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Decreto Correttivo alla Riforma Cartabia ed esecuzione forzata

Decreto Correttivo alla Riforma Cartabia ed esecuzione forzata

Autore: Avv. Alessandro Amato

L’11 novembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024, il cosiddetto Correttivo alla Riforma Cartabia. Questo provvedimento rappresenta un intervento diretto a risolvere alcune difficoltà applicative e interpretative emerse durante l’attuazione della riforma del processo civile introdotta nel 2022. È entrato in vigore il 26 novembre 2024 ed ha introdotto novità importanti, ma al contempo solleva alcune domande che potrebbero creare confusione nella pratica quotidiana.

Di seguito verranno esaminate alcune delle modifiche introdotte in materia di esecuzione forzata e segnalati i dubbi che stanno già emergendo.

Il precetto

Tra le novità più discusse c’è l’obbligo, previsto dal nuovo art. 480 c.p.c., di indicare nel precetto il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza di tale indicazione, “le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’art. 149 - bis.”.

Se il precetto è sottoscritto direttamente dalla parte, deve anche includere:
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune del giudice competente.
  • un indirizzo PEC o un domicilio digitale speciale.

Ma cosa succede se il precetto dà origine a più esecuzioni forzate? È un caso abbastanza comune: un creditore potrebbe, ad esempio, avviare un’esecuzione immobiliare presso il giudice del luogo in cui si trova l’immobile e un’esecuzione presso terzi nel luogo di residenza del debitore.

Il problema è che la norma non specifica se il creditore debba indicare tutti i giudici competenti o se basti solo quello relativo alla prima esecuzione. Questa ambiguità potrebbe causare contestazioni, con il rischio di bloccare o ritardare l’intero procedimento.

Pignoramento ed iscrizione a ruolo

Il nuovo secondo comma dell’art. 492 c.p.c, prevede che “il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice della esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria  dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’art. 149-bis cpc.”

La tempistica dell’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare è stata invece aggiornata con la modifica dell’art. 557 c.p.c.. Adesso il creditore deve depositare, a pena di inefficacia, entro 15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento:
  • copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento.
  • la nota di trascrizione.

Questa previsione genera perplessità e non solo in ordine alla tempistica molto stretta da rispettare. Il testo precedente della norma, che è rimasto invariato nella seconda parte, stabilisce che la nota di trascrizione debba essere depositata "appena restituita dal conservatore dei registri immobiliari". Ma cosa succede se la restituzione avviene dopo il termine dei 15 giorni? Il pignoramento potrebbe essere dichiarato inefficace, creando un problema non di poco conto per il creditore.

In tema di pignoramento presso terzi viene chiarito che “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.” Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione al ruolo, dovrà darne immediata comunicazione al debitore e al terzo. Da tale comunicazione cesserà qualunque obbligo del terzo.

Inoltre, c’è la questione della notifica telematica del pignoramento. L’UNEP può procedere alla notifica via PEC, ma in questi casi non viene rilasciata una copia conforme per uso trascrizione. Questo documento deve essere estratto successivamente dal fascicolo telematico, il che potrebbe non rispettare i termini richiesti per l’iscrizione a ruolo. Anche qui, un intervento chiarificatore sarebbe opportuno.

La conversione del pignoramento

Un cambiamento che sembra andare incontro ai debitori riguarda la riduzione dell’importo da versare per la conversione del pignoramento, che passa da un quinto a un sesto del credito. In teoria, questa modifica rende più accessibile la conversione, evitando che i beni vengano immediatamente messi all’asta.

Riducendo l’importo iniziale, però aumenta il peso delle rate successive. Questo potrebbe mettere in difficoltà il debitore, che rischia di non riuscire a rispettare i pagamenti. Se ciò accade, la conversione viene revocata e si torna al rischio di vendita giudiziaria. Insomma, una soluzione che da un lato sembra agevolare il debitore, ma dall’altro potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio.

Notifiche telematiche

L’art. 149-bis c.p.c., che regola le notifiche via PEC, è stato riformato per uniformare queste notifiche a quelle tradizionali. Ora il perfezionamento avviene:
  • per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
  • per il destinatario, alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna.

Se la PEC non è disponibile (ad esempio, perché la casella del destinatario è piena), l’atto viene depositato in un’area riservata del portale del Ministero della Giustizia. La notifica si perfeziona decorsi 10 giorni o al momento dell’accesso del destinatario all’area.

Questa soluzione è sicuramente innovativa, ma il suo funzionamento pratico solleva alcune perplessità. Ad esempio:
  • come si gestiscono eventuali ritardi nel deposito dell’atto nel portale?
  • tutti gli uffici UNEP sono pronti a gestire le notifiche in questa nuova modalità?

Conseguenze del mancato deposito della dichiarazione antiriciclaggio

Di particolare rilievo è anche la modifica apportata all'attuale primo comma dell’art. 587 c.p.c., che, con l’obiettivo di prevenire condotte illecite nelle aste, aggiunge, quale ulteriore causa di decadenza dall’aggiudicazione, l’omessa dichiarazione antiriciclaggio da parte dell’aggiudicatario entro il termine previsto per il versamento del saldo prezzo, oltre al mancato pagamento dello stesso.

Istanza ex art. 492 bis c.p.c. - contributo unificato

Il Correttivo Cartabia ha eliminato l’obbligo di versamento del contributo unificato per i procedimenti di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c.

Le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi

Il Correttivo Cartabia modifica anche gli artt. 616 e 618 c.p.c. in materia di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi stabilendo che nelle ipotesi in cui il giudizio di merito che scaturisce dalle menzionate opposizioni sia introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione “sono ridotti della metà anche i termini di cui agli artt. 165, 166, 171-bis e 171-ter”, quindi sono dimezzati i termini per la costituzione, per le verifiche preliminari del Giudice e per il deposito delle memorie.

Conclusioni

Il Decreto Correttivo alla Riforma Cartabia introduce modifiche importanti, anche in tema di esecuzione forzata. Tuttavia, le novità non mancano di creare zone grigie che potrebbero complicare il lavoro degli operatori del diritto. Come spesso accade con le riforme, la vera sfida sarà nella loro applicazione pratica. Nel frattempo, i professionisti del settore dovranno navigare con cautela tra le novità, in attesa di eventuali chiarimenti legislativi o interpretativi.

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