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La prova da parte del Curatore Fallimentare dell’inadempimento dei sindaci e del relativo danno

La prova da parte del Curatore Fallimentare dell’inadempimento dei sindaci e del relativo danno
Autore: Avv. Alessandro Amato

La I Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30383 del 17/10/2022, ha stabilito che è compito del Curatore Fallimentare fornire la prova della sussistenza del danno, determinarne l’ammontare e dimostrare la sua riconducibilità al comportamento illegittimo dell’organo di controllo.

La vicenda esaminata dalla Corte trae origine dall’azione intrapresa da un curatore fallimentare che ha convenuto in giudizio l’amministratore di una società fallita ed i componenti del Collegio sindacale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati alla società in misura pari alla differenza tra l’attivo ed il passivo fallimentare.
Il curatore ha riferito che dall’analisi della documentazione contabile emergevano numerose irregolarità e falsità compiute dall’amministratore con l’avallo dei sindaci.
Al Collegio sindacale è stato in particolare contestato il mancato controllo della sopravvalutazione delle rimanenze, la mancata svalutazione di diversi crediti nonché la mancata evidenza di operazioni inesistenti.
All’esito del giudizio la Suprema Corte ha affermato che i sindaci, anche facendo ricorso alla diligenza che gli competeva, non sarebbero stati in grado di rendersi conto della falsità delle registrazioni contabili attesa la correttezza formale e la completezza delle operazioni, rimarcando che l’inesistenza era emersa soltanto a seguito di una indagine svolta dalla Guardia di Finanza (che notoriamente ha poteri di ispezione e di verifica di gran lunga superiori a quelli dei sindaci, oltre alla possibilità di svolgere la propria attività su tempi più lunghi).

L’organo di controllo è chiamato a valutare comportamenti sulla scorta di dati e informazioni al momento posseduti nonché delle previsioni ragionevolmente formulabili all’epoca della redazione del bilancio, mentre il curatore è chiaramente agevolato nel formulare contestazioni quando gli eventi hanno avuto già conferma.

Con l’ordinanza viene altresì precisato che: “ai fini dell'accertamento della responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, l'attore deve fornire la prova non solo dell'inadempimento dei doveri dei sindaci e del danno conseguente alla condotta degli amministratori, ma anche del rapporto di causalità tra l'inerzia dei primi ed il danno arrecato alla società, dal momento che l'omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa ragionevolmente ritenersi che l'attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/2020, n. 28357; 29/10/2013, n. 24362)”.

La pronuncia ha rilievo poiché mette in evidenza la delicatezza del compito svolto dai sindaci e stabilisce che l’omessa vigilanza acquisisce rilievo solo quando possa ragionevolmente ritenersi che l’attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio.
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