Autore: Avv. Alessandro Amato
La Corte di Cassazione è tornata sui propri passi in merito alla sorte degli interessi parametrati all’Euribor ed in relazione ai contratti di finanziamento sottoscritti nel periodo 2005 / 2008. Procediamo con ordine.
Sull’ordinanza n. 34889 del 13/12/2023
La Suprema Corte ha creato un notevole scompiglio dichiarando la nullità degli interessi commisurati all’Euribor. È stato precisato che
le intese vietate ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990 (c.d. legge antitrust) non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte “non negoziali” che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all’interno del mercato; ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall’altro, la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un’intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l’istituto bancario contraente.
Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023 emessa dalla Corte di Cassazione.
Il principio di diritto ha stabilito che le intese vietate dalla legge antitrust possono includere anche i comportamenti o le condotte non negoziali che limitano o falsano in modo significativo la concorrenza sul mercato. In ragione di ciò, è stata riconosciuta la nullità dei contratti successivi che si basano su tassi manipolati (secondo la decisione della Commissione Europea del 4/12/2013).
Aspetto fondamentale è quello secondo cui sarebbe irrilevante che le banche contraenti non abbiano preso parte all'intesa.
L’ordinanza potenzialmente potrebbe avere degli effetti a dir poco esplosivi, per le banche, per i clienti e per l’intero mercato.
Per poter ottenere il rimborso degli interessi parrebbe essere necessario rispettare solo due presupposti:
- il mutuo stipulato nel periodo 2005-2008;
- il tasso legale del mutuo legato all’andamento dell’Euribor.
La richiesta di rimborso potrebbe essere avanzata anche qualora il mutuo sia già stato estinto (sarà solo necessario agire entro 10 anni dal pagamento dell’ultima rata).
Questo è quello che emerge dall’ordinanza della Cassazione, ma la questione sull’Euribor cd. manipolato non è ancora definitivamente chiusa.
Sulle prime pronunce di merito
È subito cominciato un vivo dibattito tra chi intende chiedere l’applicazione dell’ordinanza (i consumatori ritengono che si tratti di un precedente storico) e chi invece cercherà di limitarne gli effetti (per esempio valutando prescrizioni temporali dell'indebito oppure individuando un limite del tasso sostitutivo).
La giurisprudenza di merito non ha ancora assunto una posizione netta, anzi. Si sono succedute numerose pronunce di merito molto critiche riguardo la posizione assunta dalla Corte di Cassazione:
Non è possibile qualificare come contratto “a valle”, agli effetti della repressione dell’intesa anti-concorrenziale, qualsiasi contratto di credito in corso di esecuzione negli anni tra il 2005 e il 2008 e parametrato all’Euribor, a prescindere dall’accertamento - decisivo - dell’adesione dell’impresa bancaria all’intesa per la manipolazione del prezzo.
Tribunale di Torino, dott. Enrico Astuni, sentenza del 29/01/2024)
Questo giudice non intende aderire al principio di diritto espresso dal-la Corte (n.34889 del 2023). Ed infatti, appare preferibile continuare a seguire la giurisprudenza di merito maggioritaria, secondo cui la nullità della clausola può essere dichiarata solo ove vi sia la prova che la banca erogatrice del credito e che ha deciso di determinare il tasso corri-spettivo per relationem al tasso Euribor, abbia partecipato alla intesa manipolativa del mercato avvenuta tra il Data_5 e il Data_6 e accertata in sede di Commissione UE il Dt_7. Solo in tale caso, infatti, può dirsi che, sia sul piano oggettivo che soggettivo, che il contratto a valle sia l’attuazione dell’intesa illecita a monte, presupposto necessario per applicare l’art. 2 della legge n. 287 del 1990. Non si comprende, invero, come sia possibile individuare un collegamento negoziale, tale da determinare la illiceità del contratto di mutuo nella parte relativa agli interessi in ragione della illiceità della intesa manipolativa, se tra i due negozi giuridici sul piano soggettivo non può ravvisarsi alcun collegamento e se l’istituto di credito nella determinazione del tasso da applicare ha riposto legittimo affidamento in un tasso come quello Euribor, normalmente applicato nella pratica bancaria per la pattuizione dei tassi variabili.
Tribunale di Livorno, dott.ssa Azzurra Fodra, sentenza n. 160 del 29/01/2024)
Il Tribunale reputa però che, nella specie, la rilevanza di tale pronuncia (allo stato isolata) non vada sopravvalutata, al di là poi della questione - in effetti non di particolare rilievo (proprio tenuto conto della pronuncia in questione) della mancata esibizione, da parte attorea, della decisione in parola (e - di riflesso - della “conoscibilità” d’ufficio dell’atto in questione); la rilevanza della decisione UE cit. (Commissione europea 4 dicembre 2013) (e di riflesso dell’arresto di legittimità (Cass. 34889/2023) va limitata al caso deciso (e quindi non ha la portata generale che si pretenderebbe); resta infatti che (e ben oltre l’ambito applicativo di quella decisione) che i tassi Euribor sono molteplici, e “influenzati” da molteplici parametri (non certo determinati da un singolo istituto); il Tribunale poi non reputa - in ogni caso - che le clausole indicizzate secondo il tasso Euribor siano di per sé nulle, ex art. 1418 c.c. ; deve infatti tuttora condividersi l’insegnamento giurisprudenziale alla stregua del quale i singoli utenti non hanno interesse giuridicamente rilevante a far valere, appunto alla stregua delle norme codicistiche richiamate, gli illeciti antitrust posti in essere da una intesa tra gruppi bancari
Tribunale di Nola, dott. Geremia Casaburi, sentenza n. 680 del 28/02/2024)
Come già ritenuto da questo Tribunale e dalla prevalente giurisprudenza di merito con orientamento ormai consolidato e recentemente anche dal Tribunale di Torino con sentenza del 29.1.2024 successiva all’ordinanza della Corte di Cassazione sopra citata (e allegata da parte attrice alle note conclusive), “La disciplina contenuta nella dir. 2014/104/UE “relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea” e trasposta nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, attribuisce la legittimazione passiva per il “danno causato da una violazione del diritto della concorrenza” (art. 1 D.Lgs. n. 3 del 2017) esclusivamente all’autore della violazione, i.e. “l’impresa o l’associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza” (art. 2 comma 1, lett. a). (…) Pertanto, non è possibile qualificare come contratto “a valle”, agli effetti della repressione dell’intesa anti-concorrenziale, qualsiasi contratto di credito in corso di esecuzione negli anni tra il 2005 e il 2008 e parametrato all’Euribor, a prescindere dall’accertamento - decisivo - dell’adesione dell’impresa bancaria all’intesa per la manipolazione del prezzo
Tribunale di Arezzo, dott.ssa Marina Rossi, sentenza n. 295 dell’11/03/2024)
Ebbene questo Giudice non intende aderire al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte (13.12.2023 n. 34889), apparendo preferibile dare continuità all’orientamento invalso nella giurisprudenza di merito anche successiva all’ordinanza del 13.12.2023 (cfr. Tribunale di Torino 29.1.2024, Tribunale di Milano 2221/2024, Tribunale di Livorno 160/2024). La norma di cui all’art. 2 della L. n. 287/90 è posta a presidio della tutela della correttezza del mercato, sicché la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali. Sicché se già appare difficilmente sostenibile la nullità in generale di tutti i contratti a valle posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, appare ancora più difficile sostenere la nullità dei contratti a valle stipulati da imprese e/o istituti bancari che non abbiano preso parte al cartello apparendo difficile individuare un collegamento negoziale tra il negozio a valle e quello a monte tale da inficiare il contratto di mutuo nella parte in cui prevede la determinazione del tasso Euribor
Tribunale di Salerno, dott.ssa Valentina Ferrara, sentenza n. 1355 del 12/03/2024)
In ogni caso è certo, ed anche questa circostanza esclude di per sé sola l’esistenza di un collegamento funzionale tra il mutuo de quo e l’intesa restrittiva allegata dall’opponente, che la banca creditrice procedente non abbia affatto partecipato all’intesa su derivati sanzionata dal provvedimento della Commissione UE del 4.12.13 sicché, mancando l’elemento soggettivo, elemento evidentemente immanente in ogni fenomeno di collegamento tra atti giuridici, deve escludersi che vi possa essere un collegamento funzionale tra mutuo e l’intesa anticoncorrenziale manipolativa del tasso Euribor di cui la creditrice procedente non ne era parte e di cui, verosimilmente, non ne conosceva neppure l’esistenza, non rientrando, tra l’altro, nemmeno tra il gruppo di banche italiane che comunicavano i tassi ai fini della rilevazione dell’Euribor.” […] “Quindi, è evidente come non vi possa in realtà essere alcun nesso funzionale tra il contratto di mutuo fatto valere in sede esecutiva e l’intesa anticoncor-renziale colpita dal provvedimento sanzionatorio della Commissione Europea: il contratto di mutuo, pur facendo riferimento al tasso Euribor, non è stato, infatti, un mezzo per propalare nel mercato gli effetti della “intesa” anticoncorrenziale, la quale, a ben vedere, non aveva ad oggetto il mercato dei mutui conclusi dalle banche nell’esercizio dell’attività istituzionale di impiego del denaro, ma il diverso mercato degli strumenti finanziari e, in particolare, il mercato dei derivati sui tassi d’interesse
Tribunale di Cassino, dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi, con sentenza n. 423 del 14/03/2024)
La determinazione nei contratti di mutuo dei tassi di interesse attraverso il rinvio ai parametri EURIBOR non può ritenersi affetta da nullità in conseguenza delle decisioni della Commissione UE del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 sul caso AT.39914, relative a pratiche collusive finalizzate a distorcere il prezzo dei prodotti finanziari EIRD nel periodo 2005-2008, posto che le condotte anticoncorrenziali sanzionate avevano ad oggetto un distinto mercato di peculiari prodotti finanziari, non erano in alcun modo dirette a favorire le banche nell’erogazione dei mutui, gli operatori coinvolti avevano di volta in volta “comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell’EURIBOR”, con un potenziale ma non accertato effetto di “manipolazione” che poteva risolversi a seconda dei casi anche in un pregiudizio per la stessa banca mutuante e quindi, conclusivamente, il mutuo in nessun caso può qualificarsi quale intesa a valle in collega-mento funzionale con la volontà anti-competitiva a monte.
Corte Appello Firenze, sentenza del 15/04/2024, n. 720, Presidente Delle Vergini, estensore Nannipieri
In buona sostanza, molti giudici di merito hanno disatteso le indicazioni provenienti dalla Corte di Cassazione e tentato di ridimensionare la portata dell’ordinanza n. 34889/2023.
Sulla rimessione della questione al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite
Anche in seguito a questo vivace dibattito giurisprudenziale, il 27/03/2024 la Procura generale della Cassazione ha disposto la rimessione alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite del tema relativo agli effetti della manipolazione dell’Euribor sui contratti mutuo, leasing, finanziamenti aventi come parametro l’indice in questione.
Secondo la Procura generale, la decisione della Commissione Europea, pur fondandosi sulla illegittimità di tali pratiche, non ha indicato se queste abbiano poi avuto una concreta incidenza sul valore dell’Euribor.
La decisione non stabilisce alcuna responsabilità delle parti non coinvolte nel procedimento di transazione per la partecipazione a una violazione della normativa UE in materia di concorrenza nel caso di specie
Commissione europea
Sempre a dire della Procura generale, in mancanza di prova circa la rilevanza delle condotte illecite nella concreta determinazione del tasso Euribor appare davvero difficile sostenere la potenziale invalidità dei tassi di interesse parametrati all’Euribor, e ciò, soprattutto per le banche sono rimaste estranee a tali pratiche illecite.
È stata quindi ritenuta opportuna una richiesta di rivalutazione dell’orientamento dichiarato dalla Corte di Cassazione.
Sul successivo intervento della Corte di Cassazione
La Suprema Corte è però già tornata sul tema degli effetti della manipolazione dell’Euribor esprimendo un orientamento diverso da quello di cui all’ordinanza del 13/12/2023.
È stato precisato che:
I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all’Euribor, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE
Pronuncia n. 12007 del 3/05/2024, la III Sezione della Suprema Corte, Presidente De Stefano ed Estensore Tatangelo
In pratica la Corte di Cassazione è tornata suoi propri passi offrendo un’interpretazione più aderente ai precedenti arresti. Nello specifico:
Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità(originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse, in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l’alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento.
Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha così ridotto sensibilmente le aspettative dei consumatori che erano pronti a chiedere la nullità dei tassi di interesse commisurati all’Euribor.
Si resta in attesa di un’interpretazione definitiva che potrebbe essere offerta dall’intervento delle Sezioni Unite.