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Cessione dei crediti e legittimazione passiva

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Pubblicato il 27 lug 2022
Cessione dei crediti e legittimazione passiva

Autore: Avv. Alessandro Amato

Sono divenute molto frequenti negli ultimi anni le operazioni di cartolarizzazione e di cessione del credito a soggetti giuridici diversi da quelli che hanno inizialmente finanziato i propri clienti.

Si esaminerà quindi la questione preliminare del soggetto legittimato passivo quando si intende intraprendere un giudizio in tema di interessi usurari riguardante crediti ceduti. 

Il Tribunale di Roma ha recentemente precisato che: “Alla cessionaria di un credito possono essere opposte le eccezioni che derivano dal rapporto principale al fine di paralizzarne la pretesa creditoria ma non possono essere promosse domande per asseriti vizi genetici del contratto originario che comportano domande restitutorie. Ne consegue che la Banca cessionaria del (solo) credito non è legittimata passiva rispetto alla domanda del cliente finalizzata all’accertamento del superamento del tasso soglia ex l. 108/96 ed alla restituzione degli interessi ex art. 1815, co. 2 cc. Invero: “[…] solo la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, mentre la cessione del credito è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente dalla cessione” (Tribunale di Roma, 17/05/2022).

È un tema di estrema delicatezza e che, in caso di errore, esporrebbe parte attrice ad un’eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande restitutorie basata sul presupposto di essere cessionaria del solo credito e non anche dell’intero rapporto contrattuale.

La Corte di Cassazione ha affermato che: “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. Sez., III, 6/07/2018, n. 17727; ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 13/02/2013 n. 6422 - Tribunale di Avezzano, 20/02/2019 n. 108).

Quando si fanno valere vizi genetici del rapporto giuridico contrattuale, cui in caso di accoglimento deriverebbero effetti restitutori con decorrenza dalla stipula del contratto, la controparte negoziale e non il cessionario del credito è munito di legittimazione passiva (cfr. Tribunale di Cremona, Sez. I Civ., sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 16/01/2017 rep. n. 61/2017).

Ancora a tal riguardo la Cassazione con la sentenza n. 21843 del 30/08/2019 ha precisato che “i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell’operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest’ultimo intercorso”.

Pertanto la nullità delle clausole contrattuali riguardanti la corresponsione di interessi ed accessori e la conseguente azione di ripetizione non possono essere sollevate contro la cessionaria, bensì nei confronti della banca cedente (Tribunale di Padova, Sez. II Civ., sentenza del 28.01.2020 in rg. 6888/2019), in quanto se così non fosse “la proposizione di domande giudiziali di ripetizione nei confronti della cessionaria significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, sul patrimonio “separato a destinazione vincolata” scaricandone, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori” (Cass. Civ., n. 21843 del 30/08/2019).

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