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Istruttoria nel processo del lavoro: i poteri attribuiti al Giudice

Istruttoria nel processo del lavoro: i poteri attribuiti al Giudice
Autore: Avv. Alessandro Amato

L’istruttoria nel processo del lavoro si contraddistingue per l’ampiezza dei poteri attribuiti al giudice.
L’art. 421 c.p.c. consente infatti al Giudice del Lavoro di:
  • indicare alle parti, in qualsiasi momento, le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate; ne informa le parti ed assegna loro un termine per provvedervi, ad eccezione di irregolarità relative a diritti quesiti;
  • disporre in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche se si tratta di prove dalle quali le parti siano decadute ed anche senza il rispetto dei limiti stabiliti dal codice civile, tranne che per il giuramento decisorio, il quale può essere deferito solo su iniziativa delle parti, e per l’accesso sul luogo di lavoro;
  • disporre, ove lo ritenga necessario, la comparizione personale delle persone di cui, ai sensi degli artt. 246 e 247 c.p.c., non può essere disposto l’interrogatorio libero sui fatti di causa in quanto non potrebbero essere assunte quali testimoni.
Pertanto, nel rito del lavoro il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti non osta all'ammissione d'ufficio delle prove, trattandosi di un potere volto a fugare i dubbi rimasti in seguito all’espletamento delle istanze istruttorie ritualmente acquisite. Ne consegue che, essendo la "prova nuova" disposta d'ufficio funzionale al solo ed indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo, non si pone una questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte.
A tal proposito la Cassazione ha precisato che: “allorquando ricorrono i presupposti per l'esercizio dei poteri istruttori del Giudice del Lavoro, essi possono e devono essere utilizzati a prescindere dal maturare di preclusioni in capo alle parti in causa (Cass. 10 dicembre 2008, n. 29006 e, più di recente, Cass. 25 agosto 2020, n. 17683); presupposti dell'esercizio di tale potere-dovere sono, altrettanto pacificamente, la ricorrenza di una semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (da ultimo v. Cass. 10 settembre 2019, n. 22628; Cass. 5 novembre 2018, n. 28134), che ben può essere costituita dal riferirsi di alcuni testimoni, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, secondo un'ipotesi già prevista in generale dal codice di rito (art. 257, co. 1, c.p.c.), ma che, nel ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita” (Cass. 26597/2020).
Il Giudice può quindi ricorrere ai poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c. quando:
  • la parte non sia incorsa in una preclusione a causa della sua colpevole inerzia processuale (ad esempio a causa della tardività della richiesta istruttoria);
  • sussista l’opportunità di integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti e, quindi, di colmare eventuali lacune;
  • l’iniziativa dell’ufficio sia indispensabile e non volta a supplire alle carenze probatorie delle parti.
Malgrado i poteri che vengono riconosciuti, è pacifico che la norma in esame non deroghi al principio della domanda ed all'onere di allegazione dei fatti rilevanti che incombe sulle parti; l’art. 421 c.p.c. incide solo sull'iniziativa probatoria, che fa capo anche al Giudice oltre che alle parti.
L'esercizio del potere d'ufficio del Giudice è possibile e doveroso solo allorquando si sia in presenza di allegazioni e di un quadro probatorio che, pur se già delineati dalle parti, presentino ancora delle incertezze.
Il Giudice deve inoltre esplicitare le ragioni per le quali ritiene di utilizzare i poteri istruttori d'ufficio oppure, nonostante l'esplicita richiesta delle parti, ritiene di non avvalersene.
Non va oltre l’ambito dei suoi poteri il Giudice del Lavoro che ascoltando un teste in una controversia in cui si assume che una persona abbia svolto lavoro subordinato alle dipendenze di altra persona, gli chieda di precisare l’orario di lavoro, le mansioni svolte e in quale posizione materiale la prestazione veniva effettuata. Tanto più se al ricorso risultano allegati dei conteggi elaborati su un dato orario di lavoro e date mansioni e se controparte ha contestato, oltre che la natura subordinata del rapporto, anche specificamente lo svolgimento di un orario a tempo pieno.
I poteri previsti dall’art. 421 c.p.c. sicuramente consentono, se non impongono, tali domande (cfr. Cass. 9823/2021).
Il Giudice del Lavoro può infine anche chiedere alle associazioni sindacali indicate negli atti, su istanza di parte o d'ufficio, informazioni e osservazioni orali o scritte. Le informazioni fornite non potranno però considerarsi come dei veri e propri mezzi istruttori, ma concorreranno alla formazione del convincimento del Giudice.
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