il domicilio digitale speciale può ora essere indicato in un atto del processo o, nel caso dell'art. 330 c.p.c., nella relata di notificazione della sentenza.

Novità in tema di comunicazioni e notifiche telematiche

Il Correttivo Cartabia prevede che le comunicazioni del cancelliere (art. 136 c.p.c.), le notifiche dell’ufficiale giudiziario (art. 149-bis c.p.c.) e quelle dell’avvocato (art. 3-ter L. 53/1994) siano effettuate a mezzo pec (o equivalente recapito certificato qualificato europeo) trasmettendo il duplicato informatico (cfr. art. 149-bis c.p.c.) o la copia informatica dell’atto all’indirizzo del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Tale indirizzo del destinatario potrà essere costituito:

  • da una PEC estratta dai pubblici elenchi: si tratta dei noti ReGIndE, Registro Imprese, INIPEC, Registro PPAA, IPA nei casi previsti, ANPR, INAD;
  • da un domicilio digitale speciale eletto ai sensi del citato art. 3-bis, comma 4-quinquies, del CAD: al momento tale possibilità sembra riservata alle sole notifiche eseguite dal cancelliere o dall’UNEP, perché vi fanno espresso riferimento gli artt. 136 e 149-bis c.p.c., e non dall’avvocato, perché tale riferimento non è presente nell’art. 3-ter L. 53/94 (anche se, come visto supra, il CAD prevede che, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate); non resta che attendere chiarimenti o sviluppi futuri.

L’art. 149-bis, per l’UNEP, fa inoltre riferimento anche ad elenchi “comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”, che pare formula ancora più ampia.

Nel caso di notifiche richieste all’ufficiale giudiziario, il Correttivo esplicita il principio della scissione soggettiva degli effetti giuridici della notificazione, stabilendo all’art. 149-bis c.p.c. che “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato”.

Modificando gli artt. 136 c.p.c., 149-bis c.p.c. e 3-ter L. 53/94, il Correttivo aggiunge poi che, salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione o notifica a mezzo PEC non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla legge:

  • nel caso del cancelliere, tramite UNEP;
  • nel caso dell’UNEP, in cartaceo nei modi consueti;
  • nel caso dell’avvocato, a mezzo ufficiale giudiziario - dichiarandogli che il destinatario non dispone di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o che la notificazione a mezzo PEC non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata - oppure in proprio a mezzo posta, senza necessità di dichiarazione alcuna perché prevista espressamente “all’ufficiale giudiziario” e quindi solo per il caso precedente.

Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il notificante la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario (la c.d. area web notifiche del PST). La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

Guida operativa alle nuove notifiche tramite area web PST

A seguito dell’entrata in vigore del Correttivo Cartabia e del relativo intervento sui sistemi ministeriali, dal 26 novembre 2024 è stata attivata sul PST l’area web per il deposito delle notifiche non andate a buon fine per causa imputabile al destinatario.

Accesso all’Area web notifiche

Dopo l’esito negativo di una notifica a mezzo PEC, per esempio a causa della saturazione della casella del destinatario che sarà indicata nella ricevuta di mancata consegna, il notificante (avvocato, cancelliere o ufficiale giudiziario) o il destinatario dovranno accedere all’Area riservata del PST tramite SPID, CIE o CNS e poi selezionare la nuova “Area web notifiche”.

Notificante: predisposizione di una notifica

Dopo l’accesso all’Area web notifiche, il notificante (avvocato, cancelliere o ufficiale giudiziario) selezionerà la sezione “Predisponi notifica” ed indicherà anzitutto il codice fiscale del destinatario e l’oggetto della notifica.

Successivamente importerà dal proprio pc l’atto da notificare, avendo cura di inserire solo file in formato .pdf o .eml con dimensione massima di 10 MB: al momento, infatti, estensioni diverse, come per esempio quelle di atti firmati digitalmente in CADES (.pdf.p7m) o di messaggi Outlook (.msg) non vengono accettate, sono bloccate e viene segnalato il relativo avviso. In tali ipotesi di esempio, occorrerà quindi, rispettivamente, estrarre dal file firmato in CADES il relativo pdf e salvare il messaggio dalla webmail in .eml anziché da Outlook in .msg.

Nel caso, invece, di atto nei formati ammessi, si potrà procedere nella compilazione, previa spunta della casella relativa alla dichiarazione di sussistenza dei presupposti ex art. 3-ter comma 2 legge 53/94.

Il passaggio successivo consente di caricare i file obbligatori (di dimensione non superiore a 10 MB ciascuno) relativi alla relata di notifica in formato .pdf e alla ricevuta di mancata consegna in formato .eml, oltre ad eventuali altri allegati (per un massimo di tre).

Anche in questo caso, il tentativo di importare estensioni non ammesse viene bloccato, con relativo avviso.

L’importazione di file nei formati corretti permette invece di procedere al riepilogo finale, che attiverà il pulsante “Crea notifica”.

Il corretto completamento della procedura genererà il messaggio di “Notifica predisposta con successo” e l’assegnazione di un numero di protocollo univoco, che potrà essere anche utilizzato per le successive ricerche o consultazioni. Come si è visto supra, ai sensi degli artt. 149-bis c.p.c. e 3-ter L. 53/94 la notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è così compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.

Notificante: consultazione delle notifiche predisposte e delle certificazioni

Il notificante (avvocato, cancelliere o ufficiale giudiziario) che intende consultare quanto predisposto dovrà accedere alla sezione delle “Notifiche predisposte e certificazioni”, ove potrà ricercarle tramite diversi criteri: il periodo di inserimento, il predetto numero di protocollo assegnato dal sistema, il codice fiscale del destinatario e l’oggetto della notifica inseriti in fase di creazione. Dal relativo risultato, potrà visualizzare e scaricare l’atto notificato, gli altri documenti caricati e, nell’ultima colonna e decorsi 10 giorni, la certificazione firmata dell’avvenuta notifica, che l'avvocato potrà in seguito allegare al deposito telematico per l'iscrizione della causa. La certificazione firmata verrà infatti generata automaticamente dal sistema trascorsi 10 giorni dalla data di inserimento della stessa.

Destinatario: consultazione delle notifiche non perfezionate

Il destinatario della notifica potrà invece consultarla accedendo all’Area web notifiche del PST con le modalità sopra indicate, poi selezionando la sezione “Notifiche non perfezionate” ed infine effettuando la ricerca tramite periodo di inserimento o il codice fiscale del mittente. Potrà così, per ciascuna notifica, visualizzare e scaricare l’atto notificato, gli eventuali altri documenti e, nell’ultima colonna, la certificazione firmata dell’avvenuta notifica, generata automaticamente dal sistema trascorsi 10 giorni dalla data di inserimento della stessa. Come già visto infatti, ai sensi degli artt. 149-bis c.p.c. e 3-ter L. 53/94, la notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è così compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.

Ogni possessore di casella di posta certificata, avvocato compreso, dovrà quindi curarla con attenzione, consultandola e liberandola costantemente per evitarne la saturazione, che farebbe scattare la descritta procedura di pubblicazione nell’Area web notifiche del PST.

Al momento il Ministero non ha messo a disposizione web service per consentire una consultazione automatica di detta Area tramite software o redattori, perciò ogni destinatario, avvocato compreso, dovrà avere cura di consultarla manualmente, quanto meno quando teme di aver “perso” notifiche PEC in entrata per qualche causa a lui imputabile.

Come sempre, gli strumenti tecnologici possono semplificare gli adempimenti, ma richiedono un minimo di conoscenza tecnica e di cautela.

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