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La riscossione dei crediti cartolarizzati e il ruolo dei servicer iscritti all'albo ex art. 106 TUB

La riscossione dei crediti cartolarizzati e il ruolo dei servicer iscritti all'albo ex art. 106 TUB

Autore: Avv. Alessandro Amato

La cartolarizzazione dei crediti è un'operazione finanziaria complessa che ha lo scopo di trasformare i crediti in titoli negoziabili sul mercato.

Le operazioni di cartolarizzazione possono essere effettuate solo tramite le società veicolo (c.d. SPV) di cui all'art. 3 della L. n. 130/1999, iscritte in un elenco tenuto dalla Banca d'Italia. Le società veicolo sono entità create appositamente per emettere titoli sul mercato, il cui valore e rendimento sono determinati esclusivamente dai crediti oggetto di cartolarizzazione. La legge prevede un importante profilo di separazione patrimoniale, stabilendo che i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscano un patrimonio separato da quello della società veicolo e da quello relativo ad altre operazioni (art. 3, comma 2). Ciò significa che i creditori della società veicolo non possono rivalersi sui crediti cartolarizzati, garantendo così la protezione degli investitori.

Questo processo è regolamentato da varie norme, tra cui l'articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB), che prevede la creazione di un albo speciale per i soggetti che svolgono l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati, noti come "servicer". Tale disposizione mira a tutelare gli investitori e gli interessi generali del mercato, che sono di rilievo costituzionale ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione.

La natura della disposizione e la tutela degli interessi pubblici

La norma posta dall'articolo 106 TUB è quindi diretta a garantire la legalità e la trasparenza nell'attività di recupero dei crediti cartolarizzati. Questa disposizione ha lo scopo di proteggere gli investitori, assicurando che i servicer incaricati della riscossione dei crediti siano soggetti qualificati e affidabili, in possesso di requisiti specifici e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti.

La tutela degli interessi pubblici è di fondamentale importanza in questo contesto. La cartolarizzazione dei crediti è un'operazione che può avere un impatto significativo sull'economia e sulla stabilità del mercato.

Il ruolo dei servicer iscritti all'albo ex art. 106 TUB

La Legge n. 130/1999 riserva un ruolo cruciale ai servicer, ovvero alle società incaricate del recupero dei crediti cartolarizzati. Questi soggetti devono essere iscritti all'albo ex art. 106 TUB e sono indicati nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La legge prevede che solo banche e intermediari finanziari iscritti all'albo possano svolgere l'attività di riscossione dei crediti ceduti, nonché i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3).

Il legislatore ha voluto che compiti così delicati, che hanno un impatto diretto sulla remuneratività dell'investimento e sulla tutela del mercato, fossero svolti da soggetti altamente qualificati e sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche. Gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB sono infatti tenuti a rispettare standard rigorosi in termini di stabilità finanziaria e sana e prudente gestione.

Lo sdoppiamento tra titolare del credito e incaricato del recupero

La legge introduce uno sdoppiamento tra il soggetto titolare del credito, ovvero la società veicolo, e quello incaricato del recupero, ovvero il servicer. Questo approccio garantisce una maggiore specializzazione e professionalità nella gestione dei crediti cartolarizzati.

La Corte di Cassazione ribalta l'interpretazione sulla nullità della procura nelle operazioni di cartolarizzazione

Nel panorama giuridico italiano, la questione relativa alla validità della procura rilasciata dalla società veicolo a società di recupero crediti non iscritte all'albo ex art. 106 TUB ha suscitato un vivace dibattito.

Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza che ribalta l'interpretazione prevalente sui tribunali di merito, fornendo una nuova prospettiva su questo argomento complesso.

Le precedenti pronunce dei tribunali di merito

Numerose sentenze dei tribunali di merito, tra cui quelle del Tribunale di Monza del 22 gennaio 2024 e del Tribunale di Cagliari del 28 febbraio 2024, hanno sostenuto la nullità della procura rilasciata dalla società veicolo a società di recupero crediti non iscritte all'albo ex art. 106 TUB. Secondo i giudici di merito, l'articolo 2, comma 6, della Legge 130/1999 doveva essere considerato una norma imperativa, la cui ratio risiedeva nella tutela dei soggetti che avevano acquistato i titoli emessi dalla società veicolo.

L'interpretazione prevalente sosteneva che la riscossione dei crediti, da cui dipende la redditività dell'investimento, dovesse essere svolta da soggetti dotati di specifici requisiti di professionalità, garantendo così la protezione degli investitori e la stabilità del mercato. Di conseguenza, la mancata iscrizione della società di recupero crediti all'albo veniva considerata un difetto di rappresentanza, che rendeva nulla la procura e privava la società non iscritta del potere di procedere alla riscossione dei crediti.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7243 del 18 marzo 2024

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso simile, ha ribaltato questa interpretazione. Nell'ordinanza in questione, la Corte afferma seccamente che l'eccezione di difetto di rappresentanza basata sulla mancata iscrizione della società di recupero crediti all'albo ex art. 106 TUB è "artificiosa e destituita di fondamento".

La Corte contesta il carattere imperativo attribuito dai tribunali di merito all'articolo 2 della Legge 130/1999. Secondo la Corte, sebbene qualsiasi disposizione di legge presenti profili di interesse pubblico, ciò non è sufficiente per attribuire carattere imperativo a una norma. La Corte sottolinea che devono sussistere "preminenti interessi generali della collettività" o "valori giuridici fondamentali" per riconoscere tale carattere.

Inoltre, la Corte rileva che la rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non è di per sé sufficiente per qualificare come imperativa tutta la serie di disposizioni contenute nel diritto dell'economia, come il TUB o il TUF. Queste disposizioni attengono alla regolamentazione amministrativa del settore e la loro rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema di controllo e dai poteri sanzionatori della Banca d'Italia.

Conseguenze e implicazioni

La decisione della Corte di Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Innanzitutto, chiarisce che la mancata iscrizione della società di recupero crediti all'albo ex art. 106 TUB non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa sulla base dell'incarico ricevuto dal titolare del credito. In altre parole, la società non iscritta all'albo può comunque procedere alla riscossione dei crediti senza incorrere in un difetto di rappresentanza.

Tuttavia, la Corte sottolinea che l'omessa iscrizione all'albo potrebbe avere conseguenze sul rapporto con l'autorità di vigilanza o su eventuali profili penalistici. La mancata iscrizione rimane un aspetto rilevante dal punto di vista della regolamentazione e della vigilanza, ma non incide direttamente sulla validità degli atti compiuti dalla società non iscritta nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.

Conclusioni

L'ordinanza della Corte di Cassazione fornisce una nuova interpretazione della normativa relativa alle operazioni di cartolarizzazione, ribaltando l'orientamento prevalente sui tribunali di merito. La decisione chiarisce che la mancata iscrizione della società di recupero crediti all'albo ex art. 106 TUB non comporta automaticamente la nullità della procura e del potere di rappresentanza. Questo approccio sottolinea l'importanza di distinguere tra la regolamentazione amministrativa e le conseguenze negoziali delle condotte difformi degli operatori, garantendo la stabilità delle operazioni finanziarie e la tutela degli interessi coinvolti.

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