Autore: Avv. Fabrizio Testa
Recenti provvedimenti hanno dato nuovo impulso al processo penale telematico e adeguato le procedure.
Come noto, il provvedimento DGSIA del 5 febbraio 2021 aveva previsto
nuove disposizioni per il deposito con modalità telematica di atti penali, come da ultimo ampliati. Tali specifiche tecniche e quelle pubblicate sul PST il 4 novembre 2020 sono state, peraltro, sostituite ed integrate da un
nuovo provvedimento DGSIA, pubblicato sul PST il 25 febbraio 2021.
A seguito di una interruzione del PDP per rimuovere un errore bloccante, infatti, il sistema è ora abilitato anche al
deposito della nomina del difensore in fase di indagini preliminari, che deve essere gestito allo stato in modo differente da quello nella fase successiva all’avviso di cui all’articolo 415 bis c.p.p. ed avvenire secondo le indicazioni fornite con la nota ministeriale del 12 febbraio 2021. In particolare:
- l’avvocato deve allegare all’atto di nomina un documento definito “atto abilitante”, cui non è necessario apporre la firma digitale, da cui risulti la conoscenza dell’esistenza di un procedimento a carico del proprio assistito o nel quale il soggetto difeso sia parte offesa: nel campo “oggetto” il difensore descriverà la tipologia dell’atto abilitante (per esempio, “certificato ex art. 335 c.p.p.” );
- prima dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. potrà essere depositata la sola nomina, o eventualmente la revoca o la rinuncia, ma non anche (contestualmente o meno) altri atti difensivi;
- l’operatore della Procura, al momento dell’accettazione, ricevuta la segnalazione della mancanza dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., potrà accettare l’atto di nomina previa verifica che l’atto abilitante prodotto dall’avvocato sia presente e idoneo.
Le predette nuove specifiche tecniche del 24 febbraio 2021 integrano pertanto anche tale “
atto abilitante”, definito all’art. 1 lett. b) come “
atto da cui risulti la conoscenza dell’esistenza di un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di Registro”. Il loro
ambito di applicazione (art. 3) è rimasto il medesimo, relativo al deposito con modalità telematica attraverso il PPPT (ad oggi, il PDP
ex art. 2) delle memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-bis, c. 3, c.p.p., dell’istanza di opposizione all’archiviazione, della denuncia, della querela e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato.
Quanto ai
formati (art. 5), è stata apportata qualche lieve modifica:
- l’atto del procedimento in forma di documento informatico, è in formato PDF, di cui si precisano ora addirittura le dimensioni cm 21,00 per 29,70 del classico formato A4, è pdf nativo copia/incollabile non scansionato ed è sottoscritto con firma digitale; è ammessa una scansione come atto principale solo per la nomina, la revoca, la procura speciale, la denuncia e la querela;
- gli allegati sono in formato PDF, anche qui con la specificazione delle dimensioni cm 21,00 per 29,70 del formato A4 e sono sottoscritti con firma digitale solo nei casi previsti dalla legge;
- come anticipato, al deposito della nomina deve essere allegato il citato “atto abilitante”, qualora il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli articoli 408, 411 o 415 bis c.p.p.;
- i requisiti tecnici prevedono l’ammissibilità di firme CADES (la c.d. firma p7m) e PADES (la c.d. firma pdf), la dimensione massima di 30 MB per ciascun deposito e la risoluzione pari a 200 dpi per le scansioni, che dovranno essere in bianco e nero.
Rimangono
immutate le altre disposizioni relative al requisito per la visibilità dei procedimenti autorizzati (l’annotazione della nomina nel Re.Ge.Web.
ex art. 6), alla procedura prevista per il deposito da parte dei difensori (art. 7: invio tramite PDP, rilascio ricevuta PDF, verifica stato deposito), alla gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell’ufficio del PM (art. 8) e ai requisiti di sicurezza e protezione dei dati (cifratura e omissione dei dati personali di cui all’art. 9).
Sempre il 25 febbraio 2021, è stato pubblicato sul PST anche il provvedimento DGSIA con le specifiche tecniche e l’
elenco PEC MAE, ossia gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari competenti per i procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo. Vengono in particolare indicate le PEC assegnate a tal fine agli uffici di Corte di Cassazione e Corti d’Appello e delle relative Procure Generali. Quanto alle specifiche tecniche, l’atto del procedimento e gli allegati da trasmettere via PEC sono in formato PDF, non possono superare la dimensione massima per ciascuna comunicazione di 30 MB e la risoluzione risoluzione massima di 200 dpi per ogni eventuale scansione.
Dal 27 febbraio 2021, infine, è possibile accedere al Portale Servizi Telematici (PST), e quindi anche al Portale Deposito atti Penali (PDP), anche tramite credenziali
SPID, da qualsiasi dispositivo fisso o mobile senza necessità di
token di firma digitale.